Language of document : ECLI:EU:T:2013:127

Cause riunite T‑229/11 e T‑276/11

Lord Inglewood e altri

contro

Parlamento europeo

«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo – Regime di vitalizio integrativo – Decisioni recanti rigetto di domande intese a beneficiare di disposizioni vigenti precedentemente alla modifica del regime di vitalizio integrativo nel 2009 – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Parità di trattamento»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 marzo 2013

1.      Atti delle istituzioni — Decisione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati del Parlamento europeo — Pubblicazione — Comunicazione tramite il sito Intranet dell’istituzione — Inaccessibilità agli ex deputati — Opponibilità della decisione subordinata alla pubblicazione su Internet

2.      Parlamento europeo — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati — Regime di vitalizio integrativo volontario — Presupposti per la concessione — Carattere cumulativo

3.      Parlamento europeo — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati — Regime di vitalizio integrativo volontario — Natura non contrattuale

4.      Parlamento europeo — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati — Regime di vitalizio integrativo volontario — Abolizione della possibilità di versare una parte del vitalizio sotto forma di capitale — Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento — Insussistenza

5.      Parlamento europeo — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati — Regime di vitalizio integrativo volontario — Abolizione della possibilità di versare una parte del vitalizio sotto forma di capitale e della possibilità di prepensionamento — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza

6.      Parlamento europeo — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati — Regime di vitalizio integrativo volontario — Introduzione di modifiche volte a ricostituire l’equilibrio finanziario del regime — Ammissibilità

(Art. 232, comma 1, TFUE)

7.      Diritto dell’Unione europea — Principi — Parità di trattamento — Nozione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

8.      Parlamento europeo — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati — Regime di vitalizio integrativo volontario — Aumento dell’età pensionabile — Violazione del principio della parità di trattamento a causa della mancata adozione di misure transitorie quali quelle previste per i funzionari dell’Unione — Insussistenza

Regolamento del Consiglio n. 723/2004)

9.      Parlamento europeo — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati — Regime di vitalizio integrativo volontario — Modifica — Obbligo di previa consultazione del segretario generale del Parlamento e del collegio dei questori — Insussistenza

(Regolamento interno del Parlamento europeo, art. 21, § 2)

1.      In quanto atto di portata generale non indirizzato a un destinatario, una decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante modifica della regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, non necessita una notifica individuale, ma deve essere pubblicata per entrare in vigore. Un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea esige infatti che un atto emanante delle pubbliche autorità non possa venir opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza.

Non trattandosi di un atto per il quale l’articolo 254 CE prevedeva la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, qualsiasi altra forma utile di pubblicazione deve essere considerata sufficiente. Quindi, nella misura in cui la suddetta decisione costituisce un atto di organizzazione interna, deve essere ammesso che essa sia resa nota agli interessati ai sensi delle norme fissate in seno all’istituzione riguardo a tali misure. A tale riguardo, la pubblicazione nella pagina intranet del Parlamento, conformemente agli usi praticati dal Parlamento, è sufficiente riguardo ai deputati in funzione. Per contro, dato che gli ex deputati non hanno più accesso alla pagina intranet del Parlamento, nei loro confronti è necessaria la pubblicazione in Internet.

Orbene, in quanto atto di portata generale, tale decisione doveva entrare in vigore contemporaneamente per tutti gli amministrati sulla cui situazione giuridica essa incide, sia per ragioni di certezza del diritto sia per ragioni attinenti al principio di parità di trattamento. Inoltre, dato che l’esistenza della possibilità, per l’amministrato, di prendere conoscenza di un atto costituisce una condizione della sua opponibilità, occorre prendere in considerazione, a tal fine, la data in cui tale possibilità si è verificata per l’ultimo degli amministrati interessati.

(v. punti 32-34, 37)

2.      Discende chiaramente dall’articolo 1, paragrafo 1, della regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati al Parlamento europeo, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, che, per acquisire il diritto al vitalizio integrativo, un deputato deve soddisfare cumulativamente tutti i requisiti menzionati, vale a dire, in primo luogo, aver contribuito per almeno due anni al regime di vitalizio integrativo, in secondo luogo, aver cessato le proprie funzioni e, in terzo luogo, aver raggiunto l’età pensionabile (60 anni entro il 14 luglio 2009, 63 anni dopo tale data). Pertanto, per un deputato o un ex deputato, è la circostanza di aver soddisfatto l’ultimo di tale requisiti, indipendentemente da quale di tali requisiti si tratti, a costituire la circostanza che fa sorgere il suo diritto al vitalizio integrativo.

(v. punti 40, 56)

3.      Il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati al Parlamento europeo, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, rientra esclusivamente nelle prerogative dei pubblici poteri di cui il Parlamento è investito per poter esercitare il compito che gli è conferito dai Trattati. Conseguentemente, i diritti e gli obblighi che derivano da tale regime per il Parlamento e per i deputati affiliati si pongono nell’ambito del rapporto statutario che li unisce e non sono dunque contrattuali, bensì di diritto pubblico, affermazione, questa, che non è messa in discussione dalla circostanza che l’interessato abbia aderito volontariamente a detto regime.

(v. punti 61, 148)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 66)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 70-72, 93-95, 107, 132)

6.      Nell’ambito dell’esercizio della sua competenza di regolamentare il regime di vitalizio integrativo dei deputati di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, il Parlamento europeo può legittimamente adottare modifiche volte, in particolare, a evitare per quanto possibile un eventuale impatto finanziario sui contribuenti europei, ad assicurare un’equa distribuzione dei costi tenendo conto della necessità di spiegare al pubblico le decisioni prese, e a preservare, per quanto possibile, la liquidità del fondo pensionistico. Infatti, se si verifica, in tale regime di vitalizio basato su un calcolo attuariale nel contesto del quale la totalità dei versamenti contributivi annui degli affiliati e del Parlamento deve corrispondere, in linea di principio, alla totalità dei diritti a pensione acquisiti nello stesso anno, che le previsioni di rendimento delle attività del fondo, in funzione del quale è stato determinato l’importo dei contributi, erano troppo ottimiste, se ne deve trarre la conclusione che i contributi degli affiliati e del Parlamento in passato erano in realtà troppo bassi per finanziare i corrispondenti diritti a pensione. Per ricostituire l’equilibrio del regime, è pertanto giustificato, in linea di principio, imporre contributi sia agli affiliati sia al Parlamento.

A tale riguardo, dato che la decisione di aumentare l’età pensionabile nel contesto del regime di vitalizio integrativo è stata motivata, essenzialmente, dalla difficile situazione finanziaria del fondo pensioni integrativo, l’argomento secondo il quale l’età sarebbe stata fissata in base a considerazioni applicabili ai regimi pensionistici obbligatori è inconferente.

(v. punti 73‑75, 98, 145)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 112, 113)

8.      Con riferimento alla modifica del regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati al Parlamento europeo, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, la circostanza che l’età pensionabile sia stata aumentata senza misure transitorie non risulta discriminatoria per il solo fatto che, per la modifica di altri regimi pensionistici comunitari, erano state previste misure del genere. Infatti, i deputati, da una parte, e i funzionari dell’Unione, dall’altra, si trovano in situazioni di fatto e di diritto che presentano differenze essenziali, tali da giustificare l’applicazione di un diverso trattamento quanto all’adozione delle misure transitorie.

Per quanto riguarda la modifica del regime pensionistico dei funzionari dell’Unione introdotta dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, le misure transitorie consistevano, da una parte, nell’esonero di taluni funzionari in servizio alla data di entrata in vigore delle modifiche e, dall’altra, in un’applicazione scaglionata delle modifiche, in funzione dell’età dei funzionari in servizio alla data della loro entrata in vigore. In tale contesto, occorre rilevare che la pensione di vecchiaia che i funzionari dell’Unione possono attendersi costituisce, nella maggior parte dei casi, la principale, se non l’unica componente di reddito in vecchiaia cui essi hanno diritto in forza della loro attività lavorativa. Per contro, il mandato di deputato al Parlamento non possiede, in genere, il carattere di un’attività lavorativa unica. Pertanto, esso viene normalmente esercitato successivamente o precedentemente all’esercizio di altri periodi di attività professionale del deputato, se non parallelamente a una siffatta attività. Conseguentemente, il vitalizio integrativo dei deputati al Parlamento europeo costituisce, in linea generale, solo una parte dei redditi in vecchiaia degli ex deputati, dato che essi normalmente hanno acquisito altri diritti a pensione nell’ambito delle loro altre attività professionali. Ne consegue che una modifica del regime di vitalizio integrativo non è idonea a pregiudicare gli affiliati nello stesso modo in cui i funzionari dell’Unione sono pregiudicati da una modifica del proprio regime pensionistico.

Inoltre, la modifica del regime pensionistico dei funzionari dell’Unione adottata nel contesto del regolamento n. 723/2004 si fonda su motivi diversi da quelli invocati nella decisione di modifica del regime di vitalizio integrativo dei deputati del Parlamento europeo. Infatti, l’aumento dell’età pensionabile dei funzionari nonché la riduzione del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione costituivano un adattamento del regime pensionistico alla progressiva evoluzione demografica e non una reazione a una crisi acuta di detto regime. Per contro, la decisione di modificare il regime di vitalizio integrativo dei deputati – e, in particolare, la decisione di aumentare l’età pensionabile nel contesto di tale regime – era motivata, essenzialmente, dalla situazione di urgenza quanto alla liquidità e al coefficiente di copertura dei diritti a pensione.

(v. punti 114, 117‑121, 123, 124)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 137, 138)