Language of document : ECLI:EU:T:2015:142

Causa T‑251/13

Gemeente Nijmegen

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuti concessi da un comune dei Paesi Bassi ad una società di calcio professionistica – Decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Misura di aiuto totalmente eseguita alla data della decisione – Ricevibilità – Atto impugnabile»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 marzo 2015

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale in corso di esecuzione accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo – Inclusione

(Artt. 107, § 1, TFUE, 108, § 3, TFUE e 263 TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale non più in corso di esecuzione – Esclusione

(Artt. 107, § 1, TFUE, 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 11, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27, 28)

2.      È possibile impugnare una decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale circa un aiuto di Stato, qualora questa sia idonea a produrre degli effetti giuridici autonomi, ovvero qualora tale decisione produca un effetto giuridicamente vincolante sufficientemente immediato e certo per lo Stato membro che ne è destinatario e per il o i beneficiari della misura di aiuto di cui si tratta.

Ciò accade, segnatamente, nel caso di obbligo di sospensione, a carico dello Stato membro, di una misura di aiuto che sia stata messa in esecuzione senza essere stata notificata, e che sia in corso di esecuzione alla data in cui la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale d’esame è adottata. Infatti una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale nei confronti di una misura in corso di esecuzione e qualificata come aiuto nuovo dalla Commissione modifica necessariamente la portata giuridica della misura considerata, nonché la situazione giuridica delle imprese che ne beneficiano, in particolare per quanto riguarda il proseguimento della sua attuazione. Questa conclusione si impone non solamente nel caso in cui la misura in corso d’esecuzione sia considerata dalle autorità dello Stato membro interessato come aiuto esistente, ma anche nel caso in cui queste autorità ritengano che la misura in questione non costituisca un aiuto di Stato.

(v. punti 29‑31)

3.      Non può essere qualificata come atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE una decisione della Commissione d’avvio del procedimento d’indagine formale nei confronti di una misura d’aiuto integralmente eseguita. Infatti, a differenza di una decisione d’avvio del procedimento d’indagine formale nei confronti di una misura in corso di esecuzione, una decisione di tale natura riguardante una misura di aiuto integralmente eseguita non comporta, in via di principio, effetti giuridici autonomi, non possedendo un effetto giuridicamente vincolante sufficientemente immediato e certo verso lo Stato membro destinatario e il o i beneficiari della misura in causa. Da un lato, una siffatta misura non può essere sospesa, dal momento che era già stata integralmente eseguita alla data alla quale la decisione impugnata è stata adottata. Dall’altro, per il suo contenuto e la sua portata, una decisione d’avvio del procedimento d’indagine formale nei confronti di una misura d’aiuto eseguita non può generare, per lo Stato membro interessato, l’obbligo di agire per il recupero dell’aiuto concesso. Peraltro dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE, risulta che la Commissione è sottoposta a condizioni rigorose quando prevede di ingiungere allo Stato membro interessato di recuperare provvisoriamente l’aiuto.

A tale riguardo, anche qualora il giudice nazionale, adito in tal senso, dovesse ordinare il recupero dell’aiuto di cui tratta, che la misura sia o non sia in corso d’esecuzione alla data della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, ciò non conferirebbe a tale decisione un effetto giuridicamente vincolante sufficientemente immediato e certo. Infatti, l’obbligo, che incombe sul giudice nazionale, di adottare misure di salvaguardia nel corso di una controversia avente ad oggetto un’eventuale misura di aiuto richiede la presenza delle condizioni che giustificano tali misure, vale a dire, che sia certa la qualificazione come aiuto di Stato, che l’aiuto stia per essere eseguito o sia stato versato e che non siano accertate circostanze eccezionali che rendono inopportuno il recupero. Non esistono pertanto obblighi assoluti ed incondizionati che impongano al giudice nazionale di conformarsi automaticamente alla valutazione provvisoria della Commissione.

Del resto, l’incertezza commerciale e le percezioni degli altri operatori circa la situazione del beneficiario di una misura di aiuto non possono considerarsi effetti giuridici obbligatori, dal momento che si tratta esclusivamente di semplici conseguenze di fatto e non di effetti giuridici che la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale è destinata a produrre.

(v. punti 37, 38, 40, 41, 44‑46, 51)