Language of document : ECLI:EU:C:2019:220

Causa C444/17

Préfet des Pyrénées-Orientales

contro

Abdelaziz Arib e a.

[domanda di pronuncia pregiudiziale,

proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) 2016/399 – Articolo 32 – Ripristino temporaneo, da parte di uno Stato membro, del controllo di frontiera alle proprie frontiere interne – Ingresso irregolare di un cittadino di un paese terzo – Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne – Direttiva 2008/115/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)»

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Ambito di applicazione ratione personae –Cittadino il cui soggiorno è irregolare, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna – Inclusione –Ripristino temporaneo, da parte di uno Stato membro, del controllo di frontiera alle frontiere interne – Irrilevanza

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 2, §§ 1 e 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/399, artt. 2, 25, 32]

(v. punti 38, 39, 45‑47, 50‑52, 56, 59, 62, 66, 67 e dispositivo)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –Cittadino oggetto di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115 –Cittadino il cui soggiorno è irregolare senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio –Cittadino rientrato in violazione di un divieto di ingresso –Reclusione – Ammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115)

(v. punto 40)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Codice dell’Unione sull’attraversamento delle frontiere –Ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne –Nozioni di frontiere interne e di frontiere esterne –Equiparazione in caso di ripristino dei controlli – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/399, artt. 2, 25, 32)

(v. punti 61, 62)

Sintesi

Una frontiera interna di uno Stato membro sulla quale sono stati ripristinati i controlli non può essere equiparata ad una frontiera esterna ai sensi della direttiva rimpatrio

Nella sentenza Arib e a. (C‑444/17), emessa il 19 marzo 2019, laCorte, riunita in Grande Sezione, si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 (1), il quale consente agli Stati membri, nelle due situazioni contemplate da tale disposizione, di continuare ad applicare, alle loro frontiere esterne, procedure di rimpatrio semplificate, senza dover seguire tutte le fasi nelle quali si sviluppano le procedure previste da tale direttiva, al fine di poter allontanare più rapidamente i cittadini di paesi terzi scoperti mentre attraversano una di tali frontiere. La Corte ha dichiarato che tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 32 del regolamento 2016/399 (2), non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell’articolo 25 di tale regolamento, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro.

Dopo aver constatato che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 non consente agli Stati membri di sottrarre cittadini di paesi terzi che versino in situazione di irregolare soggiorno dall’ambito di applicazione di tale direttiva a motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera interna, la Corte ha verificato se il fatto che siano stati ripristinati, da parte di uno Stato membro, i controlli alle sue frontiere interne, conformemente all’articolo 25 del regolamento 2016/399, possa far rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 la situazione di un cittadino di un paese terzo che soggiorna irregolarmente nel territorio di tale Stato membro e viene fermato in prossimità di tale frontiera interna.

A tal riguardo, la Corte ha sottolineato, in primo luogo, che, quale deroga all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115, l’eccezione prevista alla summenzionata disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo. Orbene, stando alla sua stessa formulazione, priva di qualsiasi ambiguità al riguardo, essa verte sulla situazione di un cittadino di un paese terzo che si trova ad una «frontiera esterna» di uno Stato membro o nelle immediate vicinanze di tale frontiera. Non vi è quindi alcuna indicazione del fatto che a tale situazione potrebbe essere equiparata quella di un cittadino di paesi terzi che si trovi ad una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli in forza dell’articolo 25 del regolamento 2016/399, o nelle immediate vicinanze di tale frontiera interna, sebbene, alla data di adozione di tale direttiva, gli articoli 23 e 28 del regolamento n. 562/2006 (3) prevedessero già, da un lato, che gli Stati membri potessero ripristinare, a titolo eccezionale, il controllo di frontiera alle loro frontiere interne in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna e, dall’altro, che, in un caso del genere, le disposizioni pertinenti di tale regolamento relative alle frontiere esterne fossero applicabili mutatis mutandis.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, la Corte ha dichiarato che, alla luce di detto obiettivo, non è necessario distinguere la situazione di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna, a seconda che siano stati ripristinati o meno i controlli a detta frontiera, in quanto il mero ripristino di controlli di frontiera alle frontiere interne di uno Stato membro non comporta che un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare e che viene fermato mentre attraversa tale frontiera o nelle sue immediate vicinanze, possa essere allontanato più rapidamente o facilmente dal territorio dello spazio Schengen, venendo immediatamente accompagnato ad una frontiera esterna, che se fosse stato fermato nello stesso luogo in occasione di un controllo di polizia, ai sensi dell’articolo 23, lettera a), del regolamento 2016/399, in assenza del ripristino dei controlli a dette frontiere.

In terzo luogo, la Corte ha rilevato che la necessità di un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 è suffragata anche dall’analisi del contesto di tale disposizione e, in particolare, da una lettura sistematica del regolamento 2016/399. Infatti, ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento, le nozioni di «frontiere interne» e di «frontiere esterne» si escludono a vicenda, e l’articolo 32 di detto regolamento si limita a prevedere che, in caso di ripristino da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis soltanto le pertinenti disposizioni di tale regolamento. Per contro, detto articolo 32 non prevede che, in un caso siffatto, trovi applicazione l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115.


1      Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


2      Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).


3      Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1).