Language of document :

Ricorso proposto il 7 aprile 2009 - Commissione / Galor

(Causa T-136/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët, F. Mirza, agenti, assistiti da B. Katan e M. van der Woude, avvocati)

Convenuto: Benjamin Galor (Jupiter, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Condannare il sig. Galor a versare alla Comunità la somma di EUR 205 611, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 6. 119 del codice civile olandese, a decorrere dal 1° marzo 2003 e fino alla data in cui la Comunità avrà ricevuto l'integrale pagamento;

condannare il sig. Galor a versare alla Comunità gli interessi legali ai sensi dell'art. 6. 119 del codice civile olandese, calcolati sulla somma di EUR 9 231,25 a decorrere dal 2 settembre 2003 (o, in subordine, dal 10 marzo 2007) e fino alla data in cui la Comunità avrà ricevuto l'integrale pagamento;

condannare il sig. Galor alle spese del presente procedimento, provvisoriamente stimate in EUR 17 900, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 6 119 del codice civile olandese decorrenti dalla pronuncia della sentenza fino alla data in cui la Comunità avrà ricevuto l'integrale pagamento.

Motivi e principali argomenti

Il 23 dicembre 1997 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha stipulato con il prof. Benjamin Galor e tre società un contratto IN/004/97 per l'implementazione del progetto "Self-Upgrading of Old-Design Gas Turbines in Land & Marine Industries by Energy-Saving Clean Jet-Engine Technologies" nell'ambito delle attività comunitarie nel settore dell'energia non nucleare 1. In forza di tale contratto, la Commissione ha corrisposto un anticipo sul suo contributo al progetto dei contraenti. La somma è stata ricevuta dal responsabile del progetto, il prof. Benjamin Galor.

Per ragioni legate alle difficoltà riscontrate dai contraenti nel trovare un socio per tale progetto e poiché non era stato fatto alcun progresso nell'implementazione del progetto, la Commissione ha deciso di risolvere il contratto. Nella sua lettera ai contraenti, la Commissione ha specificato che il contributo della Comunità poteva essere pagato (o trattenuto dai contraenti) soltanto nella misura in cui risultasse correlato al progetto e giustificato mediante una relazione tecnica e finanziaria finale.

La relazione finale presentata dai contraenti non è stata approvata dalla Commissione, la quale ha avviato la procedura di recupero dell'importo anticipato.

Nel proprio ricorso, la Commissione afferma che il convenuto non ha restituito l'importo ricevuto, ma che, invece, ha chiesto alla Commissione di corrispondergli il contributo previsto nel contratto, previa deduzione dell'importo anticipato. Il convenuto, inoltre, ha esperito un'azione legale dinanzi ai giudici olandesi per il recupero di tale somma. La commissione ha contestato la competenza dei giudici olandesi, fondandosi sulla circostanza che la clausola relativa alla giurisdizione contenuta nel contratto designava il Tribunale di primo grado come giudice competente a statuire su tutte le controversie che sarebbero potute insorgere tra le parti contraenti.

Nel proprio ricorso, la Commissione chiede la restituzione dell'importo anticipato. La Commissione sostiene che aveva il diritto di risolvere il contratto, in attuazione delle clausole contrattuali, non avendo il convenuto adempiuto alle obbligazioni che il contratto aveva fatto sorgere in capo ad esso, poiché, tra l'altro: si era riscontrato un grave ritardo nell'avvio del progetto e non era stato fatto alcun progresso nella sua implementazione, il convenuto non era stato in grado di adottare gli strumenti tecnici necessari ai fini della ricerca per la quale era stato corrisposto il contributo e le relazioni tecniche e finanziarie non soddisfacevano i requisiti previsti nel contratto.

Per tali ragioni, la Commissione sostiene di avere diritto a chiedere la restituzione dell'anticipo di cui trattasi.

____________

1 - Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU 1994, L 334, pag. 87).