Language of document : ECLI:EU:T:2014:237

Causa T‑637/11

Euris Consult Ltd

contro

Parlamento europeo

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi di traduzione in maltese – Norme relative alle modalità di trasmissione delle offerte – Rigetto dell’offerta di un offerente – Mancato rispetto delle norme sulla presentazione volte a garantire la riservatezza del contenuto delle offerte prima dell’apertura – Eccezione di inapplicabilità – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 143 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 aprile 2014

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare i motivi del rigetto e di fornire, su domanda, informazioni supplementari al riguardo

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3)

2.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione – Redazione delle modalità di trasmissione e di presentazione delle offerte – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza – Obbligo di ascoltare un offerente prima di respingere un’offerta non conforme alle norme di cui al bando di gara – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 98, § 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 143, § 3, e 145)

3.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 89, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31‑33, 37)

2.      Non viola il principio generale di proporzionalità l’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento n. 2342/2002 della Commissione, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativo alle modalità di presentazione delle offerte nel contesto di una procedura di aggiudicazione. Infatti, l’obbligo di sottoporre l’offerta in doppia busta previsto da detto articolo 143, paragrafo 3, consente di ritenere garantita la confidenzialità delle offerte trovate dalla commissione per l’apertura delle offerte sigillate e intatte in doppia busta. Tale regola contribuisce in tal modo alla certezza del diritto, escludendo ogni rischio di valutazione arbitraria all’atto dell’apertura delle offerte, per un costo marginale trascurabile in termini di strumenti finanziari e tecnici, alla luce della totalità dei costi che la preparazione di un’offerta comporta.

Inoltre, il principio di proporzionalità può trovare applicazione soltanto nei casi in cui l’autore dell’atto contestato disponga di un margine di discrezionalità. Così non è nel caso della presentazione di un’offerta non conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento n. 2342/2002. Orbene, l’articolo 145 del regolamento n. 2342/2002 osta a che siano aperte le offerte che non rispettino le prescrizioni di detto articolo 143. Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice non può aprire una siffatta offerta senza violare detto articolo 145.

Peraltro, nessuna disposizione dei regolamenti n. 1605/2002 e n. 2342/2002 prevede che l’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a chiedere l’opinione di un offerente prima di respingere la sua offerta per non conformità ai requisiti formali previsti dalla documentazione dell’appalto, il cui rispetto riveste carattere essenziale. Del pari, in quanto una decisione di rigetto di un’offerta non conforme ai requisiti formali precisamente enunciati nel bando di gara, che gli offerenti sono tenuti a rispettare, non è fondata su nessuna considerazione di fatto o di diritto che un offerente potesse legittimamente ignorare, non può validamente sostenersi che l’autorità aggiudicatrice è tenuta a sentirla prima di adottare tale decisione. A ciò si aggiunge che, ove l’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a respingere un’offerta non conforme ai requisiti formali prescritti dal bando di gara, la possibilità per l’offerente di presentare osservazioni non può minimamente influire sull’esito riservato alla sua offerta.

(v. punti 84, 85, 99, 101, 117, 119, 120)

3.      Il principio generale della parità di trattamento, di cui l’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, rappresenta una modalità di applicazione in materia di appalti pubblici, è applicabile tra gli offerenti che partecipano a una data procedura di aggiudicazione. Pertanto, un offerente che non si sia adeguato all’obbligo previsto dal bando di gara di inviare la propria offerta in doppia busta, con sigillatura di ciascuna busta, non può beneficiare del medesimo trattamento concesso agli altri offerenti che hanno presentato un’offerta nella procedura di aggiudicazione, poiché questi non si trovava in una situazione analoga a quella degli altri offerenti. Al riguardo, tale offerente, anche a voler ritenere che abbia effettivamente inviato altre offerte a condizioni altrettanto irregolari nel contesto di altre procedure di aggiudicazione, non potrebbe, invocando il principio di eguaglianza, rivendicare il beneficio di un’illegittimità.

(v. punti 109, 110)