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Ricorso proposto il 6 maggio 2013 - Gemeente Nijmegen / Commissione

(Causa T-251/13)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gemeente Nijmegen (Nijmegen, Paesi Bassi) (rappresentanti: H. Janssen e S. van der Heul, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 6 marzo 2013 2013 C(2013)1152 def., nella parte in cui si riferisce al presunto aiuto a favore della NEC;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel 2003 il Comune di Nijmegen ha costruito il complesso sportivo polifunzionale De Eendracht nel parco Goffertpark, accanto allo stadio calcistico Goffert Stadion. Sia il Goffert Stadion che il De Eendracht sono locati dalla società sportiva di calcio professionistica di Njimegen NEC. Nel contratto di locazione, per quanto riguarda il De Eendracht, è stabilito, inter alia, un diritto della NEC all'acquisizione del De Eendracht.

Nella metà del 2009 il Comune ha elaborato un piano diretto a sviluppare in un'ampia parte del Goffertpark un centro sportivo di alto livello con strutture innovative (Topsport- en Innovatiepark; TIP). Si perseguiva espressamente lo scopo, fra l'altro, di integrare l'esistente Goffert Stadion (benché ampliandolo) e il De Eendracht nel TIP.

Nel 2008 e 2009 la NEC comunicava al Comune l'intenzione di esercitare il proprio diritto di acquistare il De Eendracht. Tale proposito ostacolava i piani del Comune relativi al TIP. La NEC si mostrava disposta a rinunciare al diritto di acquisire il De Eendracht a fronte di pagamento. Sulla base di una valutazione indipendente si stabiliva l'importo del riscatto in 2,22 milioni di euro. Detto importo veniva corrisposto dal Comune alla NEC.

Con decisione del 6 marzo 2013 la Commissione decideva di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto ha considerato il riscatto, da parte del Comune, del diritto all'acquisto del De Eendracht come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Comune contesta tale decisione.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su di una violazione del principio di parità di trattamento e del principio di certezza del diritto a causa dell'immotivata omessa considerazione dell'utilizzo da parte del Comune della comunicazione della Commissione riguardante le vendite di terreni relativamente alla valutazione del diritto all'acquisizione del De Eendracht.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione avrebbe ecceduto rispetto ai poteri di cui dispone, su di una scorretta valutazione in diritto, su di un manifesto errore di valutazione e/o una violazione dell'obbligo di motivazione, avendo ritenuto che il riscatto del diritto di acquisizione del De Eendracht costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, in ogni caso, avendo ritenuto che fosse giustificato l'avvio del procedimento formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che sarebbe stato oltrepassato l'apposito termine per l'avvio del procedimento formale e su di una violazione del principio di certezza del diritto, delle disposizioni procedurali e/o sulla scorretta applicazione del diritto.

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1 - Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3).