Language of document : ECLI:EU:T:2009:101

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

2 aprile 2009

Causa T‑473/07 P

Commissione delle Comunità europee

contro

Michael Berrisford

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2005 – Art. 45 dello Statuto – Scrutinio per merito comparativo – Obbligo di prendere in considerazione la qualità di funzionario “residuale” dell’interessato»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 10 ottobre 2007, causa F‑107/06, Berrisford/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Michael Berrisford nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata da tale Tribunale – Ricevibilità

[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138, n. 1, lett. c)]

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Elementi da prendere in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

1.      Risulta dall’art. 225 CE, dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte e dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici che corroborano specificamente tale domanda. Pertanto, non risponde ai requisiti di motivazione un’impugnazione che si limiti a ribadire o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati in primo grado, compresi quelli basati su fatti espressamente disattesi dal giudice di primo grado. Un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del giudice dell’impugnazione. Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal giudice di primo grado, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse di fatto basare la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati in primo grado, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato.

(v. punto 37)

Riferimento: Corte 4 ottobre 2007, causa C‑320/05 P, Olsen/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 48‑50 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Nello scrutinio per merito comparativo dei funzionari candidati alla promozione, l’autorità che ha il potere di nomina deve prendere in considerazione il fatto che un candidato sia stato proposto per una promozione o addirittura abbia figurato nell’elenco dei funzionari più meritevoli in occasione dell’esercizio di promozione anteriore, purché nel frattempo non sia stato constatato un suo demerito. Infatti, quando l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, come nel caso dell’autorità che ha il potere di nomina in materia di promozioni, essa è tenuta ad esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. In un caso del genere, basta accertare la pertinenza dell’elemento in questione per concludere che l’amministrazione ha l’obbligo di includerlo nell’ambito della sua valutazione, e tale pertinenza deve valutarsi alla luce della lettera, della finalità e del contesto delle norme che disciplinano l’esercizio del suo ampio potere discrezionale.

Un siffatto riconoscimento della pertinenza della qualità di funzionario «residuale» del funzionario interessato in quanto elemento di merito lascia tuttavia impregiudicate le eventuali conseguenze pratiche da trarre dall’obbligo di prendere in considerazione tale qualità e, in particolare, l’importanza che l’autorità che ha il potere di nomina sarà portata ad attribuire a quest’ultima, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, in ogni singolo caso di confronto dei meriti. Esso ha soltanto l’effetto di imporre a tale autorità di non ignorare o trascurare la qualità di funzionario «residuale» dell’interessato in un contesto del genere.

(v. punti 42 e 43)

Riferimento: Corte 21 novembre 1991, C‑269/90, Technische Universität München (Racc. pag. I‑5469, punto 14)