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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso dell'Organismos Topikis Aftodioikisis (ente locale) denominato "Dimos Ano Liosion" (Comune di Ano Liosia) e di altri sei ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 febbraio 2005

(Causa T-85/05)

(Lingua processuale: il greco)

Il 16 febbraio 2005 il Dimos "Ano Liosion" (Comune di Ano Liosia) con sede in Ano Liosia, Attica, la sig. ra Goula Theodora, il sig. Agryropoulos Argyris, il sig. Manis Ioannis, la sig. ra Ntalipi Eleni, il sig. Papagrigoriou Vasilis e il sig. Fragkalexis Giorgos, residenti in Ano Liosia, rapprentati dall'avv. G.-E. Kalavros, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare interamente la decisione della Commissione n. 5522/21-12-2004, riguardante la concessione di sovvenzioni a carico del Fondo di coesione per il progetto "Costruzione I fase della seconda discarica per l'interramento igienico dell'Attica occidentale, nella località di Scalistiri, Comune di Fuli, Repubblica ellenica (n. CCI:2004 GR 16 C PE 001)" e

condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti.    

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti affermano che la decisione impugnata è contraria agli obiettivi di conservazione, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e di uso prudente e razionale delle risorse naturali previsti dagli artt. 2, 4, n. 1 e 174 CE, in quanto essa obbliga la zona di Ano Liosia, che i ricorrenti considerano inquinata e degradata, a ricevere quantitativi di rifiuti di molto superiori a quelli delle altre due discariche previste per la gestione di rifiuti nel Nomos dell'Attica. Nello stesso ambito i ricorrenti invocano diversi problemi della località prescelta per la costruzione della discarica per l'interramento igienico (XYTA), come il fatto che essa, in sostanza, costituisce l'estensione di un impianto già esistente, che la zona in questione è stata classificata come zona di tutela assoluta dell'ambiente naturale ed è in parte un'area forestale e in parte un'area da rimboschire, che non è stata assicurata dal punto di vista della proprietà e che non è la più adatta in conformità del relativo studio sull'impatto ambientale.

Inoltre i ricorrenti affermano che la decisione impugnata è contraria agli obblighi della Repubblica ellenica

di adottare i provvedimenti idonei a promuovere la prevenzione, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e a sviluppare delle tecnologie pulite e la garanzia più economica delle risorse naturali, nonché ad assicurare che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti si realizzi senza mettere in pericolo la salute umana e senza impiegare procedimenti o metodi che possono danneggiare l'ambiente, come è previsto dagli artt. 3 e 4 della direttiva 91/156 1

di rispettare il piano locale speciale per la limitazione, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti solidi, come essa risulta dagli artt. 3 , 4 e 6 della direttiva 75/442 2

di aver controllato che il nuovo impianto disporrà delle misure preventive antinquinamento necessarie affinché non venga provocato un inquinamento significativo, come previsto dall'art. 3 della direttiva 96/61 3

nonché agli obblighi della Repubblica ellenica derivanti dall'art. 1 della direttiva 97/11 4.

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1 - Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, GU L 078, pag. 32.

2 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, GU L 194, pag. 36, edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 86.

3 - Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, GU L 257, pag. 26.

4 - Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L73, pag. 5.