Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 – Spirlea / Commissione
(Causa T-669/11) 1
[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documento proveniente dalla Germania nell’ambito di una procedura EU Pilot – Articolo 4, paragrafi 4e 5 – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Diniego di accesso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico – Accesso parziale – Interesse pubblico prevalente»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore, Italia) (rappresentanti: inizialmente V. Foerster e T. Pahl, in seguito V. Foerster e E. George, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e H. Kraemer, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 9 novembre 2011, che nega ai ricorrenti l’accesso alle osservazioni che la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione, il 7 luglio 2011, nell’ambito della procedura EU Pilot 2070/11/SNCO.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 65 del 3.3.2012.