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Ricorso presentato il 30 marzo 2009 - B Antonio Basile 1952 e I Marchi Italiani/UAMI - Osra (B Antonio Basile 1952)

(Causa T-134/09)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrenti: B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Italia), I Marchi Italiani Srl (Napoli, Italia) (rappresentante: G. Militerni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Osra SA (Rovereta, Italia)

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione emessa dalla seconda Commissione di ricorso in data 09.01.2009, notificata alle parti attualmente ricorrenti in data 30.01.2009, nel procedimento R 1436/2007-2, tra Antonio Basile, operante come ditta individuale "B Antonio Basile 1952" contro Osra S.A., che confermava la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo l'atto di decadenza e la dichiarazione di nullità del marchio "B Antonio Basile 1952", a seguito del ricorso proposto dalla Osra S.A.

Dichiarare la validità ed efficacia della registrazione del marchio "B Antonio Basile 1952" dalla data di presentazione della domanda e/o registrazione di detto marchio.

Condannare l'UAMI alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo contenente la dicitura "B. Antonio Basile 1952" (domanda di marchio comunitario n. 1.462.555) per prodotti nelle classi 14, 18 e 25.

Titolare del marchio comunitario: I ricorrenti.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Osra S.p.A.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio verbale "BASILE" (marchio italiano n. 287.030, e internazionale n. R 413.396 B), per prodotti nella classe 25.

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione della nullità parziale del marchio in questione in relazione ai prodotti della classe 25.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: I motivi dedotti nella presente causa sono quelli fatti valere nella causa T-133/09.

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