Language of document : ECLI:EU:T:2017:690





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 ottobre 2017 – Forest Pharma / EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB)

(causa T36/17)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COLINEB – Marchio nazionale figurativo anteriore Colina – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]– Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001]»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di diritto e di fatto non dedotti già dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punto 18)

2.      Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Questione che, quando sollevata dal richiedente, deve essere risolta prima di decidere sull’opposizione – Conseguenze

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)

(v. punti 20, 22, 23)

3.      Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Mancata presentazione del motivi tratto dall’insufficienza della prova dell’uso effettivo

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)

(v. punto 21)

4.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti – Considerazione dei fatti notori

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1)

(v. punti 29, 30)

5.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 47)

6.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo COLINEB e marchio figurativo Colina

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 50, 66, 74, 96, 100‑102)

7.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 51, 55, 60)

8.      Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

(v. punto 62)

9.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 75, 76, 81)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 ottobre 2016 (procedimento R 500/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ipsen Pharma e la Forest Pharma.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Forest Pharma BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La Ipsen Pharma SAS è condannata a sopportare le proprie spese.