Language of document : ECLI:EU:T:2013:469

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 settembre 2013 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica»

Nella causa T‑378/10,

Masco Corp., con sede in Taylor, Michigan (Stati Uniti),

Hansgrohe AG, con sede in Schiltach (Germania),

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, con sede in Schiltach,

Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, con sede in Wiener Neudorf (Austria),

Hansgrohe SA/NV, con sede in Bruxelles (Belgio),

Hansgrohe BV, con sede in Westknollendam (Paesi Bassi),

Hansgrohe SARL, con sede in Antony (Francia),

Hansgrohe SRL, con sede in Villanova d’Asti (Italia),

Hüppe GmbH, con sede in Bad Zwischenahn (Germania),

Hüppe Ges.mbH, con sede in Laxenburg (Austria),

Hüppe Belgium SA, con sede in Woluwé Saint-Étienne (Belgio),

Hüppe BV, con sede in Alblasserdam (Paesi Bassi),

rappresentate da D. Schroeder e S. Heinz, avvocati, nonché da J. Temple Lang, solicitor,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, assistiti da B. Kennelly, barrister,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale dell’articolo 1 della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte in cui la Commissione ha considerato che le ricorrenti avevano partecipato ad un’infrazione unica e complessa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con la decisione C (2010) 4185 def., del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha constatato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Quest’infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, sarebbe stata realizzata nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate nei territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria (punti 2 e 3 e articolo 1 della decisione impugnata).

2        In particolare, nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che l’infrazione accertata consisteva, in primo luogo, nel coordinamento da parte dei suddetti produttori di ceramiche sanitarie e di rubinetteria degli incrementi di prezzo annuali e di altri elementi di determinazione dei medesimi nell’ambito di regolari riunioni delle associazioni nazionali del settore, in secondo luogo, nella fissazione o nel coordinamento dei prezzi in occasione di eventi specifici, quali l’aumento del costo delle materie prime, l’introduzione dell’euro nonché l’introduzione di pedaggi autostradali, e, in terzo luogo, nella divulgazione e nello scambio di informazioni commerciali sensibili. Inoltre, la Commissione ha constatato che la fissazione dei prezzi nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria seguiva un ciclo annuale. In quest’ambito, i produttori stabilivano i loro listini prezzi, che solitamente rimanevano validi per un anno e costituivano la base per i rapporti commerciali con i grossisti (punti da 152 a 163 della decisione impugnata).

3        I prodotti oggetto della decisione impugnata sono ceramiche sanitarie e rubinetteria facenti parte di uno dei tre seguenti sottogruppi di prodotti: rubinetteria, box doccia e accessori nonché articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti») (punti 5 e 6 della decisione impugnata).

4        La Masco Corp., impresa americana, e le sue controllate europee, tra cui, da un lato, la Hansgrohe AG, che produce rubinetteria, e, dall’altro, la Hüppe GmbH, che produce box doccia, sono designate di seguito, congiuntamente considerate, come le «ricorrenti». La loro attività riguarda unicamente due dei tre sottogruppi di prodotti, vale a dire la rubinetteria e i box doccia e accessori (punto 14 della decisione impugnata).

5        Il 15 luglio 2004 le ricorrenti hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende in base alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole») o, in mancanza, di una riduzione del loro importo. Il 2 marzo 2005 la Commissione ha adottato una decisione di immunità condizionale dalle ammende a vantaggio delle ricorrenti, conformemente al paragrafo 8, lettera a), e al paragrafo 15 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (punti da 126 a 128 della decisione impugnata).

6        Il 23 giugno 2010 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

7        Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che le pratiche descritte nel precedente punto 2 facessero parte di un piano generale finalizzato a limitare la concorrenza tra i destinatari di detta decisione e presentassero le caratteristiche di una violazione unica e continuata, la cui portata interessava i tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3 e si estendeva ai territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria (punti 778 e 793 della decisione impugnata) (in prosieguo: l’«infrazione accertata»). A tale riguardo essa ha evidenziato, segnatamente, che dette pratiche avevano seguito un modello ricorrente, che risultava uniforme in tutti i sei Stati membri interessati dall’indagine della Commissione (punti 778 e 793 della decisione impugnata). Essa ha parimenti rilevato l’esistenza di associazioni nazionali del settore riguardanti l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni generiche», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava almeno due di questi tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni inter-prodotto», nonché associazioni specializzate comprendenti membri la cui attività riguardava uno di questi tre sottogruppi di prodotti (punti 796 e 798 della decisione impugnata). Infine, essa ha constatato la presenza in vari Stati membri di un gruppo centrale di imprese coinvolte nel cartello nell’ambito tanto di associazioni generiche quanto di associazioni inter-prodotto (punti 796 e 797 della decisione impugnata).

8        All’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione ha sanzionato 17 imprese per aver violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE in periodi compresi, per le ricorrenti, tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004.

9        All’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che non avrebbe imposto alcuna ammenda alle ricorrenti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2010, le ricorrenti hanno depositato il presente ricorso.

11      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

12      Le parti hanno esposto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 28 febbraio 2012.

13      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha concluso che esse avevano partecipato ad un’infrazione unica nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il presente ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

15      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sollevano un motivo unico, in base al quale la Commissione è incorsa in errore nel ritenere che esse avessero partecipato ad un’infrazione unica nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.

16      La Commissione si oppone all’argomento formulato dalle ricorrenti.

17      Si deve rilevare che le ricorrenti, a sostegno del loro unico motivo, fanno valere sostanzialmente due addebiti principali secondo cui, da un lato, la Commissione è incorsa in errori riguardo alle condizioni che permettono di constatare l’esistenza di un’infrazione unica e la partecipazione di imprese ad una siffatta infrazione. Dall’altro, gli elementi di fatto che devono essere presi in considerazione non consentirebbero di accertare l’esistenza, nel caso di specie, di un’infrazione unica alla quale le ricorrenti avrebbero partecipato. Ciò considerato, il Tribunale ritiene opportuno esaminare separatamente questi due addebiti.

 Sul primo addebito, relativo ad errori nella determinazione delle condizioni per l’esistenza di un’infrazione unica e per la partecipazione di imprese ad una siffatta infrazione

18      Le ricorrenti fanno valere che la Commissione è incorsa in un errore di diritto. Infatti, le condizioni sulle quali essa si è fondata nella decisione impugnata per accertare l’esistenza di un’infrazione unica e la partecipazione di imprese ad una simile infrazione si discosterebbero da quelle risultanti dalla sua prassi decisionale e definite dalla giurisprudenza. Ciò facendo, la Commissione avrebbe violato altresì i principi di trasparenza, di certezza del diritto e di parità di trattamento.

19      La Commissione contesta tale argomentazione.

20      Va ricordato che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE vieta gli accordi e le pratiche concordate tra imprese che abbiano un oggetto o un effetto anticoncorrenziale e che possano incidere sul commercio tra Stati membri.

21      La violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non solo da accordi o pratiche concordate isolati, da sanzionare in quanto violazioni distinte, ma anche da una serie di atti o da un comportamento continuato, in modo che i componenti di questi ultimi possono essere giustamente ritenuti elementi costitutivi di un’unica infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 258 e giurisprudenza ivi citata).

22      Per quanto riguarda, in primo luogo, la constatazione dell’esistenza di un’infrazione unica, spetta alla Commissione dimostrare che gli accordi o le pratiche concordate di cui trattasi, pur vertendo su prodotti, servizi o territori distinti, si inseriscono in un piano d’insieme posto in esecuzione consapevolmente dalle imprese interessate allo scopo di realizzare un obiettivo anticoncorrenziale unico (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 21 supra, punti 258 e 260, e sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 482).

23      La presenza di rapporti di complementarità tra accordi o pratiche concordate costituisce un indizio obiettivo dell’esistenza di un piano d’insieme. Simili rapporti esistono quando tali accordi o pratiche sono volti a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e contribuiscono, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di un obiettivo anticoncorrenziale unico. Al riguardo, la Commissione è tenuta ad esaminare tutti gli elementi di fatto che possano dimostrare o rimettere in discussione detto piano d’insieme (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Lafarge/Commissione, punto 22 supra, punto 482, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, Racc. pag. II‑1255, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

24      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la constatazione della partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica, occorre ricordare che spetta alla Commissione provare che tale impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento all’obiettivo unico perseguito dall’insieme dei partecipanti ed era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire il medesimo obiettivo, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 21 supra, punto 83).

25      Un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica, nel qual caso correttamente la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di detta infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti al cartello nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere la Commissione può ben imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme.

26      Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica, ma non risulta provato che tramite il proprio comportamento essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti al cartello e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio.

27      Nel caso di specie, da un lato, per quanto concerne le condizioni per l’esistenza di un’infrazione unica, si deve constatare che la Commissione, al punto 786 della decisione impugnata, basandosi sulla giurisprudenza, ha rilevato che «il concetto di violazione unica comprende precisamente (…) una situazione in cui varie imprese hanno preso parte a una violazione in cui un comportamento continuato finalizzato a un unico obiettivo economico era inteso a falsare la concorrenza» e che «la presenza di sinergie e la complementarità tra le diverse linee di comportamento sono indizi obiettivi dell’esistenza di tale piano d’insieme».

28      D’altro lato, riguardo alla constatazione della partecipazione ad un’infrazione unica, la Commissione, al punto 789 della decisione impugnata, ha dichiarato, rinviando alla giurisprudenza, quanto segue:

«Il semplice fatto che ciascun partecipante al cartello possa svolgere un ruolo adeguato alle proprie circostanze specifiche non esclude la sua responsabilità per l’infrazione nel suo complesso, ivi comprese le azioni commesse da altri partecipanti che tuttavia condividono lo stesso scopo illecito e determinano il medesimo effetto anticoncorrenziale. Un’impresa che partecipi a un comune accordo illecito mediante azioni che contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo comune è altrettanto responsabile, per l’intero periodo della sua adesione al sistema comune, delle azioni degli altri partecipanti nell’ambito della medesima infrazione. Tale è senz’altro il caso ove si accerti che l’impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi».

29      Alla luce delle considerazioni della Commissione esposte nei precedenti punti 27 e 28, è giocoforza rilevare che quest’ultima non ha commesso alcun errore di diritto né ha violato i principi di trasparenza, di certezza del diritto e di parità di trattamento. Infatti, i requisiti menzionati nei punti 786 e 789 della decisione impugnata che devono essere soddisfatti per accertare l’esistenza di un’infrazione unica e la partecipazione di imprese ad una siffatta infrazione sono conformi a quelli derivanti dalla giurisprudenza ricordata supra ai punti da 21 a 26.

30      Gli altri argomenti formulati dalle ricorrenti al riguardo non possono inficiare la conclusione enunciata nel precedente punto 29.

31      In primo luogo, l’argomento delle ricorrenti in base al quale la Commissione fa valere, a torto, che la qualifica di infrazione unica dipende dalla questione se le imprese abbiano avuto una «volontà comune» deve essere respinto in quanto infondato. Anzitutto, dal punto 786 della decisione impugnata, citato nel precedente punto 27, risulta che la Commissione ha espressamente rinviato al requisito dell’esistenza di un «piano d’insieme», che è sinonimo dell’esistenza di un «piano generale», per determinare se le pratiche anticoncorrenziali facessero parte di un’infrazione unica. In seguito, sebbene nel controricorso la Commissione ritenga necessaria l’esistenza di una «volontà comune» delle imprese interessate per poter accertare un’infrazione unica, discende tuttavia chiaramente sia dalla controreplica sia dalle sue osservazioni in udienza che essa ritiene che un’infrazione unica esista solamente se i partecipanti perseguono un piano generale quale risultante da una «volontà comune». Pertanto, non sono erronee né le valutazioni relative all’esistenza di un piano d’insieme formulate dalla Commissione nella decisione impugnata né la loro interpretazione che quest’ultima ha dato nelle proprie memorie.

32      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti in base al quale l’esistenza di un’infrazione unica richiede che siano soddisfatti quattro requisiti – vale a dire (i) l’esistenza di un piano d’insieme, (ii) un rapporto di complementarità tra gli accordi e le pratiche illecite di cui trattasi, (iii) l’identità delle imprese che partecipano a dette pratiche e (iv) la consapevolezza delle imprese in esame di partecipare all’obiettivo comune –, esso dev’essere respinto in quanto parzialmente infondato. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza menzionata nel precedente punto 22 e come riconosciuto dalle ricorrenti in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, è vero che la constatazione dell’esistenza di un’infrazione unica richiede che siano soddisfatti il primo, il secondo e il quarto requisito indicati dalle ricorrenti. Per contro, l’identità delle imprese che partecipano alle pratiche illecite di cui trattasi costituisce solo uno degli indizi che la Commissione deve prendere in considerazione nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un piano generale o di infrazioni separate (v., in tal senso, sentenza Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, punto 23 supra, punto 99).

33      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, si deve respingere il primo addebito delle ricorrenti in quanto infondato.

 Sul secondo addebito, relativo ad errori nella valutazione degli elementi di fatto che hanno condotto alla qualificazione come infrazione unica e alla constatazione della partecipazione delle ricorrenti a detta infrazione

34      Le ricorrenti fanno valere sostanzialmente che le circostanze della fattispecie, valutate congiuntamente, non consentivano alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione unica e la loro partecipazione a tale infrazione. Esse ritengono che la Commissione non abbia tenuto conto, nel caso di specie, di una serie di indizi obiettivi, quali sono stati identificati nella sua prassi decisionale e nella giurisprudenza, che avrebbero dovuto portarla a constatare che le pratiche illecite non facevano parte di un’infrazione unica. Tali indizi risulterebbero in particolare dal fatto che i tre sottogruppi di prodotti appartengono a mercati di prodotti distinti, che essi non sono né connessi né simili, che nessuno dei partecipanti esercita un’attività riguardante ciascuno dei tre sottogruppi di prodotti, che la grande maggioranza di tali partecipanti ha preso parte a pratiche illecite relative ad uno solo dei tre sottogruppi di prodotti, che i periodi interessati da dette pratiche sono distinti e che non esiste alcuna istituzione centrale o alcuna rete complessa che colleghi le associazioni di settore di cui trattasi.

35      La Commissione contesta tale argomento.

36      Come risulta dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 23, è alla luce di tutti gli elementi di fatto di ogni singolo caso che occorre esaminare se siano soddisfatti i requisiti dell’esistenza di un’infrazione unica. Si deve quindi, anzitutto, esporre l’analisi effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata che l’ha portata a concludere per l’esistenza di un’infrazione unica alla quale le ricorrenti avevano partecipato (v. infra, punti da 37 a 51), prima di verificare se le ricorrenti abbiano fornito la prova che la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione al riguardo (v. infra, punti da 52 a 124).

37      In un primo momento, va rilevato che l’analisi che ha portato la Commissione ad accertare l’esistenza di un’infrazione unica nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e la partecipazione delle ricorrenti a tale infrazione si divide, nella decisione impugnata, in due parti.

38      Sotto un primo profilo, la Commissione, ai punti 792 e 793 della decisione impugnata, rileva che le pratiche illecite attuate dalle imprese di cui trattasi dimostrano l’esistenza di un’infrazione unica.

39      Per quanto concerne i contorni dell’infrazione unica presa in considerazione nella fattispecie, la Commissione, ai punti da 793 a 795 della decisione impugnata, effettua le seguenti quattro constatazioni. In primo luogo, detta infrazione avrebbe riguardato i tre sottogruppi di prodotti nel territorio di almeno sei Stati membri, vale a dire, Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. In secondo luogo, tale infrazione sarebbe durata almeno dal 16 ottobre 1992 fino al 9 novembre 2004. In terzo luogo, l’infrazione accertata sarebbe consistita in una serie di comportamenti anticoncorrenziali «che hanno costituito un comportamento continuato con l’obiettivo comune di limitare la concorrenza nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria». In quarto luogo, un gruppo centrale di otto imprese – le ricorrenti nonché la Grohe Beteiligungs GmbH (in prosieguo: la «Grohe»), l’American Standard Inc. (in prosieguo: l’«Ideal Standard»), la Hansa Metallwerke AG (in prosieguo la «Hansa»), la Sanitec Europe Oy (in prosieguo: la «Sanitec»), la Duscholux GmbH & Co, la Duravit AG e la Villeroy & Boch AG – avrebbe partecipato in maniera diretta, decisiva e continuata all’infrazione accertata.

40      Quanto agli elementi specifici che l’hanno portata a concludere per l’esistenza di un’infrazione unica nel caso di specie, la Commissione, al punto 796 della decisione impugnata, prende in considerazione dieci fattori che sono esposti nei punti da 41 a 51 infra.

41      In primo luogo, riguardo alle imprese responsabili dell’infrazione unica, il gruppo centrale di otto imprese avrebbe partecipato agli accordi collusivi in tutti o alcuni dei sei Stati membri di cui trattasi e avrebbe fatto parte di un’associazione generica che copriva almeno i tre sottogruppi di prodotti. Le ricorrenti, la Grohe, la Duscholux, la Villeroy & Boch, la Sanitec e la Hansa avrebbero partecipato, in particolare, alle riunioni delle seguenti associazioni generiche: l’IndustrieForum Sanitär (in prosieguo: l’«IFS») in Germania, l’Arbeitskreis Sanitär Industrie (in prosieguo: l’«ASI») in Austria e la Sanitair Fabrikanten Platform (in prosieguo: la «SFP») nei Paesi Bassi (punto 796, primo trattino, e punto 797 della decisione impugnata e nota a piè di pagina n. 1077 di tale decisione).

42      In secondo luogo, per quanto concerne il coordinamento tra le imprese, otto associazioni in totale avrebbero annoverato produttori di almeno due dei tre sottogruppi di prodotti. Anzitutto, sarebbero esistite tre associazioni generiche. Sarebbero poi esistite associazioni inter-prodotto in Italia, vale a dire l’Euroitalia e la Michelangelo, e in Belgio, quali l’Amicale du sanitaire nonché il gruppo Home Comfort Team (in prosieguo: lo «HCT»). Lo HCT avrebbe cercato di estendere le proprie attività ai tre sottogruppi di prodotti, restando inteso che esse riguardavano allora due dei sottogruppi di prodotti. Infine, sarebbero state frequenti le discussioni su diversi dei tre sottogruppi di prodotti nell’ambito di associazioni specializzate, come durante le due riunioni delle associazioni tedesche di articoli sanitari in ceramica Fachverband Sanitär-Keramische Industrie (in prosieguo: la «FSKI») e Arbeitsgemeinschaft Sanitärarmaturenindustrie (in prosieguo: l’«AGSI»), tenutesi nel 2002 e nel 2003, durante le quali le partecipanti avrebbero discusso anche di aumenti di prezzo della rubinetteria. Inoltre, i contatti bilaterali tra imprese confermerebbero l’esistenza di stretti collegamenti tra i tre sottogruppi di prodotti. Per esempio, un dirigente della Hansgrohe avrebbe ammesso di essersi sempre adoperato per ottenere dai concorrenti informazioni sui prezzi, che comprendessero però anche quelle dell’intero settore dei sanitari, al fine di acquisire «maggiore sicurezza» per le proprie decisioni. Tenuto conto di tali riunioni e contatti, la Commissione osserva che i produttori interessati, per garantire l’efficacia del meccanismo attuato o per accertarne il contrario, ritenevano necessario per i propri interessi commerciali coordinare i rispettivi aumenti dei prezzi in un assetto comune (punto 796, primo trattino, punti da 798 a 802 e 813 della decisione impugnata e nota a piè di pagina n. 1104 di tale decisione).

43      In terzo luogo, per quanto concerne la struttura e le modalità di distribuzione dei tre sottogruppi di prodotti, il funzionamento dell’industria e, segnatamente, il ruolo svolto dai grossisti del sistema di distribuzione su tre livelli attesterebbero l’esistenza di collegamenti oggettivi tra di essi. Infatti, i grossisti, i quali vendono l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti di cui trattasi, costituiscono la base comune di clientela dei produttori dei tre sottogruppi in esame. Di conseguenza, tali produttori sarebbero stati fortemente indotti a coordinare nell’insieme il loro comportamento e le loro politiche in materia di prezzi nei confronti dei grossisti. I partecipanti alle pratiche collusive in questione sarebbero stati consapevoli di partecipare a cicli annuali di coordinamento dei prezzi da applicare alla medesima clientela e di seguire normalmente un modello ricorrente al fine di poter «negoziare in modo più efficace con i grossisti nelle trattative» che si tenevano ogni anno. Il coordinamento sarebbe avvenuto a livello nazionale, dato che i grossisti con cui tutti i produttori dovevano interagire avevano le loro sedi commerciali prevalentemente a livello nazionale (punto 796, terzo trattino, e punti da 803 a 805 della decisione impugnata).

44      In quarto luogo, riguardo ai meccanismi che disciplinavano le pratiche di coordinamento degli aumenti di prezzo, la Commissione è giunta alla conclusione che gli accordi erano in genere attuati nello stesso modo e allo stesso tempo in tutti gli Stati membri per i tre sottogruppi di prodotti. I produttori di questi ultimi avrebbero stabilito in tutti gli Stati membri la pratica comune di scambiare sistematicamente con i concorrenti le rispettive previsioni di aumenti di prezzo, in percentuale per il ciclo di prezzi successivo, in genere prima di comunicare questi prezzi alla loro clientela e prima che entrassero in vigore. Ciò sarebbe avvenuto solitamente nel contesto delle periodiche riunioni di associazione per l’intera durata del cartello, riunioni in cui i partecipanti comunicavano i rispettivi incrementi dei prezzi (punti da 806 a 809 della decisione impugnata).

45      In quinto luogo, per quanto concerne le pratiche anticoncorrenziali complementari a quelle di coordinamento degli aumenti di prezzo, esse sarebbero consistite nella conclusione di accordi in relazione ad eventi specifici o nello scambio di informazioni commerciali sensibili e sarebbero avvenute allo stesso tempo e nello stesso modo nell’ambito di più associazioni situate in Stati membri differenti. Dette pratiche confermerebbero l’intensità e la stabilità del cartello. Per esempio, nel 2004, a seguito dell’incremento dei prezzi delle materie prime, i partecipanti coordinavano i loro aumenti di prezzo in Belgio, Germania, Francia, Italia e Austria. Nel 2002, nella prospettiva dell’introduzione dell’euro, i produttori avrebbero coordinato la tempistica dei nuovi listini prezzo. Lo scambio di informazioni sensibili sarebbe consistito essenzialmente in uno scambio di dati recenti sulle vendite, solitamente in aumenti/diminuzioni percentuali rispetto a un periodo di riferimento precedente e, spesso, in uno scambio di dati sulle previsioni di vendita per i mesi successivi. Tali comportamenti avrebbero riguardato gli stessi partecipanti al cartello e sarebbero avvenuti nel medesimo quadro delle riunioni di associazione (punti da 810 a 813 della decisione impugnata).

46      In sesto luogo, riguardo ai collegamenti transnazionali, la Commissione rileva anzitutto che le discussioni sui prezzi organizzate in uno Stato membro avevano talvolta comportato anche discussioni sugli aumenti di prezzo in altri Stati membri. Per esempio, l’accordo sugli aumenti di prezzo dei box doccia concluso dall’associazione specializzata tedesca Arbeitskreis Duschabtrennungen (in prosieguo: l’«ADA») avrebbe innescato un coordinamento dei prezzi in seno all’associazione austriaca Arbeitskreis Sanitärindustrie (in prosieguo: l’«ASI») nel 2000. Inoltre, le condizioni di mercato nei differenti Stati membri sarebbero state interconnesse. A titolo di esempio, in Austria sarebbero stati effettuati nel 2001 tentativi di allineare i prezzi con quelli della Germania. Infine, le controllate delle grandi imprese che avevano partecipato al cartello e aventi sede in Germania non solo avrebbero comunicato i prezzi per lo Stato membro dell’associazione nazionale in cui la riunione aveva luogo, ma anche quelli per altri Stati membri (punti da 818 a 823 della decisione impugnata).

47      Inoltre, l’esistenza di collegamenti transnazionali nonché di una politica centralizzata di fissazione dei prezzi in seno alle imprese che operavano in più Stati membri sarebbe riconducibile in particolare alla presenza di significativi flussi commerciali tra i medesimi, come avviene nel settore della rubinetteria. Questi significativi flussi commerciali mostrerebbero che l’attuazione degli accordi anticoncorrenziali aveva consentito di creare sinergie tra le imprese di cui trattasi (punti da 824 a 833 della decisione impugnata).

48      In settimo luogo, riguardo alla politica centralizzata di fissazione dei prezzi in seno alle imprese, la maggioranza delle imprese multinazionali coinvolta nell’infrazione accertata avrebbe applicato politiche centralizzate di fissazione dei prezzi, in base alle quali questi ultimi erano controllati dalla sede centrale di ciascun gruppo. In particolare, le sedi centrali di tali multinazionali sarebbero state responsabili della fissazione dei prezzi iniziali, con corridoi di prezzo entro i quali le controllate nazionali potevano adattare i loro prezzi in base alla conoscenza dei loro concorrenti a livello nazionale. Per esempio, nel caso della Hansgrohe, l’ufficio strategico di fissazione dei prezzi con sede in Germania sarebbe stato incaricato di stabilire i prezzi prendendo in considerazione le conoscenze del mercato e le informazioni raccolte presso le sue controllate in seno all’Unione europea. Gli scambi di informazioni sui prezzi che avvenivano durante le riunioni di associazione avrebbero influito sui piccoli produttori indipendenti che partecipavano ad esse (punti da 834 a 844 della decisione impugnata).

49      In ottavo luogo, quanto ai collegamenti oggettivi tra i tre sottogruppi di prodotti, si tratta, per ogni sottogruppo, di prodotti relativi a ceramiche sanitarie e alla rubinetteria che, secondo la Hansgrohe, appartengono ai prodotti «davanti alla parete» di un bagno. I collegamenti oggettivi tra questi tre sottogruppi di prodotti sarebbero anche implicitamente riconosciuti, nella misura in cui le riunioni di associazione riguardavano due o tre sottogruppi di prodotti e i produttori avevano una clientela comune. Inoltre, le imprese di cui trattasi avevano riconosciuto che i tre sottogruppi di prodotti erano complementari, il che confermerebbe l’esistenza di collegamenti oggettivi tra essi (punti 845 e 846 della decisione impugnata).

50      In nono luogo, per quanto concerne la stabilità nel tempo del meccanismo di coordinamento dei prezzi, la Commissione osserva che gli accordi di cartello in esame erano continuati, seguendo il medesimo modello ricorrente, anche dopo il ritiro di alcuni membri. Al riguardo la Commissione rileva, a titolo di esempio, che la Hansa aveva smesso di partecipare nel 1999 all’associazione italiana Michelangelo, che trattava sia rubinetteria sia articoli sanitari in ceramica, pur continuando a partecipare all’associazione Euroitalia, la cui attività aveva ad oggetto la rubinetteria e, in misura minore, gli articoli sanitari in ceramica (punti 801 e 847 della decisione impugnata e nota a piè di pagina n. 1176 di tale decisione).

51      In decimo luogo, per quanto riguarda la partecipazione, la mobilità e le responsabilità dei dirigenti, esisterebbero vari esempi di rappresentanti che sarebbero passati da un’impresa coinvolta nell’infrazione accertata ad un’altra, che sarebbero stati responsabili per più di uno Stato membro o, anche, che avrebbero partecipato alle riunioni collusive di associazioni diverse organizzate in Stati membri differenti. Tali fattori corroborerebbero le constatazioni della Commissione sulla più ampia portata del cartello sia in termini geografici che di prodotti. Per esempio, il sig. [V.], della Sanitec, avrebbe partecipato alle riunioni di cartello della SFP nei Paesi Bassi nonché a quelle del gruppo Vitreous China Group (in prosieguo: la «VCG») in Belgio. Ciò gli avrebbe consentito d’informare gli altri concorrenti delle discussioni in seno ad ogni associazione. Il sig. [D.] avrebbe rappresentato l’Ideal Standard all’interno dell’ASI e partecipato alle discussioni inerenti non soltanto agli articoli sanitari in ceramica, ma anche alla rubinetteria (punti 848 e 849 della decisione impugnata e note a piè di pagina nn. 1177‑1180 di tale decisione).

52      Sotto un secondo profilo, la Commissione esamina la partecipazione all’infrazione unica di cui trattasi delle imprese interessate dalla decisione impugnata, tra cui quella delle ricorrenti (punto 850 della decisione impugnata).

53      In primo luogo, secondo la Commissione, i fatti dimostrano che le ricorrenti, la Grohe, l’Ideal Standard, la Sanitec, l’Hansa, la Villeroy & Boch, la Duscholux e la Duravit erano al corrente del comportamento collusivo d’insieme, poiché sapevano o potevano ragionevolmente prevedere che l’infrazione accertata riguardava quanto meno i tre sottogruppi di prodotti, tenuto conto del fatto che erano membri di almeno un’associazione generica e di diverse altre associazioni inter-prodotto ed erano rappresentate in tre o più Stati membri e associazioni specializzate attraverso le quali erano entrate in contatto con altre imprese attive nel cartello in più Stati membri (punto 852 della decisione impugnata).

54      In secondo luogo, per quanto riguarda, in particolare, le ricorrenti, la Grohe, l’Ideal Standard e la Sanitec, esse avrebbero tutte partecipato, attraverso le controllate nazionali, alle riunioni di cartello delle associazioni nei sei Stati membri di cui trattasi. Inoltre, avrebbero tutte partecipato alle riunioni di cartello di quanto meno un’associazione generica e, spesso, di più associazioni inter-prodotto. Ognuna di esse sarebbe stata direttamente coinvolta nel cartello in relazione ai tre sottogruppi di prodotti su cui verteva la loro attività. La Commissione precisa che le ricorrenti erano membri dell’IFS, dell’ASI nonché della SFP e della Stichting Verwarming en Sanitair (in prosieguo: la «SVS»), avente sede nei Paesi Bassi. Pertanto, queste quattro associazioni generiche avrebbero coperto i tre sottogruppi di prodotti. Esse sarebbero state anche membri delle associazioni inter-prodotto Euroitalia, HCT e Amicale du sanitaire, che avrebbero quindi coperto almeno due sottogruppi di prodotti (punto 853 della decisione impugnata).

55      In un secondo momento, è alla luce delle valutazioni della Commissione esposte nei precedenti punti da 39 a 54 che occorre esaminare se quest’ultima abbia giustamente concluso che le pratiche di cui trattasi costituivano un’infrazione unica, cosa che le ricorrenti contestano.

56      In via preliminare, da un lato, va rilevato che le ricorrenti, sebbene facciano valere, nell’ambito del motivo unico che sollevano a sostegno del presente ricorso, di non aver partecipato ad un’infrazione unica, dichiarano, per contro, per un verso, di non contestare i fatti che avevano precedentemente riconosciuto nel corso del procedimento amministrativo e, per altro verso, riconoscono di aver violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. Ciò considerato, occorre esaminare se, sulla base degli elementi di fatto esposti nella decisione impugnata e che le ricorrenti non rimettono in discussione nell’ambito del presente ricorso, la Commissione abbia giustamente concluso che esse avevano partecipato ad un’infrazione unica che includeva i tre sottogruppi di prodotti e non soltanto a due infrazioni distinte relative ai due sottogruppi di prodotti che esse fabbricano e commercializzano, vale a dire la rubinetteria e i box doccia.

57      D’altro lato, si deve sottolineare, come riconosciuto sostanzialmente dalla Commissione nelle sue osservazioni in risposta ai quesiti orali posti dal Tribunale in udienza, che essa non dispone di alcun potere discrezionale particolare per determinare se le pratiche illecite facciano o meno parte di un’infrazione unica. Peraltro, spetta al Tribunale esercitare un controllo completo non solo dell’osservanza delle norme applicabili all’infrazione di cui trattasi, ma anche dei fatti che hanno portato la Commissione ad affermare o ad escludere nella fattispecie la qualificazione di tale infrazione come infrazione unica.

58      Nel caso di specie, si deve dichiarare che i dieci elementi di fatto su cui si è basata la Commissione e che sono esposti nei precedenti punti da 41 a 51, se valutati congiuntamente, portano a concludere in primo luogo per l’esistenza di un’infrazione unica e, in secondo luogo, per la partecipazione delle ricorrenti a detta infrazione.

59      In primo luogo, riguardo all’accertamento dell’esistenza di un’infrazione unica, da un lato, è giocoforza constatare che la Commissione ha rilevato sostanzialmente che le imprese avevano un piano d’insieme il cui obiettivo unico era di consentire ai fabbricanti dei tre sottogruppi di prodotti di cui trattasi, che sono complementari per la produzione di sanitari, di coordinare gli aumenti di prezzo che fatturavano ai grossisti, i quali costituivano la loro clientela comune, nell’ambito del medesimo sistema di distribuzione su tre livelli. Una siffatta valutazione risulta dalle constatazioni effettuate dalla Commissione nel punto 793, quarto trattino, della decisione impugnata, esposto parzialmente supra al punto 39, nel punto 793, terzo trattino, e nei punti da 803 a 805 della stessa decisione, illustrati parzialmente supra al punto 43. Inoltre, tale valutazione è suffragata dall’analisi della Commissione secondo cui l’obiettivo delle pratiche illecite in esame, come riconosciuto dalle ricorrenti non solo durante il procedimento amministrativo (v. punto 931 della decisione impugnata e nota a piè di pagina n. 934 di tale decisione), ma anche in udienza in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, era di costituire un fronte unito nei confronti dei grossisti, i quali disponevano di un potere di negoziazione significativo, tenuto conto della necessità di fornire a questi ultimi nello stesso periodo dell’anno i prezzi che sarebbero stati loro applicati per i tre sottogruppi di prodotti.

60      D’altro lato, la Commissione ha rilevato molteplici rapporti di complementarità tra le pratiche illecite di cui trattasi, che dimostrano l’esistenza del piano d’insieme descritto nel punto precedente. Infatti, la circostanza che, anzitutto, le pratiche in esame fossero attuate da un gruppo considerevole e uniforme di imprese (v. punti 796 e 797 della decisione impugnata, esposti nel precedente punto 41), la cui attività riguardava due dei tre sottogruppi di prodotti (v. punto 801 di tale decisione, esposto supra al punto 42) appartenenti al medesimo settore di attività e che erano complementari (v. punto 845 della decisione impugnata, esposto nel precedente punto 49), costituisce essenzialmente un indizio obiettivo dell’attuazione di detto piano d’insieme. Inoltre, le pratiche anticoncorrenziali realizzate da tale gruppo centrale di imprese si svolgevano nell’ambito di varie associazioni generiche e di associazioni inter-prodotto comuni, avevano l’obiettivo comune di ottenere aumenti di prezzo sia annualmente sia in occasione di eventi specifici in relazione a uno o a diversi dei tre sottogruppi di prodotti (v. punti da 810 a 813 della decisione impugnata, menzionati nel precedente punto 45) e, in base alla percezione dei partecipanti, dovevano essere coordinate affinché gli aumenti fossero accettati dalla loro clientela comune (v. punto 813 della decisione impugnata, esposto supra al punto 42). Infine, detti accordi di cartello erano attuati nello stesso modo e allo stesso tempo (punti da 806 a 809 della decisione impugnata, menzionati nel precedente punto 44) in alcuni casi da parte degli stessi dipendenti, che erano incaricati di realizzarli per più sottogruppi di prodotti in più territori (v. punti 848 e 849 della decisione impugnata, indicati nel precedente punto 51).

61      In secondo luogo, riguardo alla partecipazione delle ricorrenti all’infrazione unica di cui trattasi, la Commissione ha rilevato giustamente che, poiché esse, unitamente ad altre imprese sanzionate nella decisione impugnata, erano state membri di associazioni generiche e di associazioni inter-prodotto (v. punto 853 della decisione impugnata, illustrato supra al punto 54), si doveva ritenere che tali ricorrenti fossero state quantomeno a conoscenza dell’insieme delle pratiche illecite relative ai tre sottogruppi di prodotti, con la conseguenza che occorreva sanzionarle per detta infrazione unica.

62      Ciò considerato, si deve affermare che la Commissione ha giustamente concluso per l’esistenza di un’infrazione unica e per la partecipazione delle ricorrenti a tale infrazione.

63      Ẻ alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti da 59 a 62 che occorre esaminare in ordine successivo gli argomenti formulati dalle ricorrenti, diretti a far valere, da un lato, che determinati elementi di fatto che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione rimettono in discussione l’esistenza di un’infrazione unica nel caso di specie e, dall’altro, che i dieci elementi di fatto di cui essa ha tenuto conto non consentono di concludere per l’esistenza di un’infrazione unica.

 Sugli argomenti delle ricorrenti relativi agli elementi di fatto che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione nella decisione impugnata

64      Le ricorrenti sollevano quattro argomenti principali diretti a far valere che determinati elementi di fatto che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione rimettono in discussione l’esistenza di un’infrazione unica.

65      La Commissione si oppone a tali argomenti.

66      In primo luogo, le ricorrenti osservano che i tre sottogruppi di prodotti, non essendo sostituibili, differiscono gli uni dagli altri e rientrano in mercati distinti.

67      Al riguardo, da un lato, va rilevato che la circostanza, sulla quale le parti concordano, che i tre sottogruppi di prodotti rientrino in mercati distinti non consente di escludere l’esistenza di un’infrazione unica. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza menzionata nel precedente punto 22, l’accertamento dell’esistenza di un’infrazione unica presuppone, per definizione, che le pratiche anticoncorrenziali di cui trattasi vertano su prodotti e servizi o su territori distinti. Inoltre, nella fattispecie, come giustamente osservato dalla Commissione in udienza in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, la circostanza che le pratiche illecite in esame riguardino tutte prodotti «davanti alla parete», i quali sono complementari per la produzione di sanitari, costituisce un indizio obiettivo del fatto che le imprese in questione avevano un interesse a coordinare le loro pratiche illecite nei confronti della propria clientela comune. In proposito occorre rilevare che le ricorrenti non hanno formulato alcun argomento volto a contestare l’accertamento della Commissione che figura, in particolare, nel punto 805 della decisione impugnata, in base al quale i produttori di rubinetteria coordinavano le loro pratiche anticoncorrenziali al fine di difendere congiuntamente i propri interessi e di «costituire un fronte unito» nei confronti dei grossisti. Da tali constatazioni risulta che l’argomento delle ricorrenti al riguardo deve essere respinto in quanto infondato.

68      In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che nessuno dei diciassette destinatari della decisione impugnata produceva e commercializzava prodotti rientranti nei tre sottogruppi e che solo cinque di essi avevano un’attività concernente due sottogruppi di prodotti.

69      Da un lato, va anzitutto sottolineato, al riguardo, che la Commissione non ha considerato nella decisione impugnata che le diciassette imprese da essa sanzionate facessero parte dell’infrazione unica. Infatti, per alcune delle imprese contemplate nella decisione impugnata, come le imprese italiane Cisal Rubinetteria SpA, Mamoli Robinetteria SpA, Rubineterie Teoerema SpA, RAF Rubinetteria SpA e Zucchetti Rubinetteria SpA, la Commissione ha rilevato, al punto 879 della decisione impugnata, che non si poteva ritenere che tali imprese avessero partecipato ad un’infrazione unica, dato che essa non aveva prove della loro partecipazione a discussioni vertenti sui tre sottogruppi di prodotti al di fuori dell’Italia. Per contro, nella decisione impugnata, la Commissione ha stabilito che un gruppo centrale di imprese, composto da almeno cinque imprese, tra le quali le ricorrenti, fabbricava prodotti rientranti in due dei tre sottogruppi e che tali imprese avevano partecipato, nell’ambito di associazioni generiche e di associazioni inter-prodotto, a pratiche illecite concernenti rispettivamente tre e due sottogruppi di prodotti, nella maggior parte o nella totalità dei sei Stati membri interessati (v. punti 792, 853 e 854 della decisione impugnata). Il coinvolgimento di detto gruppo centrale di imprese nelle differenti pratiche illecite evidenzia pertanto l’esistenza di un piano d’insieme, sebbene non tutte le imprese di cui trattasi fabbricassero prodotti appartenenti ai tre sottogruppi.

70      D’altro lato, nei limiti in cui le ricorrenti sostengono che la Commissione, salvo circostanze eccezionali che non ricorrono nel caso di specie, non può constatare la loro partecipazione ad un’infrazione unica in relazione a gruppi di prodotti che esse non fabbricano, anche questo argomento deve essere respinto. Infatti, anzitutto, un simile argomento, che verte sulla questione se un’impresa che non produce articoli sanitari in ceramica possa partecipare ad un’infrazione che includa siffatti prodotti, non ha alcun nesso con la questione se siano soddisfatti i requisiti per l’esistenza di un’infrazione unica che riguarda i tre sottogruppi di prodotti. Inoltre, e in ogni caso, come risulta dalla giurisprudenza menzionata supra al punto 25, un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’infrazione riguardante, in parte, prodotti che non fabbrica, se essa è al corrente dell’insieme dei comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti al cartello nel perseguire i medesimi obiettivi.

71      In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che il centro di gravità dell’infrazione era specifico per ciascuno dei tre sottogruppi di prodotti. A loro parere, sebbene determinati comportamenti descritti nella decisione impugnata riguardassero più di uno dei tre sottogruppi di prodotti, il fatto che l’infrazione di cui trattasi coprisse vari di detti sottogruppi non era sufficiente per poterla qualificare come infrazione unica. In proposito, esse formulano due serie di argomenti.

72      Con una prima serie di argomenti, le ricorrenti fanno valere che sia il coordinamento degli incrementi di prezzo annuali sia lo scambio di informazioni commerciali sensibili concernevano soprattutto uno solo dei tre sottogruppi di prodotti e coprivano unicamente alcuni dei sei Stati membri di cui trattasi.

73      Anzitutto si deve osservare, in proposito, che, quand’anche, come sostengono le ricorrenti, la maggior parte delle riunioni delle associazioni di settore avesse riguardato un unico sottogruppo di prodotti in un solo Stato membro, ciò non rimetterebbe in discussione la constatazione secondo cui le imprese in esame coordinavano le loro pratiche anticoncorrenziali per ognuno dei tre sottogruppi di prodotti.

74      Inoltre, va rilevato che, come ammesso dalle ricorrenti nelle loro memorie, il coordinamento relativo agli aumenti di prezzo dei tre sottogruppi di prodotti è avvenuto in seno all’ASI e alla SFP nonché in seno all’IFS, quanto meno occasionalmente. Ciò considerato, il fatto che il coordinamento inter-prodotto fosse stato minore, se non addirittura inesistente, per alcuni dei tre sottogruppi di prodotti in altri Stati membri interessati, vale a dire Belgio, Francia e Italia, non modifica la constatazione dell’esistenza di un siffatto coordinamento inter-prodotto in Germania, Paesi Bassi o Austria.

75      Inoltre, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la circostanza che esse abbiano riconosciuto che le pratiche anticoncorrenziali connesse ad eventi specifici, come l’introduzione dell’euro, l’aumento delle materie prime o l’introduzione di pedaggi autostradali, consistevano in aumenti coordinati di prezzo dimostra l’esistenza di rapporti di complementarità tra le pratiche anticoncorrenziali riguardanti ogni sottogruppo di prodotti, sebbene tali pratiche fossero solo secondarie rispetto alle pratiche regolari di coordinamento degli aumenti di prezzo. Lo stesso vale per le pratiche di scambio di informazioni commerciali sensibili, le quali, come riconosciuto espressamente dalle ricorrenti, riguardavano vari dei tre sottogruppi di prodotti. Il fatto che tali pratiche fossero secondarie rispetto a quelle di coordinamento degli incrementi di prezzo annuali non influisce in alcun modo sulla qualifica delle pratiche di cui trattasi come «infrazione unica».

76      Infine, come sottolinea giustamente la Commissione nelle sue memorie, la circostanza che le ricorrenti, come indicato nel precedente punto 5, avessero depositato una domanda d’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole per tutti i prodotti del settore «Ceramiche sanitarie e rubinetteria» costituisce un elemento di fatto pertinente ai fini della constatazione dell’esistenza di un’infrazione unica. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, un siffatto elemento è atto quanto meno a dimostrare che esse consideravano che le pratiche in esame nelle quali erano direttamente coinvolte, concernenti la rubinetteria e i box doccia, erano connesse tra loro e facevano parte di una sola medesima infrazione.

77      Pertanto, la prima serie di argomenti sollevati dalle ricorrenti, esposta nel precedente punto 72, deve essere respinta in quanto infondata.

78      Con una seconda serie di argomenti, le ricorrenti fanno valere che la durata delle infrazioni variava per ciascuno dei tre sottogruppi di prodotti in Belgio, Germania, Francia e Italia. Esse osservano che non può esistere un’infrazione unica iniziata nel 1994 e riguardante i tre sottogruppi di prodotti, poiché in Germania l’infrazione concernente la rubinetteria era cominciata solo nel 1998 e quella relativa agli articoli sanitari in ceramica era iniziata solamente nel 2000.

79      In proposito va rilevato che, da un lato, la Commissione non ha affatto ritenuto che l’infrazione unica fosse stata commessa in relazione ai tre sottogruppi di prodotti in tutti gli Stati membri a decorrere al massimo dal 12 ottobre 1994, fino al 9 novembre 2000, ma ha considerato che l’infrazione unica si era sviluppata e adattata nel corso del tempo entro tale periodo in funzione degli Stati membri interessati. Una simile constatazione risulta dall’articolo 1 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha indicato con precisione i periodi nei quali e i territori ove le imprese sanzionate avevano partecipato alle differenti pratiche illecite, che coprivano ciascuno dei tre sottogruppi di prodotti e che facevano parte dell’infrazione unica. D’altro lato, il fatto che le pratiche illecite di cui trattasi fossero cominciate in date diverse in funzione degli Stati membri e dei sottogruppi di prodotti in esame non incide sulla constatazione che esistevano numerose sovrapposizioni materiali, geografiche e temporali tra le pratiche illecite concernenti i prodotti in questione, cosa che, peraltro, le ricorrenti non contestano. Riguardo, in particolare, a queste ultime, si può quindi osservare, come stabilito dalla Commissione nella tabella D della decisione impugnata, che esse avevano partecipato a pratiche illecite in Belgio, Germania, Francia e Austria vertenti su due sottogruppi di prodotti corrispondenti alla loro attività produttiva in periodi distinti, ma avevano condiviso un periodo comune dell’infrazione, tra il 16 ottobre 1992 e il 15 luglio 2004.

80      Di conseguenza, la seconda serie di argomenti delle ricorrenti, menzionata nel precedente punto 78, deve essere respinta in quanto infondata.

81      In quarto luogo, le ricorrenti fanno valere che la mera consapevolezza che stia forse per realizzarsi una pratica anticoncorrenziale, nel caso di specie in uno dei tre sottogruppi di prodotti corrispondenti ai prodotti che le imprese interessate non fabbricano, non dovrebbe avere l’effetto di riqualificare due infrazioni distinte come un’infrazione unica. In particolare, le ricorrenti osservano che, anche se, talvolta, potevano «sospettare l’eventuale esistenza di un coordinamento dei prezzi annuali anche nel settore degli articoli sanitari in ceramica», esse non erano al corrente delle pratiche illecite che si svolgevano in seno alle associazioni specializzate concernenti tali articoli.

82      In proposito va rilevato, tuttavia, che, come osserva la Commissione, le ricorrenti riconoscono espressamente nelle loro memorie che un coordinamento degli aumenti di prezzo era avvenuto in seno a due associazioni generiche di cui esse facevano parte, vale a dire l’ASI e la SFP. Ciò considerato, la Commissione poteva validamente affermare che le ricorrenti erano quanto meno al corrente delle pratiche anticoncorrenziali attuate in relazione agli articoli sanitari in ceramica che esse non producevano. Di conseguenza, è conformemente alla giurisprudenza citata nei precedenti punti da 24 a 26 che la Commissione ha ritenuto le ricorrenti responsabili dell’infrazione unica di cui trattasi.

83      Pertanto, tale argomento dev’essere respinto in quanto infondato.

84      Alla luce di tutte le constatazioni esposte supra nei punti da 66 a 83, si deve concludere che nessuno dei quattro argomenti formulati dalle ricorrenti – relativi a quelli che la Commissione considera indizi obiettivi dell’esistenza di infrazioni distinte, indipendentemente dal fatto che siano presi in considerazione isolatamente o congiuntamente – è tale da inficiare la conclusione della Commissione secondo cui esisteva un’infrazione unica alla quale le ricorrenti hanno partecipato. Di conseguenza, tutti gli argomenti delle ricorrenti al riguardo devono essere respinti in quanto infondati.

 Sugli argomenti delle ricorrenti relativi agli elementi di fatto che la Commissione ha erroneamente preso in considerazione nella decisione impugnata

85      Le ricorrenti fanno valere che nessuno dei dieci indizi di cui la Commissione ha tenuto conto nella decisione impugnata e che sono menzionati nei precedenti punti da 41 a 51 consentiva di concludere per l’esistenza di un’infrazione unica.

86      La Commissione si oppone a tale argomento.

87      In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la valutazione della Commissione, esposta nel punto 797 della decisione impugnata e richiamata supra al punto 41, in base alla quale esisteva un gruppo centrale di imprese, non consentiva di concludere per l’esistenza di un’infrazione unica, poiché nessuna di esse fabbricava prodotti appartenenti ai tre sottogruppi né aveva partecipato al cartello nei sei Stati membri di cui trattasi.

88      In proposito, è sufficiente ricordare che, come indicato supra al punto 70, il fatto che non tutte le imprese sanzionate nella decisione impugnata fabbricassero prodotti rientranti nella totalità dei tre sottogruppi di prodotti, e ciò nell’insieme degli Stati membri interessati, non inficia la constatazione secondo cui esisteva un gruppo ristretto ma uniforme di almeno cinque imprese coinvolte nelle stesse pratiche di coordinamento degli aumenti di prezzo nei confronti della loro clientela comune, riguardanti due dei tre sottogruppi di prodotti e territori, nell’ambito di associazioni comuni stabilite nei medesimi territori. Orbene, tale fattore indica che, per almeno alcune delle imprese sanzionate nella decisione impugnata, le pratiche illecite attuate facevano parte di un piano d’insieme che costituiva un’infrazione unica.

89      Pertanto, il primo argomento delle ricorrenti deve essere respinto in quanto infondato.

90      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la valutazione della Commissione, esposta al punto 798 della decisione impugnata e richiamata supra al punto 42, in base alla quale il gruppo centrale di imprese aveva partecipato agli accordi collusivi in tutti o alcuni degli Stati membri e aveva fatto parte di un’associazione generica, è ingannevole. Infatti, a loro parere, delle tredici associazioni menzionate nella decisione impugnata solo tre associazioni generiche coprivano i tre sottogruppi di prodotti e solo altre tre associazioni inter-prodotto potevano essere considerate ricoprire due dei tre sottogruppi di prodotti. Inoltre, tali associazioni contemplavano numerosi sottogruppi di prodotti diversi dai tre sottogruppi di prodotti in esame.

91      Va rilevato anzitutto che, anche qualora dovesse dimostrarsi, come affermano le ricorrenti, che esistevano unicamente tre associazioni generiche e tre associazioni inter-prodotto, e non otto associazioni riguardanti almeno due dei tre sottogruppi di prodotti, come rilevato dalla Commissione nel punto 796, secondo trattino, della decisione impugnata, ciò non inficerebbe la constatazione che le pratiche illecite di cui trattasi erano attuate e coordinate, quanto meno in parte, nell’ambito delle medesime associazioni di settore.

92      Inoltre, la circostanza che, come osservano le ricorrenti, alcune di queste associazioni generiche e associazioni inter-prodotto coprissero altresì sottogruppi di prodotti che non formano oggetto della decisione impugnata non rimette in discussione la constatazione che tali associazioni coordinavano le pratiche anticoncorrenziali di vari dei tre sottogruppi di prodotti contemplati da detta decisione.

93      Infine, i fatti contraddicono l’argomento delle ricorrenti secondo cui i documenti contenuti nel fascicolo della Commissione non dimostrano che le imprese facenti parte delle associazioni specializzate si interessassero a sottogruppi di prodotti diversi da quelli per i quali esse principalmente si riunivano. In proposito, da un lato, è giocoforza constatare che le ricorrenti non formulano alcun argomento specifico diretto a inficiare, per esempio, la conclusione della Commissione, contenuta nel punto 801 della decisione impugnata, in base alla quale, in Germania, i membri dell’ADA, che trattava box doccia, avevano comunicato ai membri dell’AGSI, la cui attività copriva la rubinetteria, il proprio intento di alzare i prezzi in occasione dell’introduzione dell’euro. L’argomento addotto dalle ricorrenti secondo cui una comunicazione siffatta è irrilevante nella fattispecie, in quanto si tratta di una comunicazione di informazioni in occasione di un evento specifico, deve essere respinto in quanto infondato. Infatti, un argomento simile non inficia la constatazione che esistevano comunicazioni tra associazioni relative a differenti sottogruppi di prodotti. D’altro lato, occorre rilevare che le ricorrenti non contestano le altre valutazioni della Commissione, per esempio al punto 800 della decisione impugnata, dalle quali risulta che i membri di Euroitalia partecipavano a discussioni riguardanti principalmente la rubinetteria, ma si informavano anche, a titolo accessorio, riguardo agli articoli sanitari in ceramica.

94      Pertanto, si deve respingere il secondo argomento delle ricorrenti in quanto infondato.

95      In terzo luogo, quanto alla valutazione della Commissione, esposta nel punto 803 della decisione impugnata e richiamata nel precedente punto 43, relativa all’esistenza di una struttura e di modalità di distribuzione comuni, le ricorrenti affermano di non contestare l’esistenza di una base comune di clientela e di un sistema comune di distribuzione su tre livelli. Per contro, esse ritengono che simili fattori siano irrilevanti per dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica, in quanto i tre sottogruppi di prodotti sono diversi e i grossisti acquistano numerosi prodotti diversi da quelli che formano oggetto della decisione impugnata.

96      In proposito va rilevato che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti e come indicato nel precedente punto 60, la circostanza che i fabbricanti di prodotti appartenenti ai tre sottogruppi, destinatari della decisione impugnata, abbiano una clientela comune, vale a dire i grossisti di sanitari, spiega i motivi per i quali tutte le imprese fossero interessate al coordinamento degli aumenti di prezzo in relazione alle ceramiche sanitarie e alla rubinetteria.

97      Inoltre, gli argomenti delle ricorrenti forniti in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza – secondo cui la tempistica degli aumenti di prezzo risultava da un fattore oggettivo, vale a dire che i grossisti dovevano redigere il proprio listino prezzi per l’anno successivo, che essi non si opponevano mai agli aumenti di prezzo che, comunque, ripercuotevano sulla loro clientela, oppure ancora che essi acquistavano una gamma di sottogruppi di prodotti più ampia dei tre sottogruppi interessati dalla decisione impugnata – non inficiano l’analisi richiamata al punto precedente, in base alla quale i produttori la cui attività rientrava nei tre sottogruppi di prodotti ritenevano di avere un interesse a coordinare il loro comportamento nell’ambito degli aumenti di prezzo che essi fatturavano alla propria clientela comune e che erano determinati annualmente.

98      Pertanto, il terzo argomento delle ricorrenti deve essere respinto in quanto infondato.

99      In quarto luogo, per quanto concerne la struttura e i meccanismi comuni delle pratiche anticoncorrenziali, menzionati nel punto 806 della decisione impugnata e il cui contenuto è richiamato nel precedente punto 44, le ricorrenti ritengono che la valutazione della Commissione secondo cui essi erano simili sia in contraddizione con il fatto che le date di realizzazione delle pratiche anticoncorrenziali variavano in funzione dei tre sottogruppi di prodotti e degli Stati membri interessati. Inoltre, tali similitudini risulterebbero dal sistema stesso di distribuzione su tre livelli che aveva portato i produttori di ceramiche sanitarie e di rubinetteria ad annunciare i loro aumenti dei prezzi – espressi in valori percentuali – nello stesso periodo dell’anno.

100    In proposito, da un lato, va rilevato, come osserva la Commissione nelle sue memorie, che, sebbene sia vero che i periodi nei quali avevano avuto luogo le pratiche anticoncorrenziali erano diversi in funzione dei sottogruppi di prodotti e dei territori interessati, resta cionondimeno il fatto che è pacifico che erano state adottate pratiche anticoncorrenziali estremamente simili in relazione a ciascuno dei tre sottogruppi di prodotti in ogni Stato membro riguardo agli incrementi di prezzo annuali, e ciò in modo ininterrotto tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004.

101    D’altro lato, le affermazioni delle ricorrenti, in base alle quali le pratiche anticoncorrenziali erano simili a causa del sistema di distribuzione su tre livelli, valgono non a contestare, bensì a confermare la constatazione che i produttori la cui attività rientrava nei tre sottogruppi di prodotti avevano un interesse comune a coordinare i loro aumenti di prezzo.

102    Di conseguenza, si deve respingere il quarto argomento delle ricorrenti in quanto infondato.

103    In quinto luogo, quanto alla valutazione della Commissione esposta al punto 810 della decisione impugnata e richiamata nel precedente punto 45, le ricorrenti fanno valere che la similitudine delle pratiche illecite connesse ad eventi specifici è irrilevante, poiché esse avevano unicamente carattere secondario, non avevano mai riguardato i sei Stati membri contemplati nella decisione impugnata e non avevano sempre coperto i tre sottogruppi di prodotti.

104    In proposito, da un lato, occorre rilevare che le ricorrenti non contestano le valutazioni della Commissione contenute, in particolare, nel punto 811 della decisione impugnata, in base alle quali i produttori avevano coordinato i loro prezzi nel 2004 in cinque Stati membri, successivamente ad un aumento del prezzo delle materie prime. Dall’altro, le ricorrenti non rimettono nemmeno in discussione la constatazione, fornita a titolo di esempio dalla Commissione nella nota a piè di pagina n. 1104 della decisione impugnata, dello scambio di informazioni relative alle vendite di box doccia e di rubinetteria, intervenuto durante un incontro tenutosi il 17 gennaio 2003 tra produttori di articoli sanitari in ceramica. Pertanto, tali conclusioni della Commissione tendono a confermare, e non ad escludere, l’esistenza, quanto meno nel 2003 e nel 2004, di un coordinamento delle imprese di cui trattasi nei differenti Stati membri in relazione ai tre sottogruppi di prodotti in esame, anche in occasione di eventi specifici.

105    Pertanto, il quinto argomento delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto infondato.

106    In sesto luogo, le ricorrenti fanno valere che le valutazioni della Commissione sui collegamenti transnazionali tra le pratiche illecite di cui trattasi, esposte nel punto 818 della decisione impugnata e richiamate nel precedente punto 46, non sono pertinenti per dimostrare la portata dell’infrazione riguardo ai tre sottogruppi di prodotti.

107    In proposito occorre rilevare che, come sostengono giustamente le ricorrenti, l’esistenza di collegamenti transnazionali tra le pratiche illecite in esame non consente di per sé di dimostrare che l’infrazione accertata coprisse i tre sottogruppi di prodotti. Per contro, l’esistenza di tali collegamenti transnazionali tende a confermare che era necessario che le pratiche illecite in esame fossero attuate in maniera coordinata nei vari Stati membri in cui operavano i fabbricanti di prodotti appartenenti ai tre sottogruppi.

108    Di conseguenza, occorre rilevare, da un lato, che, sebbene l’esistenza di collegamenti transnazionali non costituisca di per sé un indizio obiettivo dell’esistenza di un piano d’insieme, essa consente tuttavia di dimostrare, nel caso di specie, alla luce degli altri elementi oggettivi menzionati dalla Commissione, che l’attuazione delle pratiche illecite di cui trattasi doveva essere coordinata territorialmente. Inoltre, e comunque, un fattore simile non inficia le altre constatazioni effettuate dalla Commissione per determinare l’esistenza di un piano d’insieme.

109    Ciò considerato, si deve, pertanto, respingere il sesto argomento delle ricorrenti in quanto infondato.

110    In settimo luogo, quanto alla valutazione della Commissione, esposta nei punti 818 e 824 della decisione impugnata e richiamata nel precedente punto 48, relativa all’esistenza, da un lato, di flussi commerciali tra gli Stati membri e, dall’altro, di politiche centralizzate di fissazione dei prezzi in seno alle imprese multinazionali, le ricorrenti ritengono che tali valutazioni siano irrilevanti ai fini dell’analisi dell’esistenza di un’infrazione relativa a vari prodotti.

111    Ẻ giocoforza constatare che, come fanno valere giustamente le ricorrenti, nessuno dei due fattori menzionati nel punto precedente è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica piuttosto che di infrazioni distinte.

112    Tuttavia, è vero, da un lato, che il sistema centrale di fissazione dei prezzi consentiva alle grandi imprese multinazionali, le quali svolgevano le loro attività in uno o più dei tre sottogruppi di prodotti rappresentati nelle associazioni inter-prodotto (tra cui l’ASI, l’IFS, la Michelangelo o la SFP), di tener conto delle informazioni ricevute nel corso delle riunioni di tali associazioni per fissare i prezzi a livello centrale per tutte le zone geografiche e per tutti i sottogruppi di prodotti inclusi nella loro attività produttiva. Dall’altro, è altresì vero che l’esistenza di flussi commerciali tra gli Stati membri dimostra che le pratiche illecite di cui trattasi avevano una dimensione geografica pluristatale.

113    Pertanto, i due fattori esaminati nel punto precedente tendono a confermare, alla luce degli indizi rilevati dalla Commissione ed elencati supra ai punti da 41 a 45, che le imprese in esame avevano interesse a coordinare i loro aumenti di prezzo. Inoltre, è giocoforza constatare, comunque, che questi due fattori non consentono di inficiare le altre valutazioni della Commissione sulle quali quest’ultima si è basata per concludere per l’esistenza di un’infrazione unica.

114    Di conseguenza, il settimo argomento delle ricorrenti deve essere respinto in quanto infondato.

115    In ottavo luogo, quanto alla valutazione della Commissione relativa ai collegamenti oggettivi tra i tre sottogruppi di prodotti, esposta nel punto 845 della decisione impugnata e richiamata supra al punto 49, le ricorrenti sostengono che il fatto che essi siano considerati tutti come sottogruppi di prodotti «davanti alla parete» è irrilevante ai fini della qualificazione come infrazione unica. Infatti, numerosi sottogruppi di prodotti sanitari «davanti alla parete» diversi da quelli contemplati nella decisione impugnata non hanno formato oggetto di pratiche collusive. Inoltre, l’espressione «prodotti davanti alla parete» sarebbe priva di significato economico identificabile.

116    Va ricordato, in proposito, che, come già rilevato nel precedente punto 96, la constatazione che i tre sottogruppi di prodotti siano venduti alla stessa clientela nell’ambito del medesimo circuito di distribuzione costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di rapporti di complementarità tra le pratiche anticoncorrenziali in esame. Come indicato supra al punto 97, la circostanza che la decisione impugnata riguardi solamente una parte dei «prodotti davanti alla parete», vale a dire la rubinetteria, i box doccia e gli articoli sanitari in ceramica, non influisce sulla conclusione che, per almeno questi tre sottogruppi di prodotti, esistevano rapporti oggettivi di complementarità che spiegavano come le imprese di cui trattasi coordinassero i loro aumenti di prezzo.

117    Pertanto, l’ottavo argomento delle ricorrenti deve essere respinto in quanto infondato.

118    In nono luogo, le ricorrenti fanno valere che il nono e il decimo fattore, menzionati nei punti 847 e 848 della decisione impugnata e richiamati supra ai punti 50 e 51, non consentivano di concludere per l’esistenza di un’infrazione unica.

119    In proposito, da un lato, riguardo alla valutazione relativa alla stabilità nel tempo del sistema di coordinamento dei prezzi, esposta nel punto 847 della decisione impugnata e richiamata supra al punto 50, si deve constatare che, come fanno valere giustamente le ricorrenti, la circostanza che gli accordi collusivi si siano mantenuti nel tempo, nonostante che determinate imprese avessero posto fine alla loro partecipazione a tali accordi, non consente di per sé di dimostrare che le pratiche illecite in esame costituivano un’infrazione unica piuttosto che infrazioni separate.

120    Tuttavia, detto fattore conferma nel caso di specie, tenuto conto delle altre constatazioni della Commissione, l’esistenza, nel settore dei sanitari, di un piano d’insieme volto a falsare la concorrenza, che è perdurato nel tempo, indipendentemente dal fatto che determinate imprese abbiano cessato di partecipare a detta infrazione unica.

121    D’altro lato, riguardo al fatto, esposto nel punto 848 della decisione impugnata e ricordato supra al punto 52, che numerosi dipendenti cambiassero impresa restando nel medesimo settore di attività, che svolgessero le proprie attività lavorative in relazione a vari sottogruppi di prodotti e che rappresentassero le loro rispettive imprese in seno a diverse associazioni nell’ambito delle quali avevano luogo le pratiche illecite, occorre rilevare che la circostanza secondo cui i dipendenti cambiassero impresa restando nello stesso settore di attività non dimostra di per sé che le pratiche in esame costituissero un’infrazione unica e non infrazioni separate.

122    Tuttavia, tale fattore, nonché la circostanza che i medesimi dipendenti attuassero le pratiche illecite relative a vari sottogruppi di prodotti, nell’ambito di diverse associazioni nelle quali avevano luogo le attività illecite, dimostrano, alla luce degli altri elementi rilevati dalla Commissione e precedentemente esaminati, che ne risultavano facilitate le condizioni di attuazione di un piano d’insieme volto a falsare la concorrenza in tutto il settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.

123    In ogni caso, i due fattori richiamati nel precedente punto 118 non consentono di inficiare l’accertamento di infrazione unica operato dalla Commissione.

124    Ciò considerato, il nono argomento delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto infondato.

125    Dall’analisi esposta supra ai punti da 87 a 124 risulta che la Commissione non è incorsa in alcun errore di valutazione nel concludere, alla luce degli elementi di fatto esaminati nel loro insieme, che le pratiche illecite di cui trattasi facevano parte di un’infrazione unica.

126    Di conseguenza, il motivo unico sollevato dalle ricorrenti e, pertanto, il presente ricorso devono essere respinti in quanto infondati.

 Sulle spese

127    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono pertanto essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Masco Corp., la Hansgrohe AG, la Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, la Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, la Hansgrohe SA/NV, la Hansgrohe BV, la Hansgrohe SARL, la Hansgrohe SRL, la Hüppe GmbH, la Hüppe Ges.mbH, la Hüppe Belgium SA e la Hüppe BV sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo addebito, relativo ad errori nella determinazione delle condizioni per l’esistenza di un’infrazione unica e per la partecipazione di imprese ad una siffatta infrazione

Sul secondo addebito, relativo ad errori nella valutazione degli elementi di fatto che hanno condotto alla qualificazione come infrazione unica e alla constatazione della partecipazione delle ricorrenti a detta infrazione

Sugli argomenti delle ricorrenti relativi agli elementi di fatto che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione nella decisione impugnata

Sugli argomenti delle ricorrenti relativi agli elementi di fatto che la Commissione ha erroneamente preso in considerazione nella decisione impugnata

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.