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Ricorso presentato il 27 marzo 2009 - I Marchi Italiani e B Antonio Basile 1952/UAMI - Osra (B Antonio Basile 1952)

(Causa T-133/09)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrenti: I Marchi Italiani Srl (Napoli, Italia), B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Italia) (rappresentante: G. Militerni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Osra SA (Rovereta, Italia)

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione emessa dalla seconda Commissione di ricorso in data 09.01.2009, notificata alle parti attualmente ricorrenti in data 30.01.2009, nel procedimento R 502/2008, tra I Marchi Italiani Srl contro Osra S.A., che confermava la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo l'atto di decadenza e la dichiarazione di nullità del marchio "B Antonio Basile 1952", a seguito del ricorso proposto dalla Osra S.A.

Dichiarare la validità ed efficacia della registrazione del marchio "B Antonio Basile 1952" dalla data di presentazione della domanda e/o registrazione di detto marchio.

Condannare l'UAMI alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo contenente la dicitura     "B. Antonio Basile 1952" [marchio comunitario n. 5.274.121 (registrazione divisionale risultante dalla divisione della registrazione n, 1.462.555 a seguito di una cessione parziale della medesima)], per prodotti rientranti nelle classe 14, 18 e 25.

Titolare del marchio comunitario: I ricorrenti.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Osra S.A.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio figurativo "BASILE" (registrazione italiana n. 738.901 e registrazione internazionale n. R 413.396 B) per prodotti nella classe 25.

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda di annullamento e dichiarazione della nullità del marchio comunitario nella sua totalità.

Decisione della commissione di ricorso: Rigettare il ricorso.

Motivi dedotti: Incorretta applicazione degli articolo 52, paragrafo 1, lettera a) e 53, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (DO 1994, L 11, pag. 1) [diventati articoli 53, paragrafo 1, lettera a) e 54, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1], nonché inesistenza di un rischio di confusione.

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