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Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 ottobre 2007, causa F-107/06, Berrisford/Commissione

(causa T-473/07 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica il 10 ottobre 2007 nella causa F-107/06, nella parte in cui constata, in seguito all'esame della prima parte del secondo motivo, relativa alla totale omessa considerazione della qualità di "doppio residuo" del ricorrente in primo grado, che l'APN avrebbe in tal modo inficiato l'esame comparativo dei meriti del detto ricorrente con un errore di diritto e, di conseguenza, nel caso di specie, con un manifesto errore di valutazione;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso di impugnazione, la Commissione chiede il parziale annullamento della sentenza 10 ottobre 2007, causa F-107/06, Berrisford/Commissione, con la quale il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato la decisione della detta istituzione di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2005, ed ha respinto per il resto la domanda del ricorrente medesimo.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce anzitutto due motivi relativi ad errori di diritto che il TFP avrebbe commesso nell'ambito della sentenza impugnata.

In primo luogo, la Commissione fa valere che il TFP avrebbe violato l'art. 45, n. 1, dello Statuto in quanto avrebbe stabilito l'obbligo dell'APN di prendere in considerazione, mediante la concessione di punti supplementari in sede di esame dei meriti del ricorrente, il fatto che questi era stato proposto in due occasioni dalla propria direzione generale nell'ambito della procedura cosiddetta "seconda filiera".

Il secondo errore di diritto che la Commissione addebita alla sentenza impugnata consisterebbe in una violazione dell'art. 13, n. 1, e 3, lett. b), delle DGE-45, in quanto il TFP non avrebbe riconosciuto che la situazione del ricorrente nel 2003 e nel 2004 è stata implicitamente presa in considerazione in sede di attribuzione dei punti da parte dell'APN quale elemento di merito nella durata di permanenza nel suo grado.

Infine, la Commissione fa valere un motivo riguardante una presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

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