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Ricorso proposto il 19 dicembre 2007 - Dow Agrosciences BV e altri/ Commissione

(Causa T-470/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow Agrosciences BV (Rotterdam, Paesi Bassi), Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito), Dow AgroSciences SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Italia Srl (Milano), Dow AgroSciences Iberica SA (Madrid, Spagna), Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft mbH (Neusiedl am See, Austria) e Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione 2007/619/CE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2007, 2007/619/CE, concernente la non iscrizione dell'1,3 -dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio 1 [in prosieguo: la "direttiva 91/414"] e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

A loro avviso, la decisione impugnata sarebbe illegittima per i seguenti motivi:

a) violazione di forme sostanziali, in quanto: la decisione sarebbe fondata su una relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) assertivamente contraria all'art. 8, n. 7, del regolamento della Commissione n. 451/2000 2; la convenuta avrebbe violato l'art. 8, n. 8, di questo stesso regolamento e la sua decisione sarebbe stata adottata al di fuori del previsto iter legislativo, infrangendo così gli artt. 5 CE e 7 CE nonché l'art. 5 della decisione 1999/468 3;

b) errori manifesti di valutazione, in quanto disporrebbe la non iscrizione dell'1,3 -dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414 senza aver dimostrato che tale sostanza costituisca un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente e che non soddisfi le condizioni prescritte all'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 91/414 per l'iscrizione nel detto allegato;

c) violazione dei principi del diritto comunitario, in particolare: i) violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento; ii) violazione del principio di proporzionalità; iii) violazione del principio di parità di trattamento; iv) violazione del principio di buona amministrazione e v) violazione del diritto delle ricorrenti alla difesa e al contraddittorio;

d) violazione del Trattato CE e della pertinente normativa di applicazione, in particolare: i) violazione dell'art. 13 della direttiva 91/414 e ii) violazione dell'art. 95 CE e degli artt. 4 e 5 sempre della direttiva 91/414.

Conformemente all'art. 241 CE, le ricorrenti sollevano altresì un'eccezione di illegittimità riguardo all'art. 20 del regolamento della Commissione n. 1490/2002 4 che, sostengono, violerebbe gravemente il loro diritto di legittimo affidamento andando a modificare il regolamento n. 451/2000 con l'istituzione della partecipazione obbligatoria dell'AESA alla valutazione della sostanza di cui trattasi.

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1 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2000, n. 451, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 55, pag. 25).

3 - Decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

4 - Regolamento della Commissione 14 agosto 2002, n. 1490, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 224, pag. 23).