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Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2024 – Hispavima/Commissione

(Causa T-514/14)1

(«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi d’interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero parziale – Cessazione parziale della materia del contendere – Non luogo a statuire parziale – Aiuto nuovo – Legittimo affidamento – Recupero – Clausole contrattuali che tutelano i beneficiari dal recupero di un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hispavima, SL (Murcia, Spagna) (rappresentanti: A. Barba, M. López Ridruejo e A. Picón Franco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Carpi Badía e P. Němečková, agenti, assistiti da M. Segura Catalán, avvocata)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria [altresì denominato «regime spagnolo di tax lease»] (GU 2014, L 114, pag. 1).

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro l’articolo 1 della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria [altresì denominato «regime spagnolo di tax lease»], che indica i gruppi d’interesse economico e i loro investitori quali unici beneficiari dell’aiuto oggetto di tale decisione, e contro l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione, che ingiunge al Regno di Spagna di recuperare l’intero importo dell’aiuto oggetto di tale decisione presso gli investitori dei gruppi d’interesse economico che ne hanno beneficiato.

Il ricorso è respinto per il resto.

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

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1 GU C 303 dell’8.9.2014.