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Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2012 - Ungheria / Commissione

(Causa T-37/11) 

["Ricorso di annullamento - Strumento temporaneo destinato a finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere (strumento Schengen) - Contributo in favore dell'Ungheria per il periodo 2004-2006 - Recupero di una parte dell'importo versato - Atto impugnabile - Irricevibilità"]

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér, K. Szíjjártó e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e F. Coudert, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della nota di addebito n. 3241011280 emessa dalla Commissione il 28 ottobre 2010 a seguito dell'invio all'Ungheria del rapporto finale relativo alla liquidazione dei conti dello strumento Schengen riguardante gli aiuti versati all'Ungheria durante il periodo 2004-2006

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

L'Ungheria è condannata alle spese.

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1 - GU C 95 del 26.3.2011.