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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 2 agosto 2005 - Guigard / Commissione

(Causa T-301/05)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Philippe Guigard (Parigi, Francia) [Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Constatare la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, a causa del comportamento illecito della Commissione conseguente al mancato rinnovo, in condizioni irregolari, del contratto di lavoro che vincolava quest'ultima al ricorrente;

Condannare la convenuta al risarcimento del danno sia professionale (per un primo importo indicativo di EUR 350.000) sia morale (per un importo da valutarsi equitativamente da parte del Tribunale);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso mira al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del mancato rinnovo, in condizioni che esso reputa irregolari, del contratto di lavoro che esso aveva concluso con la convenuta, nell'ambito della cooperazione tecnica tra la Comunità europea e il governo del Niger.

Si ricorda al riguardo che il ricorrente, che è un esperto appartenente allo schedario di EuropAid, avrebbe, a partire dal 1992, effettuato numerose missioni in qualità di agente stipendiato contrattuale della Commissione. Egli ha sottoscritto con essa, in data 7 marzo 2002, un contratto di lavoro per una durata di dodici mesi, in qualità di assistente tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Niamey. La missione si sarebbe svolta in condizioni soddisfacenti. Il rinnovo di tale contratto avrebbe costituito oggetto di una domanda ufficiale da parte del detto Ministero, nella sua qualità di ordinatore nazionale del Fondo Europeo di Sviluppo (FES).

A sostegno del suo asserto, il ricorrente fa in primo luogo valere la violazione della Convenzione di Lomé IV, in base al fatto che la Commissione non avrebbe rispettato la ripartizione delle competenze tra l'ordinatore nazionale del FES e il Capo della delegazione, poiché quest'ultimo non avrebbe potuto opporsi al rinnovo del contratto in quanto l'art. 313.2, lett. k) della Convenzione conferisce competenza esclusiva all'ordinatore nazionale del FES nell'assunzione degli esperti dell'assistenza tecnica, con l'unico obbligo di informarne il Capo della delegazione. Inoltre, e in ogni caso, la Commissione non avrebbe rispettato il termine imperativo di trenta giorni di cui all'art. 314 della Convenzione, per rispondere alla domanda dell'ordinatore nazionale riguardante il rinnovo del contratto.

Il ricorrente invoca infine la violazione dei principi di buona amministrazione, di sollecitudine e di legittimo affidamento.

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