Language of document : ECLI:EU:T:2014:237

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

30 aprile 2014 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi di traduzione in maltese – Norme relative alle modalità di trasmissione delle offerte – Rigetto dell’offerta di un offerente – Mancato rispetto delle norme sulla presentazione volte a garantire la riservatezza del contenuto delle offerte prima dell’apertura – Eccezione di inapplicabilità – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 143 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002»

Nella causa T‑637/11,

Euris Consult Ltd, con sede in Floriana (Malta), rappresentata da F. Moyse, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da L. Darie e F. Poilvache, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e F. Dintilhac, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Parlamento del 18 ottobre 2011 con cui è stata respinta l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di servizi interistituzionale MT/2011/EU, relativo alla prestazione di servizi di traduzione in maltese,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A. Collins, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 22 marzo 2011, il Parlamento europeo pubblicava il bando di gara MT/2011/EU (in prosieguo: il «bando di gara»), avente ad oggetto prestazioni di servizi di traduzione in maltese, per il Parlamento, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni dell’Unione europea.

2        Il punto 2, paragrafo 2, del bando di gara prevedeva che le offerte degli offerenti potessero essere inviate, a scelta, a mezzo servizio postale o spedite mediante un’azienda di trasporto postale [punto 2, paragrafo 2, lettera a)] o, ancora, depositate brevi manu presso l’ufficio corrispondenza del Parlamento [punto 2, paragrafo 2, lettera b)].

3        Il punto 2, paragrafo 4, del bando di gara stabiliva quanto segue:

«Al fine di preservare la riservatezza e l’integrità delle offerte, quest’ultime devono essere inviate in doppia busta. Le due buste devono essere sigillate e recare le seguenti indicazioni:

–        l’ufficio destinatario (…);

–        il riferimento della gara d’appalto (…)

–        nonché la dicitura: “Non deve essere aperto dall’ufficio corrispondenza o da qualsiasi persona non autorizzata”.

In ogni caso, indipendentemente dal tipo di imballaggio utilizzato, gli offerenti sono invitati a prestare particolare attenzione alla qualità delle buste utilizzate per presentare la loro offerta, al fine di sincerarsi che non pervengano lacerate e, quindi, non garantiscano più la riservatezza o l’integrità del loro contenuto.

Qualora siano utilizzate buste autoadesive, esse saranno chiuse mediante strisce adesive trasversalmente alle quali sarà apposta la firma del mittente. Detta firma è costituita da una firma autografa o da una firma corredata dal timbro dell’impresa.

Qualsiasi offerta che non garantisse la riservatezza del suo contenuto fino all’apertura di tutte le offerte sarebbe automaticamente respinta.

La busta esterna riporterà altresì il nome o la ditta dell’offerente, nonché l’indirizzo esatto presso il quale egli potrà essere informato sulla decisione relativa alla sua offerta.

Oltre al requisito relativo all’uso di due buste sigillate, sulla busta esterna deve comparire il riferimento della gara d’appalto MT/2011/EU».

4        Il 12 maggio 2011, la ricorrente, Euris Consult Ltd, una società di traduzione con sede a Malta, presentava un’offerta (in prosieguo: l’«offerta» o l’«offerta della ricorrente»). Per inoltrarla all’indirizzo indicato nel bando di gara, essa faceva ricorso ai servizi di un corriere.

5        L’offerta era costituita da un originale e da due copie. Ciascuno di tali documenti era stato inserito in una busta di carta kraft con lembo autoadesivo. I lembi delle buste erano sigillati mediante l’apposizione della firma del direttore della ricorrente e, successivamente, mediante l’applicazione di una striscia autoadesiva sulla firma. Dette buste erano state poi inserite in una busta esterna fornita dal corriere. Tale busta, in plastica, era dotata di un sistema di chiusura autoadesivo. Il direttore della ricorrente non aveva apposto la propria firma trasversalmente sulla striscia autoadesiva posta sulla busta esterna.

6        Il 13 maggio 2011, l’offerta perveniva al Parlamento, che ne confermava la ricezione. L’offerta della ricorrente nonché quelle degli altri offerenti venivano depositate nei locali del Parlamento, in una stanza chiusa con accesso limitato alle sole persone autorizzate.

7        Il 16 giugno 2011, alle ore 14,30, la commissione per l’apertura delle offerte, composta da tre agenti della Direzione generale (DG) della traduzione del Parlamento e da un agente della Corte dei conti, procedeva all’apertura simultanea delle sei offerte depositate entro i termini, tra cui quella della ricorrente. L’apertura delle offerte si svolgeva alla presenza dei rappresentanti di due degli offerenti. I rappresentanti della ricorrente non hanno assistito a tale riunione.

8        Cinque offerte venivano ammesse dalla commissione per l’apertura delle offerte. Per contro, l’offerta della ricorrente veniva respinta al momento dell’apertura. Nel verbale relativo all’apertura delle offerte, riguardo all’offerta della ricorrente, detta commissione rilevava quanto segue:

«La busta postale esterna della società di trasporto postale era chiusa ma non sigillata. Le buste contenute all’interno, che costituivano l’unico imballaggio fornito dall’offerente, erano ampiamente lacerate, al punto da essere completamente aperte. La commissione ha ritenuto che la riservatezza non fosse garantita e, di conseguenza, ha respinto l’offerta».

9        Il Parlamento procedeva alle successive fasi di aggiudicazione dell’appalto de quo tra i mesi di giugno e di settembre del 2011. Gli esiti della procedura venivano comunicati a tutti gli offerenti il 18 ottobre 2011.

10      Quindi, con lettera raccomandata EP/ETU/MHH/pm/D/2011/52280, del 18 ottobre 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il capo dell’Unità della traduzione esterna della Direzione A del Supporto e dei servizi tecnologici per la traduzione della DG della traduzione del Parlamento informava la ricorrente in merito al rigetto della sua offerta al momento dell’apertura, per il fatto che la commissione per l’apertura delle offerte aveva ritenuto che la riservatezza dell’offerta della ricorrente non potesse essere garantita.

11      Nella decisione impugnata, il Parlamento ha riportato i rilievi contenuti nel verbale redatto dalla commissione per l’apertura delle offerte, richiamati supra al punto 8.

12      Nella decisione impugnata veniva, inoltre, indicato alla ricorrente che avrebbe potuto ottenere spiegazioni aggiuntive in merito ai motivi del rigetto della sua offerta ed essa veniva peraltro istruita sui termini di ricorso giurisdizionale.

13      Il 27 ottobre e il 10 novembre 2011, i rappresentanti della ricorrente venivano ricevuti presso la DG della traduzione del Parlamento. Essi potevano esaminare i locali in cui le offerte erano state depositate nonché le buste nello stato in cui la commissione per l’apertura delle offerte le aveva trovate. Tra i rappresentanti della ricorrente e degli agenti del Parlamento si sono peraltro svolti vari scambi di messaggi di posta elettronica.

14      Il contratto quadro veniva concluso con l’aggiudicatario dell’appalto in data 21 dicembre 2011.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16      Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2011, la ricorrente ha presentato domanda di provvedimenti provvisori volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata fino alla pronuncia del Tribunale sul presente ricorso. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale in data 25 gennaio 2012.

17      Con atto registrato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2012, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno del Parlamento. Con ordinanza del 4 settembre 2012, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha consentito tale intervento. Poiché l’istanza d’intervento è stata presentata dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione è stata autorizzata a presentare le proprie osservazioni nel corso della fase orale, in conformità all’articolo 116, paragrafo 6, di detto regolamento.

18      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata assegnata la presente causa.

19      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento.

20      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        dichiarare la sussistenza del suo diritto ad esigere il risarcimento del danno subito per effetto della decisione impugnata;

–        condannare il Parlamento alle spese;

21      Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

22      Le parti hanno esposto le proprie difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 28 novembre 2013.

23      All’udienza, la Commissione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto fondato su un’eccezione di inapplicabilità dell’articolo 143 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), come modificato (in prosieguo: le «modalità di esecuzione»).

24      All’udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo capo delle proprie conclusioni, del che si è preso atto.

 In diritto

25      A sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce cinque motivi. Con il primo motivo, da un lato, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione nonché del punto 2, paragrafo 4, del bando di gara e, dall’altro, in subordine, eccepisce l’inapplicabilità dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione nonché del punto 2, paragrafo 4, del bando di gara. Il secondo motivo si basa sulla violazione del principio di proporzionalità. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta al Parlamento di aver violato il principio della parità di trattamento. Il quarto motivo è basato sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con il quinto motivo, che occorre esaminare per primo, la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione della decisione impugnata.

A –  Sul quinto motivo, relativo all’insufficiente motivazione della decisione impugnata

1.     Argomenti delle parti

26      Nell’ambito del suo quinto motivo, la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione della decisione impugnata. Essa ritiene che il Parlamento non le abbia consentito di valutare la fondatezza della decisione impugnata, non avendo indicato le ragioni per cui le buste interne sono state trovate lacerate al momento dell’apertura delle offerte. Posto che il Parlamento non le avrebbe fornito altre informazioni, la ricorrente ritiene di essere stata pertanto costretta a proporre il presente ricorso per consentire al Tribunale di valutare la legittimità della decisione impugnata.

27      Inoltre, il Parlamento non avrebbe pienamente cooperato e adempiuto all’obbligo, ad esso incombente, di fornire informazioni complementari. Infatti, gli agenti del Parlamento che hanno incontrato i rappresentanti della ricorrente in occasione delle due riunioni avrebbero mostrato un atteggiamento ostile. Analogamente, il Parlamento avrebbe fornito risposte parziali ai quesiti rivoltigli a più riprese mediante messaggi di posta elettronica. Il Parlamento avrebbe così impedito alla ricorrente di predisporre efficacemente il suo ricorso.

28      Così facendo, il Parlamento avrebbe violato le disposizioni dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione.

29      Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

30      Ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, gli atti giuridici sono motivati.

31      Secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 296, secondo comma, TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e consentire al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 296, secondo comma, TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e giurisprudenza ivi citata).

32      Per quanto concerne l’aggiudicazione degli appalti pubblici delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, la portata di tale necessità di motivazione è precisata all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario nonché all’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione.

33      Pertanto, nel caso di offerenti la cui offerta sia scartata prima della fase di gara, dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario risulta che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a comunicare loro i motivi del rigetto della loro offerta. L’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione stabilisce inoltre che questi stessi offerenti possono ottenere informazioni supplementari sui motivi del rigetto, presentandone richiesta scritta per lettera o via fax o per posta elettronica.

34      Nel caso di specie, si deve rilevare che, nella decisione impugnata, il Parlamento ha portato a conoscenza della ricorrente i motivi del rigetto della sua offerta, ossia l’impossibilità in cui si è trovata la commissione per l’apertura di garantirne la riservatezza a causa, da un lato, del fatto che soltanto uno strato di buste era stato sigillato in conformità alle prescrizioni del bando di gara e, dall’altro, che tali buste sono state trovate lacerate al punto da essere completamente aperte (v. punti 8, 10 e 11 supra).

35      Tali informazioni si sono rivelate del tutto sufficienti per permettere alla ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto della sua offerta e di contestarle nel merito, come essa ha fatto con i i primi quattro motivi di ricorso.

36      Peraltro, dalla lettura della decisione impugnata emerge che il Parlamento non ha affatto basato il rigetto dell’offerta della ricorrente sulle ragioni per cui le buste contenute all’interno della busta esterna consegnata dal corriere sono state trovate lacerate dalla commissione per l’apertura. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Parlamento non era tenuto a indicarle tali ragioni, di cui, del resto, non è dimostrato che fosse a conoscenza.

37      Analogamente, poiché la decisione impugnata era sufficientemente motivata, per adempiere all’obbligo di motivazione il Parlamento non era più tenuto a fornire risposte dettagliate ai numerosi quesiti rivoltigli mediante posta elettronica o sottoposti in occasione delle due riunioni organizzate su richiesta della ricorrente (v. punto 13 supra).

38      Infine, l’ostilità che, secondo la ricorrente, gli agenti del Parlamento avrebbero manifestato nel caso di specie non è affatto dimostrata e, in ogni caso, è priva di pertinenza rispetto alla questione se il Parlamento le abbia comunicato con chiarezza e sufficiente precisione i motivi del rigetto della sua offerta.

39      Da quanto precede risulta che il quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, deve essere respinto.

B –  Sul primo motivo, relativo alla violazione del regolamento finanziario, delle modalità di esecuzione e del bando di gara

1.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della ricorrente

40      Con il primo motivo di ricorso si sostiene che la decisione impugnata viola la pertinente normativa, ossia l’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l’articolo 143 delle modalità di esecuzione e il punto 2, paragrafo 4, del bando di gara, in quanto l’offerta è stata respinta fin dall’apertura, in considerazione di un inadempimento all’obbligo di riservatezza. Tale motivo si articola, in sostanza, su tre capi. Nell’ambito del primo capo, la ricorrente sostiene che la riservatezza dell’offerta è stata garantita fino al momento dell’apertura delle offerte da parte della commissione per l’apertura delle offerte. Nel secondo capo, la ricorrente afferma di essersi conformata all’obbligo di presentare l’offerta in doppia busta. Nel terzo capo, la ricorrente contesta le censure su cui il Parlamento si è basato nella decisione impugnata per ritenere che la riservatezza dell’offerta non potesse essere garantita. In detto terzo capo essa eccepisce, in subordine, l’inapplicabilità dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione nonché del punto 2, paragrafo 4, del bando di gara, qualora tali disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che esse possiedano la portata loro attribuita dal Parlamento nella decisione impugnata.

 Sul rispetto della riservatezza dell’offerta

41      In primo luogo, la ricorrente ritiene che, nel caso di specie, siano state pienamente rispettate le disposizioni dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le quali esigono che le offerte degli offerenti siano oggetto di una concorrenza reale e che il segreto del loro contenuto sia tutelato fino al momento dell’apertura simultanea. Nella decisione impugnata l’offerta è stata pertanto respinta in violazione di tali disposizioni.

42      Infatti, secondo la ricorrente, nella decisione impugnata il Parlamento ha erroneamente ritenuto che la riservatezza dell’offerta non fosse garantita.

43      In primo luogo, la riservatezza dell’offerta sarebbe stata garantita fino al momento dell’apertura della busta esterna da parte della commissione per l’apertura delle offerte, poiché sarebbe certo che tale busta era perfettamente chiusa fino al momento in cui detta commissione l’ha aperta.

44      In secondo luogo, tra il ricevimento del plico inoltrato mediante corriere e l’apertura della busta esterna da parte della commissione per l’apertura delle offerte, l’offerta si sarebbe trovata costantemente sotto la custodia del Parlamento. A tal proposito, dalle dichiarazioni dello stesso Parlamento risulterebbe che l’offerta è stata collocata in una stanza chiusa il cui accesso era vietato a qualsiasi persona non autorizzata e che è stata mantenuta sotto costante sorveglianza.

45      In terzo luogo, sarebbe certo che la busta esterna del corriere è arrivata intatta in Parlamento, poiché l’ufficio corrispondenza di tale istituzione non accetta i plichi danneggiati.

46      In quarto luogo, la sola informazione realmente riservata contenuta nelle offerte sarebbe il prezzo. Orbene, tale elemento sarebbe rimasto ignoto al Parlamento fino all’apertura dell’offerta.

47      Il complesso di tali circostanze dimostrerebbe che, nella decisione impugnata, il Parlamento ha erroneamente ritenuto che la riservatezza dell’offerta non fosse garantita e, per tale motivo, ha respinto quest’ultima senza esaminarla.

 Sull’obbligo di trasmettere l’offerta in doppia busta e sulla portata dell’obbligo di sigillatura della busta esterna

48      In secondo luogo, la ricorrente sostiene di essersi conformata all’obbligo di presentare l’offerta in doppia busta, così come risulta dalla normativa applicabile.

49      Essa ritiene, infatti, di aver rispettato le prescrizioni dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione e del punto 2, paragrafo 4, del bando di gara, poiché l’offerta e le sue due copie sono state inserite in buste sigillate in conformità a tali disposizioni e dette buste sono state inserite insieme in una busta esterna fornita dal corriere.

50      Contrariamente a quanto affermato dal Parlamento nel controricorso, gli obblighi gravanti sugli offerenti in materia di sigillatura delle buste non emergerebbero chiaramente dal bando di gara, poiché tale nozione non è ivi definita con sufficiente precisione.

51      La ricorrente afferma, inoltre, di aver partecipato ad altre tre gare d’appalto nel corso dell’anno 2011, con identiche modalità di spedizione. Orbene, nessuna di tali offerte sarebbe stata respinta per mancanza di riservatezza. Ciò confermerebbe la mancanza di precisione dei termini «busta sigillata» e il rigetto della sua offerta nel caso di specie violerebbe il principio della parità di trattamento.

52      In particolare, dal bando di gara non emergerebbe con chiarezza che, qualora l’offerente decida di ricorrere ai servizi di un corriere privato, la busta esterna fornita da tale corriere debba venire considerata quale busta autoadesiva ai sensi della normativa ed essere oggetto di sigillatura mediante apposizione di una firma sotto una striscia adesiva.

 Sulla fondatezza dei motivi dedotti nella decisione impugnata

53      In terzo luogo, la ricorrente contesta la fondatezza delle tre censure poste dal Parlamento a fondamento della decisione impugnata (v. punti 8 e 11 supra).

–       Sulla sigillatura della busta esterna

54      In primo luogo, il Parlamento avrebbe erroneamente rilevato che «la busta esterna del corriere era chiusa ma non sigillata».

55      Innanzitutto, sarebbe certo che la busta esterna fornita dal corriere ha svolto la propria funzione riguardo alla tutela della riservatezza dell’offerta, poiché è rimasta intatta fino alla sua apertura da parte della commissione per l’apertura delle offerte. Pertanto, gli obiettivi contemplati all’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario non sarebbero stati compromessi.

56      Inoltre, le buste esterne fornite dal corriere sarebbero in plastica e sigillate con un sistema di chiusura che garantisce che non possano essere aperte senza venire distrutte. Non si tratterebbe, dunque, di buste autoadesive ai sensi dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione e del punto 2, paragrafo 4, del bando di gara e, di conseguenza, le prescrizioni relative all’apposizione, da un lato, di una firma trasversalmente alla chiusura e, dall’altro, di una striscia adesiva supplementare, prevista da tali disposizioni in caso di buste autoadesive, non sarebbero applicabili alla busta fornita dal corriere nel caso di specie.

57      Per di più, anche ammettendo che la busta fornita dal corriere debba essere considerata quale busta autoadesiva ai sensi dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione e del punto 2, paragrafo 4, del bando di gara – il che è contestato dalla ricorrente – occorrerebbe riconoscere che il sistema di chiusura di tale busta, dal punto di vista della riservatezza del suo contenuto, offre garanzie almeno pari a quelle assicurate dall’apposizione trasversale di una firma e di una striscia adesiva supplementare su una busta autoadesiva ordinaria. Pertanto, l’apposizione della firma di un rappresentante della ricorrente sotto una striscia adesiva non avrebbe arrecato nessun ulteriore beneficio per quanto attiene alla riservatezza dell’offerta.

58      Infine, in subordine, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la ricorrente eccepisce l’inapplicabilità delle disposizioni dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione, riprese al punto 2, paragrafo 4, del bando di gara, nel caso in cui quest’ultime dovessero essere ritenute violate nel caso di specie, a causa dell’assenza, sulla busta fornita dal corriere, della firma del rappresentante della ricorrente sotto una striscia adesiva supplementare.

59      A sostegno di tale eccezione, la ricorrente afferma che tali requisiti andrebbero al di là di quanto necessario per garantire la riservatezza delle offerte. Pertanto, essi andrebbero al di là di quanto richiesto all’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario e violerebbero il principio di proporzionalità.

60      Di conseguenza, secondo la ricorrente, il Tribunale dovrebbe dichiarare che l’offerta soddisfaceva le condizioni richieste all’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario e annullare la decisione impugnata.

–       Sull’obbligo di spedizione in doppia busta

61      In secondo luogo, il Parlamento – il quale, nella decisione impugnata, ha rilevato che «le buste che si trovavano all’interno (…) costituivano l’unico strato di imballaggio fornito dall’offerente» (v. punto 11 supra) – non sarebbe legittimato a contestare alla ricorrente di aver fornito unicamente le buste interne in cui erano inseriti l’originale e le copie dell’offerta. Infatti, benché la busta esterna sia stata consegnata alla ricorrente da un corriere, tuttavia il plico nel suo insieme, composto dalla busta esterna, dalle buste interne e dai documenti contenenti l’offerta, sarebbe stato inviato al Parlamento su iniziativa della ricorrente. L’insieme degli elementi che costituivano il plico dovrebbe, di conseguenza, essere considerato come proveniente dalla ricorrente.

–       Sullo stato delle buste interne

62      In terzo luogo, la ricorrente contesta che la censura secondo cui, «[poiché] le buste che si trovavano all’interno [erano] ampiamente lacerate, al punto da essere completamente aperte (…), il Parlamento ha ritenuto che la riservatezza non fosse garantita e, di conseguenza, ha respinto l’offerta» (v. punto 11 supra) giustifichi il rigetto dell’offerta senza esame.

63      Innanzitutto, la ricorrente fa osservare che tale affermazione si fonda soltanto sulle dichiarazioni del Parlamento e, riguardo all’accertamento dei fatti, si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale.

64      La ricorrente sostiene poi che, anche ammettendo che le buste interne siano state trovate lacerate al momento dell’apertura delle offerte, né la riservatezza né l’integrità dei documenti che costituivano l’offerta erano allora in dubbio, poiché fino a quel momento esse erano state protette dalla busta esterna che era rimasta intatta sino all’intervento della commissione per l’apertura delle offerte. Pertanto, la ricorrente ritiene che la circostanza che le buste interne siano state trovate lacerate mentre l’integrità della busta esterna non era in dubbio non consentiva al Parlamento di escludere l’offerta senza esaminarla.

b)     Argomenti del Parlamento e della Commissione

65      Il Parlamento e la Commissione contestano gli argomenti della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

66      Nell’ambito del primo motivo del presente ricorso, la ricorrente contesta, da un lato, l’esistenza materiale dei fatti posti dal Parlamento a fondamento della decisione impugnata nonché, dall’altro, la conclusione secondo cui tali fatti – ammesso che risultino dimostrati – giustificavano il rigetto della sua offerta in applicazione dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione nonché del punto 2, paragrafo 4, del bando di gara. Essa afferma, di conseguenza, che tali disposizioni sono state violate nel caso di specie.

a)     Sull’esistenza materiale dei fatti considerati nella decisione impugnata

67      Tenuto conto della portata di tale contestazione, in primo luogo occorre esaminare la questione se la ricorrente sia in grado di dimostrare che il Parlamento ha fondato la decisione impugnata su fatti materialmente inesatti (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, C‑390/95 P, Racc. pag. I‑769, punto 29, e del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher‑Fleisch e a., C‑47/10 P, Racc. pag. I‑10707, punti 57 e 58, e giurisprudenza ivi citata).

68      A tal proposito, come confermato dalla ricorrente nel corso dell’udienza, è certo che l’offerta della ricorrente consisteva in un esemplare originale e in due copie e che ciascuno di tali documenti è stato inserito in una busta autoadesiva in carta kraft, il cui lembo è stato sigillato mediante l’apposizione trasversale della firma del direttore della ricorrente, ricoperta da una striscia autoadesiva supplementare. È altresì certo che le tre buste in parola, così sigillate, sono state inserite in un’unica busta esterna, fornita da un corriere postale. È inoltre certo che detta busta esterna è pervenuta intatta negli uffici del Parlamento e che tale busta, chiusa con un lembo autoadesivo, non è stata sigillata mediante l’apposizione della firma del direttore della ricorrente trasversalmente su una striscia autoadesiva supplementare. L’insieme di tali fatti – non contestati dalla ricorrente, né contraddetti da nessuno dei documenti agli atti – deve essere considerato dimostrato.

69      Per contro, all’udienza la ricorrente ha ricordato di non essere in grado di confermare che, come affermato dal Parlamento nella decisione impugnata, le tre buste interne «erano ampiamente lacerate, al punto da essere completamente aperte», quando la busta esterna è stata aperta dalla commissione per l’apertura.

70      Tale citazione della decisione impugnata costituisce la riproduzione del verbale redatto dalla commissione per l’apertura, composta da agenti del Parlamento appartenenti a vari uffici nonché da un agente della Corte dei conti, in esito alla seduta nel corso della quale, alla presenza di due offerenti, è stato aperto l’insieme delle offerte depositate nell’ambito della procedura di aggiudicazione in questione nel caso di specie. Occorre ricordare altresì che la ricorrente, la quale aveva la facoltà di farsi rappresentare in occasione dell’apertura delle offerte, non vi ha assistito.

71      Peraltro, si deve rilevare che la ricorrente non ha presentato alcun principio di prova di natura tale da porre in dubbio la veridicità degli accertamenti fattuali menzionati nel verbale redatto dalla commissione per l’apertura. Pertanto, tali accertamenti, non smentiti da nessuno dei documenti agli atti, devono essere considerati dimostrati.

72      Di conseguenza, occorre verificare se i fatti accertati fossero di natura tale da giustificare il rigetto dell’offerta della ricorrente, il che richiede, in secondo luogo, di precisare la portata delle norme applicabili nel caso di specie, di cui la ricorrente contesta la chiarezza e, in parte, la legittimità.

b)     Sulle norme applicabili

 Sulla portata delle norme applicate nella decisione impugnata

73      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli obblighi gravanti sugli offerenti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione in questione nel caso di specie riguardo alla spedizione della loro offerta risultavano chiaramente dal punto 2, paragrafi 2 e 4, del bando di gara, le cui disposizioni sono state riprodotte ai punti 2 e 3 supra.

74      Infatti, in primo luogo, gli offerenti avevano la possibilità di scegliere di depositare essi stessi la propria offerta brevi manu presso l’ufficio corrispondenza del Parlamento o di procedere a una spedizione a mezzo servizio postale o mediante corriere (punto 2, paragrafo 2, del bando di gara). In secondo luogo, le offerte dovevano pervenire al Parlamento in doppia busta sigillata, ciascuna busta dovendo indicare l’ufficio destinatario, il riferimento della gara d’appalto e la dicitura «(…) non aprire (…)» (punto 2, paragrafo 4, primo comma, del bando di gara). In terzo luogo, in caso di utilizzo di buste autoadesive, quest’ultime dovevano essere sigillate, vale a dire «chiuse mediante strisce adesive trasversalmente alle quali sar[ebbe stata] apposta la firma del mittente», che doveva essere autografa o corredata dal timbro dell’impresa (punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara). In quarto luogo, in linea di principio gli offerenti erano considerati responsabili dello stato in cui sarebbero giunte le buste contenenti la loro offerta e, di conseguenza, erano invitati a prestare «particolare attenzione alla qualità delle buste utilizzate» (punto 2, paragrafo 4, secondo comma, del bando di gara). In quinto luogo, il punto 2, paragrafo 4, quarto comma, del bando di gara prevedeva espressamente che «qualsiasi offerta che non [avesse] garant[ito] la riservatezza del suo contenuto fino all’apertura di tutte le offerte sar[ebbe stata] automaticamente respinta».

75      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalle disposizioni del bando di gara richiamate al punto 74 supra risulta chiaramente e inequivocabilmente che le offerte dovevano essere inserite in due buste e che, se quest’ultime fossero state autoadesive, ciascuna avrebbe dovuto essere sigillata. Riguardo al significato di quest’ultimo termine, dal bando di gara risulta altrettanto chiaramente che esso implicava che le due buste fossero chiuse e che su ciascuna di esse, trasversalmente al lembo e ad una striscia autoadesiva supplementare, fosse apposta la firma di un rappresentante qualificato dell’offerente.

76      Pertanto, per adempiere agli obblighi previsti dal bando di gara, un offerente che decidesse di ricorrere ai servizi di un corriere, se le caratteristiche della busta del corriere lo consentivano, disponeva della possibilità di scegliere di utilizzare quest’ultima come seconda busta esterna – il che implicava di procedere alla sua sigillatura mediante l’apposizione di una firma trasversalmente a una striscia adesiva supplementare, di riportare l’insieme delle diciture richieste sulla busta del corriere e di utilizzare, quindi, soltanto un’unica busta interna per contenere l’offerta – oppure porre il contenuto della sua offerta in due buste sigillate recanti le diciture richieste e, successivamente, inserire questa doppia busta nella busta esterna del corriere, la quale, in tal modo, poteva essere non sigillata né munita dell’insieme delle diciture richieste.

77      Per contro, l’interpretazione della ricorrente, secondo cui la busta esterna del corriere, benché non sigillata nel senso appena ricordato, doveva essere considerata come una delle due buste richieste dal bando di gara e conforme ai requisiti di cui al punto 2, paragrafo 4, di detto bando non può essere accolta. Infatti, anche supponendo, al pari della ricorrente, che il sistema di chiusura delle buste fornite da un corriere, dal punto di vista della tutela della riservatezza del loro contenuto, offra garanzie equivalenti alla sigillatura richiesta dal bando di gara, nondimeno, dal momento che un offerente ha violato l’obbligo chiaro, preciso e incondizionato risultante dal bando di gara di inviare la propria offerta in doppia busta sigillata, si deve ritenere che non si sia conformato alle prescrizioni imposte a tutti gli offerenti che hanno deciso di presentare un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione in questione nel caso di specie.

78      Orbene, la sola violazione di queste chiare prescrizioni del bando di gara consentiva al Parlamento di respingere qualsiasi offerta non conforme e, anzi, l’obbligava a farlo, ai sensi del punto 2, paragrafo 4, quarto comma, di detto bando di gara, nel caso in cui avesse inoltre ritenuto che non potesse essere garantita la riservatezza di tale offerta fino all’apertura simultanea di tutte le offerte.

79      Ne deriva che i primi due capi del primo motivo, con cui la ricorrente sostiene rispettivamente che, in ogni caso, le modalità con cui ha inviato la propria offerta fornivano garanzie equivalenti, dal punto di vista della riservatezza, a quelle che sarebbero risultate dalla rigida applicazione degli obblighi previsti nel bando di gara e che, a causa della mancanza di chiarezza delle disposizioni del bando di gara, si deve ritenere che essa abbia proceduto a una spedizione in doppia busta sigillata, devono essere respinte.

 Sull’applicabilità nel caso di specie dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione e del punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara

80      Nondimeno, nell’ambito del terzo capo del primo motivo, la ricorrente contesta la legittimità dell’obbligo in parola e, conseguentemente, l’applicabilità nel caso di specie delle disposizioni del punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara e dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione.

81      A tal proposito, va osservato che, sebbene il punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara, nel prevedere la spedizione delle offerte in doppia busta sigillata, riprenda, senza scostarsene, le prescrizioni relative alla sigillatura delle buste autoadesive di cui all’articolo 143, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione, soltanto la prima di queste due disposizioni è stata direttamente applicata nel caso di specie. Tuttavia, in risposta a un quesito rivoltole in udienza, la ricorrente ha confermato che l’eccezione di inapplicabilità che essa ha sollevato a sostegno del terzo capo del primo motivo verteva sia sul punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara che sull’articolo 143, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione.

82      Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, in base all’articolo 277 TFUE, la ricorrente possa utilmente eccepire l’inapplicabilità dell’articolo 143, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione, che nel caso di specie è stato applicato solo indirettamente (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 luglio 1966, Italia/Consiglio e Commissione, 32/65, Racc. pag. 563, pag. 594, e sentenza del Tribunale del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione, T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08, Racc. pag. II‑6255, punti da 206 a 210, e giurisprudenza ivi citata), è sufficiente constatare che detta eccezione, fondata sull’asserita illegittimità di tali disposizioni rispetto all’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario e al principio di proporzionalità è interamente destituita di fondamento.

83      Infatti, in primo luogo, l’articolo 143, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione nonché il punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara si limitano a precisare le condizioni secondo cui il requisito della riservatezza delle offerte di cui all’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario può ritenersi garantito. Come sostiene il Parlamento, l’articolo 143 delle modalità di esecuzione integra l’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario senza contraddirlo. Per contro, ammettere la tesi della ricorrente secondo cui l’articolo 143 delle modalità di esecuzione violerebbe l’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in quanto stabilirebbe condizioni non previste da quest’ultimo articolo, equivarrebbe a contestare in linea di principio la legittimità delle modalità di esecuzione nel loro insieme, poiché esse sono appunto intese a precisare e ad integrare le norme di base enunciate nel regolamento finanziario.

84      In secondo luogo, l’articolo 143, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione nonché il punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara non sono neppure in contrasto con il principio generale di proporzionalità. Secondo il principio in parola, gli atti delle istituzioni dell’Unione non devono superare i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenze del Tribunale dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T‑13/99, Racc. pag. II‑3305, punto 411, e del 9 settembre 2008, Bayer CropScience e a./Commissione, T‑75/06, Racc. pag. II‑2081, punto 223, e giurisprudenza ivi citata).

85      Orbene, l’obbligo enunciato all’articolo 143, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione nonché al punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara consente di ritenere garantita la riservatezza delle offerte trovate dalla commissione per l’apertura delle offerte in due buste sigillate intatte. Tale norma contribuisce, quindi, alla certezza del diritto, rimuovendo qualsiasi rischio di valutazione arbitraria al momento dell’apertura delle offerte, ad un costo marginale trascurabile in termini di mezzi finanziari e tecnici, considerata la totalità dei costi che comporta la preparazione di un’offerta. La ricorrente non può, dunque, fondatamente sostenere che un siffatto obbligo violi il principio di proporzionalità.

86      Ne consegue che l’eccezione di inapplicabilità sollevata dalla ricorrente deve essere respinta.

c)     Sulla fondatezza dell’esclusione dell’offerta della ricorrente

87      Dalle suesposte considerazioni risulta che il Parlamento, avendo correttamente rilevato che la ricorrente non si era conformata all’obbligo di far pervenire la propria offerta in doppia busta sigillata, l’ha legittimamente respinta.

88      Nessuna delle obiezioni formulate dalla ricorrente nell’ambito del terzo capo del primo motivo è di natura tale da inficiare questa valutazione.

89      In primo luogo, come rilevato al punto 68 supra, è certo che la ricorrente, contrariamente a quanto asserisce, non si è conformata all’obbligo di spedire la propria offerta in doppia busta sigillata, poiché, da un lato, la normativa pertinente precisava chiaramente le formalità che dovevano essere espletate per la sigillatura delle buste e, dall’altro, la busta esterna fornita dal corriere scelto dalla ricorrente – che, come risulta dalle fotografie allegate dalla ricorrente al suo atto introduttivo, era una busta autoadesiva – non è stata sigillata.

90      In secondo luogo, la censura basata dalla ricorrente sulla circostanza che il Parlamento, nel rilevare che «le buste che si trovavano all’interno (…) costituivano l’unico strato di imballaggio fornito dall’offerente», non era legittimato a contestarle di aver fornito unicamente le buste interne in cui erano inseriti l’originale e le copie dell’offerta muove da un’errata lettura della decisione impugnata.

91      Infatti, nel passo controverso di detta decisione, il Parlamento ha semplicemente affermato che non poteva tener conto della busta esterna fornita dal corriere per valutare il rispetto dell’obbligo di trasmissione delle offerte in doppia busta sigillata, poiché tale busta esterna non era sigillata. Orbene, come ricordato al punto 76 supra, per rispettare la condizione prevista al punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara, la ricorrente avrebbe dovuto inserire la propria offerta in doppia busta sigillata all’interno della busta del corriere, poiché non ha proceduto alla sigillatura della busta fornita dal corriere.

92      In terzo luogo, come constatato al punto 71 supra, deve ritenersi dimostrato, indipendentemente dai dubbi sollevati dalla ricorrente a tal proposito, che le buste interne sono state trovate ampiamente lacerate al momento dell’apertura delle offerte.

93      L’argomentazione della ricorrente secondo cui tale circostanza non avrebbe consentito al Parlamento di rigettare la sua offerta deve essere respinta in quanto inoperante, poiché dalle valutazioni esposte al punto 77 supra risulta che la violazione della condizione inerente alla spedizione delle offerte in doppia busta sigillata bastava a giustificare tale rigetto.

94      In ogni caso, deve essere condivisa la constatazione del Parlamento secondo cui, benché la busta esterna sia apparsa intatta al momento dell’apertura delle offerte, il sol fatto che le buste interne siano state trovate ampiamente lacerate bastava a porre in dubbio la riservatezza dell’offerta della ricorrente. Infatti, l’attenzione degli offerenti era stata richiamata su tale aspetto specifico al punto 2, paragrafo 4, secondo comma, del bando di gara, ove era indicato che l’integrità delle buste utilizzate sarebbe stata considerata come una garanzia sia della riservatezza che dell’integrità del contenuto delle offerte.

95      Alla luce delle suesposte considerazioni, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la sua offerta è stata respinta in violazione della normativa applicabile e, di conseguenza, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

C –  Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità

1.     Argomenti delle parti

96      A sostegno del secondo motivo, la ricorrente asserisce che il Parlamento, respingendo la sua offerta per mancanza di riservatezza, mentre la busta esterna era intatta, e non prevedendo nessuna misura alternativa meno sfavorevole per i suoi interessi, ha violato il principio di proporzionalità.

97      Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

98      Secondo la giurisprudenza, come già ricordato al punto 84 supra, il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenze Pfizer Animal Health/Consiglio, punto 84 supra, punto 411, e Bayer CropScience e a./Commissione, punto 84 supra, punto 223, e giurisprudenza ivi citata).

99      Anzitutto, occorre ricordare che l’articolo 145 delle modalità di esecuzione osta all’apertura delle offerte che non rispettino le prescrizioni dell’articolo 143 di dette modalità. Orbene, come ricordato al punto 81 supra, il punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara – delle cui prescrizioni è stata constatata la violazione nel caso di specie, nell’ambito dell’analisi del primo motivo – riproduce le disposizioni dell’articolo 143, terzo comma, delle modalità di esecuzione. Ne consegue che il Parlamento non poteva aprire l’offerta della ricorrente senza violare l’articolo 145 delle modalità di esecuzione.

100    Inoltre, come si già osservato nell’ambito della valutazione del primo motivo, al punto 78 supra, il Parlamento poteva respingere l’offerta della ricorrente, dal momento che aveva accertato che l’obbligo di spedizione delle offerte in doppia busta non era stato rispettato e, anzi, era tenuto a farlo qualora la riservatezza di quest’ultima gli fosse sembrata dubbia. Orbene, al punto 94 supra, è stato parimenti rilevato che il Parlamento poteva legittimamente dubitare della riservatezza dell’offerta della ricorrente in ragione dello stato in cui sono state trovate le buste interne.

101    Per questa duplice ragione, il Parlamento era quindi tenuto a respingere l’offerta della ricorrente. Orbene, il principio di proporzionalità, la cui portata è stata ricordata al punto 98 supra, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui l’autore dell’atto contestato disponga di un margine di discrezionalità. Posto che nella fattispecie così non è, ne deriva che, nelle circostanze del caso di specie, l’invocazione di tale principio è senza effetto.

102    Del resto, riguardo al fatto che, nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sosterrebbe che gli obblighi posti a suo carico nel caso di specie sarebbero sproporzionati, è sufficiente ricordare che le affermazioni basate sulla pretesa natura sproporzionata dell’obbligo di spedizione delle offerte in doppia busta sigillata sono state respinte nel contesto della valutazione relativa alla fondatezza dell’eccezione di inapplicabilità avente ad oggetto il punto 2, paragrafo 4, terzo comma, del bando di gara e l’articolo 143, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione.

103    Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.

D –  Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento

1.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della ricorrente

 Sull’applicazione del principio della parità di trattamento

104    Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che, alla data della presentazione del ricorso, aveva partecipato a quattro gare d’appalto – tra cui quella che rappresenta il contesto della presente controversia – con identiche modalità di spedizione e che nessuna delle altre tre offerte che ha presentato è stata respinta senza essere esaminata per mancato rispetto della riservatezza. La ricorrente ritiene che il diverso trattamento di cui l’offerta è stata oggetto nel caso di specie costituisca una disparità di trattamento tra situazioni identiche che non è giustificata da nessuna ragione obiettiva. Di conseguenza, essa afferma che la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento. Infatti, a suo dire, nelle altre tre procedure cui ha partecipato, «non è stata formulata nessuna osservazione in merito allo stato delle buste di carta kraft all’interno della busta esterna del corriere» né riguardo alla busta esterna fornita dal corriere.

 Domanda di misura di organizzazione del procedimento

105    La ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere al Parlamento, in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura, di produrre i verbali redatti dalle commissioni per l’apertura intervenute nelle gare d’appalto GENAFF11, HR/2011/EU e TM11/MT, per consentirle di dimostrare l’identità delle situazioni tra l’offerta in questione nel caso di specie e le altre tre gare d’appalto cui ha partecipato.

b)     Argomenti del Parlamento

106    Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente e si oppone alla domanda di misura di organizzazione del procedimento.

2.     Giudizio del Tribunale

107    Secondo la giurisprudenza, il dovere a carico delle amministrazioni aggiudicatrici di rispettare il principio della parità di trattamento corrisponde all’essenza stessa della normativa dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, che mira in particolare a favorire lo sviluppo di una concorrenza effettiva ed enuncia criteri di attribuzione degli appalti miranti a garantire una siffatta concorrenza. Riguardo al principio della parità di trattamento, esso richiede che situazioni analoghe non vengano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non vengano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza Bayer CropScience e a./Commissione, punto 84 supra, punto 236, e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in senso analogo, sentenza della Corte del 3 marzo 2005, Fabricom, C‑21/03 e C‑34/03, Racc. pag. I‑1559, punti 26 e 27, e giurisprudenza ivi citata).

108    Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Parlamento non poteva respingere la sua offerta senza violare il principio della parità di trattamento, asserendo di aver presentato altre offerte con modalità identiche e afferma che queste altre offerte non sono state respinte per la mancata spedizione in doppia busta, con sigillatura di ciascuna busta. Essa ritiene pertanto di essere stata oggetto, nel caso di specie, di un trattamento differente in una situazione analoga senza che tale disparità possa essere obiettivamente giustificata.

109    Il principio generale della parità di trattamento, di cui l’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario rappresenta una modalità di applicazione in materia di appalti pubblici, è applicabile tra gli offerenti che partecipano a una data procedura di aggiudicazione. Orbene, come sostiene il Parlamento, accogliere l’argomentazione della ricorrente, nel caso di specie, condurrebbe a violare tale principio nei confronti degli altri offerenti che hanno presentato un’offerta nella procedura di aggiudicazione in questione nella fattispecie, poiché la ricorrente, che non si trovava in una situazione analoga alla loro rispetto alla condizione relativa alla presentazione della propria offerta in doppia busta, con sigillatura di ciascuna busta, beneficerebbe del loro stesso trattamento.

110    Peraltro, per quanto concerne la richiesta della ricorrente di essere trattata nel caso di specie in modo analogo a quello in cui è stata trattata in altre procedure, va osservato che, anche supponendo che abbia effettivamente inviato altre offerte con modalità altrettanto irregolari che quelle del caso di specie, essa non può rivendicare il beneficio di un’illegittimità, mediante l’invocazione del principio della parità di trattamento. Orbene, dall’analisi dei primi due motivi del presente ricorso emerge che, nel caso in cui un offerente non si adegui all’obbligo di inviare la propria offerta in doppia busta, con sigillatura di ciascuna busta, in conformità alle condizioni dell’articolo 143 delle modalità di esecuzione nonché del punto 2, paragrafo 4, del bando di gara, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a respingerla.

111    Pertanto, non può trovare accoglimento la domanda, formulata dalla ricorrente, di una misura di organizzazione del procedimento, il cui esito, in ogni caso, non inciderebbe sulla valutazione del presente motivo.

112    Di conseguenza, il terzo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, deve essere respinto.

E –  Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

1.     Argomenti delle parti

113    Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce un provvedimento individuale ad essa sfavorevole. La ricorrente ritiene, dunque, che, in conformità all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, avrebbe dovuto essere sentita prima dell’adozione di detta decisione. Orbene, a suo avviso, se la commissione per l’apertura delle offerte avesse ascoltato le sue spiegazioni, essa avrebbe potuto convincerla del fatto che la riservatezza dell’offerta era stata garantita e si sarebbe potuti giungere a diversa decisione.

114     Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

115    Si deve anzitutto rilevare che la ricorrente, con il quarto motivo, deduce la violazione del diritto ad essere sentita prima dell’adozione della decisione impugnata. Essa sostiene, infatti, che detta decisione costituisce un provvedimento individuale sfavorevole adottato nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. Ciò considerato, la sua argomentazione deve essere esaminata nell’ottica del principio del rispetto dei diritti della difesa, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione.

116    Secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie e segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v. sentenza della Corte del 18 luglio 2013, Commissione/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, punto 102, e giurisprudenza ivi citata).

117    Per quanto concerne le norme applicabili, occorre ricordare che il regolamento finanziario e le modalità di esecuzione prevedono le forme che possono assumere i contatti tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti e che tali disposizioni hanno lo scopo di garantire l’accesso dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra i candidati. Orbene, nessuna disposizione prevede che l’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a chiedere l’opinione di un offerente prima di respingere la sua offerta per non conformità ai requisiti formali previsti dalla documentazione dell’appalto, il cui rispetto riveste carattere essenziale.

118    Per quanto concerne la questione se dal principio generale del rispetto dei diritti della difesa possa derivare il diritto ad essere sentiti prima dell’adozione della decisione impugnata, diritto fatta valere dalla ricorrente, occorre ricordare che il rispetto di tale principio deve essere garantito anche in assenza di normativa specifica, sebbene occorra, affinché questa trasgressione implichi l’annullamento, che il procedimento potesse portare ad un risultato diverso, se tale irregolarità non si fosse verificata (sentenza della Corte dell’11 novembre 1987, Francia/Commissione, 259/85, Racc. pag. 4393, punti 12 e 13).

119    A tal proposito, occorre osservare, in primo luogo, che la decisione impugnata costituisce una presa di posizione su un’offerta inviata su iniziativa della ricorrente e che detta decisione è motivata unicamente dall’esame della presentazione formale dei documenti consegnati dalla ricorrente nell’ambito di una procedura di gara d’appalto, mentre i requisiti formali che gli offerenti dovevano rispettare erano esposti con precisione nel bando di gara. Pertanto, la decisione impugnata non è fondata su nessuna considerazione di fatto o di diritto che la ricorrente potesse legittimamente ignorare. Di conseguenza, la ricorrente non può fondatamente sostenere che il Parlamento era tenuto a sentirla prima di adottare la decisione impugnata.

120    Si deve, inoltre, parimenti rilevare, in secondo luogo, che, a causa del mancato rispetto da parte della ricorrente dei requisiti formali prescritti dal bando di gara, il Parlamento, come stabilito in occasione dell’esame dei primi due motivi di ricorso, era tenuto a respingere l’offerta della ricorrente. La possibilità per la ricorrente di presentare osservazioni non poteva, dunque, minimamente influire sull’esito riservato alla sua offerta.

121    Pertanto, anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’asserito diritto della ricorrente ad essere sentita prima dell’adozione della decisione impugnata, deve essere respinto, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se la violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali possa essere utilmente invocata nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

122    Alla luce di tutti i suesposti rilievi, il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

123    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Euris Consult Ltd è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.