Language of document : ECLI:EU:T:2018:830

Causa T31/17

Repubblica portoghese

contro

Commissione europea

«FEAGA – Spese escluse dal finanziamento – Misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche – Articolo 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 247/2006 – Assistenza tecnica – Azioni di controllo – Garanzie procedurali – Legittimo affidamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 novembre 2018

1.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Elaborazione delle decisioni – Comunicazione scritta della Commissione agli Stati membri dei risultati delle sue verifiche – Contenuto – Requisiti minimi

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31; regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 11)

2.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Azioni di assistenza tecnica – Nozione – Azioni di controllo effettuate dagli Stati membri – Esclusione

[Regolamenti del Consiglio n. 1290/2005, artt. 5, a), e 11, e n. 247/2006, art. 12, c)]

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Allegazione da parte di uno Stato membro – Ammissibilità

4.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Approvazione da parte della Commissione di un programma generale presentato da uno Stato membro – Conseguenze – Presa di posizione definitiva quanto all’ammissibilità delle spese di cui trattasi al finanziamento dell’Unione – Insussistenza

(Regolamenti del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, e n. 247/2006, art. 24; regolamento della Commissione n. 793/2006, art. 49)

1.      Nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAGA, la comunicazione scritta della Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 885/2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, deve procurare allo Stato membro interessato una conoscenza perfetta delle riserve formulate dalla Commissione quanto alla conformità delle spese di cui trattasi con la normativa dell’Unione, affinché possa adempiere la funzione di avvertimento conferitale da tale disposizione. Ne consegue che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006 richiede che l’irregolarità contestata allo Stato membro interessato compaia in modo sufficientemente preciso nella comunicazione scritta prevista al primo comma di tale disposizione.

Peraltro, qualora lo stesso motivo di esclusione dal finanziamento sia opposto per una categoria o un gruppo di spese, la Commissione può limitarsi ad una motivazione globale per tutte le spese di cui trattasi.

(v. punti 29, 30, 36)

2.      Le azioni di assistenza tecnica di cui all’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, e previste da un programma di sostegno a favore di una regione ultraperiferica, sono, in linea di principio, idonee al finanziamento dell’Unione, a condizione, in particolare, di aver attinenza con la preparazione, l’attuazione o l’adeguamento di misure di sostegno. Tuttavia, i regolamenti nn. 247/2006 e 793/2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento n. 247/2006, non precisano se le azioni di assistenza tecnica di cui all’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006 includano o meno le azioni di controllo realizzate dalle autorità nazionali. Peraltro, risulta, nel diritto dell’Unione e in particolare in materia di FEAGA, da un lato, che non esiste alcuna definizione generale e trasversale della nozione di «assistenza tecnica» che possa essere estesa alla presente controversia e, dall’altro, che l’espressione «assistenza tecnica» non designa necessariamente un insieme di azioni che includa le azioni di controllo.

Si deve interpretare l’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006 tenendo conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del contesto della disposizione e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Al riguardo, in primo luogo, né la disposizione suddetta, né le altre disposizioni pertinenti dei regolamenti n. 247/2006 et n. 793/2006 menzionano le attività di valutazione, revisione e controllo. In secondo luogo, in materia di FEAGA, l’espressione «assistenza tecnica», in alcune ipotesi e in particolare nell’ambito dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, può non fare riferimento a un insieme di azioni che includano le azioni di controllo, ma designare unicamente le azioni di sostegno amministrativo e tecnico in senso stretto. In terzo luogo, in forza dell’articolo 11 del regolamento n. 1290/2005, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti da tale regolamento sono versati integralmente, salvo disposizione contraria, a favore dei beneficiari. Da tali disposizioni risulta che gli stanziamenti destinati al FEAGA, in particolare quelli assegnati agli Stati membri, devono, in linea di principio, essere utilizzati per finanziare spese operative che comportino pagamenti a favore dei beneficiari. Ne consegue che, salvo disposizione contraria, tali stanziamenti non possono essere utilizzati per aiutare le autorità nazionali a svolgere le attività amministrative ad esse normalmente incombenti, come il controllo dell’osservanza delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi.

In tale contesto, dall’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 12, lettera c), del regolamento n. 247/2006 risulta che le «azioni (…) di assistenza tecnica nelle fasi di (…) attuazione [di] misure [di sostegno]» che esso menziona non includono le azioni di controllo effettuate dalle autorità nazionali.

(v. punti 47, 48, 61, 62, 66‑71, 74)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 85‑87)

4.      Risulta dall’articolo 24 del regolamento n. 247/2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, e dall’articolo 49 del regolamento n. 793/2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento n. 247/2006, che l’approvazione da parte della Commissione delle misure di sostegno contenute nei programmi globali presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 24 summenzionato costituisce un presupposto indispensabile per il finanziamento di dette misure da parte del FEAGA.

Tuttavia, i programmi globali hanno carattere previsionale, ragion per cui la Commissione, approvandoli, non prende, in linea di principio, una posizione definitiva sulla conformità delle misure che essi contengono all’insieme delle norme applicabili del diritto dell’Unione e, quindi, sull’idoneità di tali misure al finanziamento dell’Unione. Pertanto, dalla mera approvazione da parte della Commissione di un programma globale non si può dedurre che l’idoneità di tali misure al finanziamento dell’Unione non possa essere più rimessa in discussione dalla Commissione, in particolare nel corso del procedimento di verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

(v. punti 92, 93)