Language of document : ECLI:EU:T:2009:312





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 8 settembre 2009 – AceaElectrabel / Commissione

(causa T‑303/05)

«Aiuti di Stato – Settore dell’energia – Aiuti all’investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune – Obbligo per l’impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili – Nozione di unità economica»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 42‑45, 51)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Misura a favore di un’attività locale in un settore economico oggetto di liberalizzazione (Art. 87, n. 1, CE) (v. punti 59‑61, 70‑71)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Potere discrezionale della Commissione (Artt. 87, n. 3, CE e 88 CE) (v. punti 101‑103, 110)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Decisione della Commissione che subordina l’autorizzazione a versare un aiuto alla previa restituzione da parte dell’impresa interessata di un aiuto illegittimo precedentemente percepito [Artt. 87, n. 3, lett. c), CE e 88, n. 2, CE] (v. punti 165‑167)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia – Regione Lazio – intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ACEAElectrabel Produzione SpA è condannata alle spese, ad esclusione di quelle indicate infra, al punto 3.

3)

L’Electrabel sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per effetto del suo intervento.