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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014 – Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede / Commissione europea

(Causa C-133/12 P) 1

(Impugnazione – Aiuti di Stato – Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale – Decisione di compatibilità – Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell’Unione – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Beneficiari individualmente e direttamente interessati – Nozione di “cerchia chiusa”)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (rappresentanti: P. Glazener ed E. Henny, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Stichting Woonlinie e a. / Commissione (T-202/10) con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile una domanda di annullamento parziale della decisione C (2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 – Paesi Bassi – Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a favore delle società di edilizia residenziale

Dispositivo

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2011, Stichting Woonlinie e a./Commissione (T-202/10), è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso di annullamento della Stichting Woonlinie, della Stichting Allee Wonen, della Woningstichting Volksbelang, della Stichting WoonInvest e della Stichting Woonstede avverso la decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 – Paesi Bassi – Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle società di edilizia residenziale, nella parte in cui tale decisione riguarda l’aiuto E 2/2005.

Il ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo è ricevibile.

La causa è rimessa al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo.

Le spese sono riservate.

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1 GU C 138 del 12.5.2012.