SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
30 marzo 2000 (1)
«Concorrenza - Vetro semidoppio - Diritti della difesa e diritti procedurali
della denunciante - Mercato del prodotto e mercato geografico - Art. 86 del
Trattato CE (divenuto art. 82 CE)»
Nella causa T-65/96,
Kish Glass & Co. Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), con il signor M. Byrne,
solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt
e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nella fase iniziale, dal signor
R. Lyal, membro del servizio giuridico, e dalla signora R. Caudwell, funzionario
nazionale distaccato presso la Commissione, in seguito, durante la trattazione orale,
dal signor B. Doherty, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con
domicilio eletto presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio
giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Pilkington United Kingdom Ltd, con sede in Saint Helens, Merseyside (Regno
Unito), con il signor J. Kallaugher, solicitor, gli avv.ti A. Weitbrecht, del foro di
Berlino e M. Hansen, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio
1996 (pratica IV/34.193 - Kish Glass), recante rigetto di una denuncia presentata
dalla ricorrente, il 17 gennaio 1992, sulla base dell'art. 3, n. 2, del regolamento del
Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85
e 86 del trattato (GU 13, pag. 204), e relativa ad una violazione dell'art. 86 del
Trattato CE (divenuto art. 82 CE),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal signor R. M. Moura Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal
signor P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 aprile
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
- 1.
- Il 17 gennaio 1992, la Kish Glass & Co Ltd (in prosieguo: la «Kish Glass» o la
«ricorrente»), società di diritto irlandese fornitrice di vetro, ha presentato alla
Commissione una denuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio
6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del
trattato (GU 13, pag. 204, in prosieguo: il «regolamento n. 17»), con la quale
veniva segnalato l'abuso di posizione dominante che la Pilkington United Kingdom
Ltd (in prosieguo: la «Pilkington») e la sua controllata tedesca, la Flabeg GmbH,
avrebbero posto in essere sul mercato irlandese del vetro semidoppio di 4 mm
avendole applicato condizioni diverse da quelle offerte ad altri acquirenti perprestazioni equivalenti ed avendo rifiutato di fornirle tale tipo di vetro in
quantitativi superiori ad un certo limite, ponendola così in una posizione
concorrenziale svantaggiata.
- 2.
- Il 14 febbraio 1992, la Commissione ha inviato alla ricorrente, conformemente
all'art. 11 del regolamento n. 17, una richiesta d'informazioni, alla quale essa ha
risposto il 10 marzo 1992.
- 3.
- Invitata dalla Commissione a prendere posizione su tale denuncia, la Pilkington ha
fatto valere di non occupare una posizione dominante sul mercato del vetro
semidoppio e di applicare un sistema di sconti fondato sull'importanza del cliente,
sui termini di pagamento e sul quantitativo acquistato.
- 4.
- Il 1° luglio 1992, la ricorrente ha presentato alla Commissione i suoi commenti sulle
osservazioni della Pilkington. Essa ha ribadito che il sistema di classificazione dei
clienti impiegato dalla Pilkington era discriminatorio e che quest'ultima era, con
una quota di mercato superiore all'80%, il primo fornitore di vetro semidoppio di
4 mm in Irlanda, mercato geograficamente rilevante nella valutazione della
posizione dominante che essa deterrebbe.
- 5.
- Il 9 luglio 1992, la Commissione ha risposto alla ricorrente che un sistema di sconti
fondato su una classificazione dei clienti per categorie e sul quantitativo non era
discriminatorio. La ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni in merito a tali
affermazioni il 10 agosto 1992.
- 6.
- Il 18 novembre 1992, la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera ai sensi
dell'art. 6 del suo regolamento (CEE) 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni
previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU
127, pag. 2268, in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), nella quale essa asseriva
che non vi era una base sufficiente per dar seguito favorevole alla sua denuncia e
l'invitava a presentare eventuali osservazioni integrative ai fini della sua presa di
posizione definitiva. La Kish Glass ha ottemperato a tale invito.
- 7.
- In seguito ad una riunione informale tenutasi il 27 aprile 1993, la Commissione ha
informato la ricorrente, con lettera del 24 giugno 1993, che le sue osservazioni non
contenevano alcun elemento di fatto o di diritto tale da inficiare le conclusioni
contenute nella propria lettera del 18 novembre 1992. Tuttavia, la Commissione le
ha resa nota la propria intenzione di inviare alla Pilkington una richiesta
d'informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 e le ha precisato che essa
sarebbe stata tenuta al corrente del seguito del procedimento.
- 8.
- Il 3 dicembre 1993, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente una versione non
confidenziale della risposta della Pilkington a tale richiesta d'informazioni.
- 9.
- Con lettere del 16 febbraio e del 1° marzo 1994, la Pilkington ha esposto alla
Commissione il proprio punto di vista sulla definizione del mercato geografico
interessato e sulla pretesa posizione dominante che essa vi deterrebbe.
- 10.
- Con due lettere in data 8 marzo 1994, inviate alla Commissione, la Kish Glass ha
confermato il proprio punto di vista sulla definizione del mercato geografico
rilevante, che sarebbe quello irlandese, e sul preteso abuso di posizione dominante
che la Pilkington avrebbe commesso sul mercato specifico del vetro semidoppio di
4 mm. Essa ha altresì fornito alla Commissione informazioni relative ai prezzi
praticati dalla Pilkington sul mercato irlandese.
- 11.
- Il 24 ed il 27 maggio 1994, la ricorrente ha presentato alla Commissione altri
elementi, i quali dimostrerebbero che le spese di trasporto dall'Europa continentale
verso l'Irlanda sono molto più elevate di quelle dal Regno Unito verso l'Irlanda e
comproverebbero quindi l'esistenza di un mercato geografico locale.
- 12.
- Con lettera del 10 giugno 1994, la Pilkington ha comunicato alla Commissione il
proprio dissenso circa le informazioni relative alle spese di trasporto fornite dalla
ricorrente.
- 13.
- Dopo aver raccolto informazioni presso altri fabbricanti di vetro della Comunità,
la Commissione ha inviato alla ricorrente, il 19 luglio 1995, una seconda lettera ai
sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, con la quale essa confermava che il
mercato del prodotto di cui trattasi era quello della vendita del vetro semidoppio
di qualsiasi spessore ai distributori, che il mercato geografico interessato copriva
l'insieme della Comunità e che la Pilkington non vi deteneva una posizione
dominante.
- 14.
- Il 31 agosto 1995, la ricorrente ha presentato, su tale seconda lettera, le proprie
osservazioni, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, con le quali contestava
nuovamente tanto la definizione del mercato geografico e del mercato del prodotto
adottata dalla Commissione quanto la sua valutazione della posizione dominante
detenuta dalla Pilkington.
- 15.
- Tra il 31 ottobre ed il 3 novembre 1995, la Commissione ha assunto informazioni
presso otto importatori di vetro stabiliti in Irlanda, per telefono e per telecopiatrice,
circa i metodi di acquisto di vetro semidoppio di 4 mm.
- 16.
- Il 14 novembre 1995, la Commissione ha inviato richieste d'informazioni,
conformemente all'art. 11 del regolamento n. 17, a società operanti sul mercato
irlandese, compresa la ricorrente e la Pilkington, per ottenere notizie in ordine alla
quantità di vetro semidoppio di 4 mm venduta in Irlanda, gli spessori del vetro
venduto e ai prezzi del trasporto verso la zona di Dublino.
- 17.
- Il 18 dicembre 1995, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente cinque risposte
di società vetrarie che sono state ricevute il 22 dicembre 1995. Il 7 febbraio 1996,la Commissione le ha inviato altre cinque risposte di società vetrarie, che le sono
pervenute il 12 febbraio 1996.
- 18.
- Con decisione 21 febbraio 1996, pervenuta alla ricorrente il 1° marzo 1996, la
Commissione ha definitivamente respinto la denuncia presentata dalla Kish Glass
(pratica IV/34.193 - Kish Glass) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La
Commissione vi conferma la propria precedente posizione, vale a dire che il
mercato del prodotto di cui si tratta è costituito dalla vendita di vetro semidoppio
di qualsiasi spessore ai distributori, che il mercato geografico interessato copre la
Comunità considerata nel suo insieme, o almeno la parte settentrionale della
Comunità, e che la Pilkington non vi detiene una posizione dominante.
Procedimento
- 19.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 maggio 1996,
la Kish Glass ha proposto il presente ricorso.
- 20.
- Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 settembre 1996, la
Pilkington ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni
della convenuta. Con ordinanza 30 giugno 1997 il presidente della Terza Sezione
del Tribunale ha ammesso tale intervento.
- 21.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare
alla trattazione orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia esso ha invitato la
Commissione a rispondere a taluni quesiti scritti, ai quali la Commissione ha
risposto il 22 marzo 1999.
- 22.
- Le parti hanno presentato le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali del
Tribunale all'udienza che si è svolta il 28 aprile 1999.
Conclusioni delle parti
- 23.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione adottata dalla Commissione il 21 febbraio 1996 nella
pratica IV/34.193-Kish Glass;
- condannare la Commissione alle spese.
- 24.
- La convenuta, sostenuta dall'interveniente, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
- 25.
- A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere cinque motivi. Con il primo
motivo, suddiviso in due parti, essa contesta alla Commissione, da un lato, il fatto
di aver violato i suoi diritti della difesa e, dall'altro, di aver violato il principio di
certezza del diritto e di essere incorsa in uno sviamento di potere. Con il suo
secondo motivo, essa contesta alla convenuta il fatto di aver violato le regole di
procedura. Il suo terzo motivo attiene ad una violazione delle forme sostanziali e
del principio di certezza del diritto. Con il suo quarto e con il suo quinto motivo,
essa contesta alla Commissione il fatto di aver commesso un errore manifesto di
valutazione nella determinazione, da un lato, del mercato del prodotto rilevante e,
dall'altro, del mercato geografico.
Sul primo motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente
ed al principio di certezza del diritto, nonché ad uno sviamento di potere
Argomenti delle parti
- 26.
- La ricorrente fa valere, in primo luogo, che la Commissione non le ha accordato
un termine sufficiente che le permettesse di esporre il suo punto di vista, violando
così i suoi diritti della difesa. Essa sostiene, in secondo luogo, che la Commissione,
raccogliendo informazioni con modalità non previste dal regolamento n. 17, è
incorsa in uno sviamento di potere ed ha violato il principio di certezza del diritto.
- Sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente
- 27.
- La ricorrente sottolinea, da un lato, che la Commissione ha domandato alle società
irlandesi, con lettera del 14 novembre 1995, di fornirle informazioni circa la
quantità, le dimensioni e gli spessori del vetro semidoppio venduto sul mercato
irlandese e sui mercati dell'Europa continentale. La ricorrente ha ricevuto, il 22
dicembre 1995 ed il 12 febbraio 1996, copia delle risposte delle società irlandesi,
sulle quali è fondata la decisione impugnata, adottata il 21 febbraio 1996. Il
contenuto delle risposte sarebbe stato tale da corroborare la sua tesi, ma la
Commissione le avrebbe concesso un termine troppo breve (nove giorni) per
commentare l'insieme delle risposte delle società irlandesi, impedendole così di
esercitare i suoi diritti della difesa.
- 28.
- La ricorrente ricorda, d'altro canto, che nella sua giurisprudenza, la Corte digiustizia ha stabilito che la tutela dei diritti della difesa rappresenta un principio
fondamentale che va garantito anche in assenza di norme specifiche, in qualsiasi
procedimento che possa sfociare in un provvedimento sfavorevole ad un soggetto.
Nell'ambito dell'applicazione dei diritti della difesa, la Commissione avrebbe
d'altronde fissato regole che disciplinano l'accesso al fascicolo tanto per il
denunciante quanto per il controinteressato. Inoltre, la giurisprudenza del
Tribunale, tanto in materia di concorrenza quanto in materia di dumping, haprecisato che dal diritto d'accesso al fascicolo deriva implicitamente un diritto di
commentare i documenti che lo compongono.
- 29.
- La Commissione fa valere che i documenti allegati al ricorso dimostrano che, nel
corso dell'istruttoria della sua denuncia, la ricorrente ha ripetutamente avuto
l'opportunità di esporle il proprio punto di vista; in particolare, fra la presentazione
della denuncia e la lettera inviatale il 19 luglio 1995, la ricorrente ha colto, per
nove volte, l'occasione di presentare le proprie osservazioni. Al riguardo, la
Commissione precisa che copie non confidenziali delle risposte della Pilkington e
di quattro importatori irlandesi di vetro sono state inviate alla ricorrente il 18
dicembre 1995, cioè due mesi prima dell'adozione della decisione impugnata; due
di queste quattro imprese figuravano tra i principali tre importatori e le altre due
tra i minori importatori di vetro. Inoltre, copie non confidenziali delle altre cinque
risposte sarebbero state inviate alla ricorrente il 7 febbraio 1996: tali risposte
corroboravano le informazioni da essa ottenute in occasione delle sue inchieste
telefoniche, effettuate tra il 31 ottobre ed il 3 novembre 1995, informazioni che
sono state comunicate alla ricorrente. Quest'ultima avrebbe beneficiato di due
settimane supplementari per presentare le sue osservazioni sulle ultime risposte.
La ricorrente sarebbe stata pienamente informata del suo diritto di far conoscere
il proprio punto di vista sui documenti inseriti nel fascicolo, ai quali essa aveva
accesso, e non era quindi necessario che le venisse rivolto un invito formale in tal
senso.
- Sullo sviamento di potere e sulla violazione del principio di certezza del diritto
- 30.
- La ricorrente rileva che, durante la fase scritta del procedimento, la Commissione
ha spiegato che le richieste di informazioni inviate il 14 novembre 1995 alle
imprese irlandesi erano dirette solo ad ottenere le prove documentali delle risposte
che esse avevano già dato per telecopiatrice e per telefono. Essa fa valere che il
metodo scelto dalla Commissione per ottenere le informazioni di cui aveva bisogno,
cioè per via telefonica e poi per iscritto, non è previsto dall'art. 11, nn. da 2 a 6,
del regolamento n. 17 ed è quindi incompatibile con tali ultime disposizioni. La
Commissione sarebbe così incorsa in uno sviamento di potere ed avrebbe violato
il principio di certezza del diritto.
- 31.
- La Commissione ritiene che l'art. 11 del regolamento n. 17 non escluda la
possibilità di ottenere informazioni oralmente, facendole seguire da richieste di
informazioni ufficiali.
Giudizio del Tribunale
- Sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente
- 32.
- Secondo una giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa in
qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociarein un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto
comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di una normativa specifica.
Tale principio impone che l'impresa interessata sia stata messa in grado, già
durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il suo
punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, delle censure e delle
circostanze allegate dalla Commissione (v., segnatamente, sentenze della Corte 14
febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 29,
12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./Commissione,
Racc. pag. I-565, punto 37; 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione,
Racc. pag. I-2885, punti 39 e 40, e 14 maggio 1998, causa C-48/96 P, Windpark
Groothusen/Commissione, Racc. pag. I-2873, punto 47).
- 33.
- Tuttavia, occorre rilevare che tale principio riguarda i diritti della difesa di persone
nei cui confronti la Commissione conduce le sue indagini. Orbene, come la Corte
ha già fatto osservare, siffatte indagini non costituiscono un procedimento in
contraddittorio fra le imprese interessate, bensì un procedimento instaurato dalla
Commissione d'ufficio o a richiesta, nell'espletamento del suo compito di
provvedere all'osservanza delle norme sulla concorrenza. Ne consegue che le
imprese contro le quali il procedimento viene instaurato e quelle che hanno
presentato una domanda a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, comprovando
l'interesse legittimo a che sia posto fine alla trasgressione denunciata, non sono
nella stessa situazione processuale, e che le seconde non possono valersi dei diritti
della difesa ai sensi della giurisprudenza cui si rifanno (v. in tal senso, sentenza
della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e
Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 19, e sentenza del Tribunale 15
luglio 1994, causa T-17/93, Matra Hachette/Commissione, Racc. pag. II-595, punto
34).
- 34.
- Per quanto riguarda il diritto d'accesso al fascicolo, considerato che esso fa altresì
parte delle garanzie procedurali dirette a tutelare i diritti della difesa, il Tribunale
ha dichiarato, in modo analogo, che il principio della natura pienamente in
contraddittorio del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione quanto
alle norme in materia di concorrenza vigenti per le imprese s'impone solo alle
imprese che possono essere oggetto di sanzioni a seguito di una decisione della
Commissione che accerti una violazione degli artt. 85 o 86 del Trattato CE
(divenuti artt. 81 e 82 CE), nel senso che i diritti dei terzi, quali sanciti dall'art. 19
del regolamento n. 17, sono limitati al diritto di partecipare al procedimento
amministrativo. In particolare, i terzi non possono chiedere di disporre di un diritto
di accesso al fascicolo in possesso della Commissione secondo modalità identiche
a quelle cui possono aver diritto le imprese oggetto di indagini (sentenza Matra
Hachette/Commissione, citata, punto 34).
- 35.
- Per quanto riguarda i diritti della ricorrente nella sua veste di denunciante, il
Tribunale ricorda che, nel caso di specie, il procedimento d'istruzione della
denuncia si è protratto per più di quattro anni e la ricorrente ha avuto occasione
a più riprese di esprimere il suo punto di vista. Per quanto riguarda, in particolare,le ultime cinque risposte delle società irlandesi che sono state comunicate alla
ricorrente, esse non modificavano i punti fondamentali oggetto del procedimento
e, quindi, il fatto che la Commissione abbia concesso a quest'ultima solo nove
giorni, prima dell'adozione della decisione impugnata, per commentare tali risposte,
non le ha impedito di fare utilmente conoscere il suo punto di vista.
- 36.
- Pertanto, non si può sostenere che i diritti della difesa siano stati violati.
- Sullo sviamento di potere e sulla violazione del principio di certezza del diritto
- 37.
- Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in
uno sviamento di potere chiedendo informazioni alle società vetrarie irlandesi per
telefono o per telecopiatrice, sebbene l'art. 11 del regolamento n. 17 prevedesse
che siffatte richieste dovessero essere inviate per iscritto, occorre ricordare in via
preliminare che, secondo una giurisprudenza costante, costituisce uno sviamento
di potere l'adozione, da parte di un'istituzione comunitaria, di un atto allo scopo
esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli
dichiarati (v. sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno
Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 69, e sentenza del Tribunale 15 gennaio
1997, causa T-77/95, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. II-1, punto 116).
- 38.
- Nel caso di specie si deve osservare, da un lato, che l'art. 11 del regolamento n. 17
non impedisce alla Commissione di ottenere informazioni tramite richieste orali
facendole seguire da richieste in debita forma, e, dall'altra, che la ricorrente non
ha fornito la prova che l'assunzione in forma orale di tali informazioni perseguisse
un obiettivo diverso da quello previsto dal detto articolo.
- 39.
- Ne consegue che il primo motivo dev'essere respinto nel suo insieme.
Sul secondo motivo, attinente ad una violazione delle regole di procedura
Argomenti delle parti
- 40.
- La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato le garanzie procedurali
previste dal diritto comunitario inviando alla Pilkington una richiesta d'informazioni
non redatta in maniera obiettiva.
- 41.
- A sostegno della propria tesi, la ricorrente fa osservare che la Commissione ha
inviato alla Pilkington una richiesta d'informazioni il 14 novembre 1995, il giorno
stesso in cui essa ha inviato le richieste d'informazioni alle società irlandesi.
Secondo la richiesta d'informazioni della Commissione: «Nella sua risposta la Kish
conferma che il vetro semidoppio chiaro di 4 mm rappresenta un mercato distinto
in Irlanda [...] la Kish sostiene inoltre che solo la Pilkington è in grado di fornire
le dimensioni richieste dal mercato irlandese. La Commissione ha esaminato tale
punto, che è apparso poco fondato. Cionondimeno, al fine di disporre nel fascicolodi tutti gli elementi necessari per respingere la denuncia, si è reso necessario
formulare una nuova richiesta d'informazioni». Di conseguenza la Commissione
avrebbe fatto sapere alla Pilkington che la domanda era poco fondata, anche se il
problema di cui trattasi non era ancora stato esaminato, dato che essa non aveva
ancora ricevuto le risposte ai quesiti posti con la lettera del 14 novembre 1995. Ne
discende che la Commissione non poteva affatto sapere cosa avrebbe potuto
emergere dalle richieste d'informazione ma, ciononostante, ha dichiarato alla parte
oggetto del procedimento che intendeva respingere la denuncia, domandandole di
fornirle la prova che glielo avrebbe consentito.
- 42.
- La Commissione fa rilevare che l'art. 11, n. 3, del regolamento n. 17 la obbliga a
indicare lo scopo per il quale le informazioni vengono richieste. Essa avrebbe
saputo, nel momento in cui ha scritto tali lettere, che le dichiarazioni della Kish
Glass probabilmente non erano fondate, in quanto aveva già raccolto, per telefono
e per telecopiatrice, le risposte delle imprese alle quali essa stava per rivolgersi per
iscritto. Essa avrebbe quindi preso seriamente in esame, con la diligenza necessaria,
gli argomenti della Kish Glass, ma aveva constatato che erano errati.
- 43.
- Secondo l'interveniente, perché il dovere di imparzialità non venga violato, è
essenziale che la Commissione, nell'ambito delle sue indagini, non pregiudichi il
seguito da dare ad una denuncia; ciò non significa che i funzionari della
Commissione non possano formarsi una prima idea circa i problemi sollevati da
una denuncia. Il dovere di imparzialità imporrebbe che, almeno fino al momento
in cui la denunciante abbia esercitato il suo diritto di presentare osservazioni ai
sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, la Commissione resti disponibile ad ogni
discussione atta a farle cambiare opinione. Ciononostante, non esisterebbe alcun
ostacolo giuridico, qualora i funzionari della Commissione si siano formati un'idea
preliminare, a che quest'ultimi la comunichino all'impresa interessata dall'indagine.
Nel caso di specie, la Commissione aveva già comunicato il proprio punto di vista
alla Kish Glass, con la sua lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63,
secondo la quale non occorreva dare seguito alla sua denuncia. Inoltre, quest'ultima
società aveva già avuto occasione di presentare le proprie osservazioni circa la
posizione della Commissione. Quando ha inviato la richiesta d'informazioni di cui
trattasi, la Commissione avrebbe già avuto una prima opinione e la comunicazione
di quest'ultima alla Pilkington non rappresenterebbe una violazione del principio
di obiettività e di imparzialità.
Giudizio del Tribunale
- 44.
- In primo luogo, si deve ricordare che, ai sensi dell'art 11, n. 3, del regolamento n.
17, qualora invii una richiesta d'informazioni ad un'impresa o ad un'associazione
d'imprese, la Commissione è obbligata ad indicare le basi giuridiche e lo scopo
della richiesta, nonché le sanzioni previste nel caso in cui siano fornite informazioni
inesatte. Di conseguenza, la Commissione aveva l'obbligo di informare la
Pilkington, con la sua lettera del 14 novembre 1995, delle ragioni che la inducevano
a chiederle informazioni supplementari.
- 45.
- In secondo luogo, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante,
qualora la Commissione decida di procedere all'istruzione di una denuncia ad essa
presentata, essa deve farlo, salvo motivazione debitamente circostanziata, con la
cura, la serietà e la sollecitudine necessarie per poter valutare con piena cognizione
di causa gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dai
denuncianti (sentenza del Tribunale 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor
France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 36).
- 46.
- Nel caso di specie, risulta dal fascicolo che l'indagine della Commissione si è svolta
in un periodo di più di quattro anni, durante il quale essa ha raccolto le
osservazioni di un numero rilevante di imprese del settore, le ha esaminate e ha
dato alla denunciante l'opportunità di presentare, a più riprese, tutti gli elementi
che potevano essere presi in considerazione. La Commissione, così facendo, ha
svolto le proprie attività con la cura, la serietà e la sollecitudine necessarie.
Essendosi limitata a fare osservare che la Commissione, nella sua lettera del 14
novembre 1995, aveva considerato che la sua denuncia era «poco fondata» ed
aveva chiesto informazioni supplementari alla Pilkington per «respingerla», la
ricorrente non ha dimostrato il contrario.
- 47.
- Ne consegue che il secondo motivo dev'essere respinto.
Sul terzo motivo, attinente ad una violazione delle forme sostanziali e dal principio
della certezza del diritto
Argomenti delle parti
- 48.
- La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione è viziata sul piano
formale e viola il principio della certezza del diritto.
- 49.
- A tal riguardo, essa fa valere che le decisioni di rigetto delle denunce si presentano
generalmente in forma di lettera motivata, firmata dal membro della Commissione
incaricato della concorrenza. Nella fattispecie, questi avrebbe semplicemente
firmato una lettera confermativa che, dopo aver riassunto il procedimento, avrebbe
respinto la denuncia rinviando, per quanto attiene alla motivazione, ad un
documento separato. Tale documento non conterrebbe alcun elemento (come una
firma o persino iniziali) comprovante che il membro competente della
Commissione l'avesse vistata. Considerato questo modo inusuale di procedere, essa
non disporrebbe quindi di alcun mezzo per stabilire se il membro competente della
Commissione abbia visto o approvato l'argomentazione che motiva il rigetto della
sua denuncia. Si tratterebbe quindi, nel caso di specie, di un problema di forma e
non di un problema di motivazione.
- 50.
- La Commissione fa rilevare, da un lato, che la decisione impugnata non riveste una
forma inusuale, e, dall'altro, che essa rinvia espressamente all'allegato riportante
i motivi per cui essa ha deciso di respingere la denuncia.
Giudizio del Tribunale
- 51.
- Si deve ricordare che la giurisprudenza considera che il riferimento contenuto in
un atto ad un atto distinto deve essere esaminato alla luce dell'art. 190 del Trattato
CE (divenuto art. 253 CE) e non viola l'obbligo di motivazione gravante sulle
istituzioni comunitarie. Nella sua sentenza 12 giugno 1997, causa T-504/93, Tiercé
Ladbroke/Commissione (Racc. pag. II-923, punto 55), il Tribunale ha così
dichiarato che una decisione della Commissione comunicata all'autore della
denuncia all'origine di un'indagine e che fa riferimento ad una lettera inviatagli ai
sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, fa apparire in maniera sufficientemente
chiara i motivi per cui la denuncia è stata respinta, e soddisfa così all'obbligo di
motivazione imposto dall'art. 190 del Trattato. Indipendentemente dal fatto che
l'utilizzazione di tale riferimento venga qualificata come problema di motivazione
o di forma, questa analisi vale, a maggior ragione, qualora venga fatto riferimento
ad un documento allegato ad una decisione e, pertanto, contenuto in quest'ultima.
Inoltre, la ricorrente non ha affatto corroborato i sospetti secondo cui il membro
della Commissione responsabile non avrebbe avuto conoscenza della motivazione
dell'atto impugnato.
- 52.
- Il riferimento sopra menzionato è sufficiente per soddisfare alle esigenze di
certezza del diritto perseguite dal diritto comunitario.
- 53.
- Ne consegue che anche il terzo motivo dev'essere respinto.
Sul quarto motivo, attinente ad un errore manifesto di valutazione nella definizione
del mercato del prodotto interessato
Argomenti delle parti
- 54.
- La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di
valutazione definendo, al punto 19 della decisione impugnata, il mercato del
prodotto interessato non come quello del vetro semidoppio di 4 mm, bensì come
quello del vetro semidoppio grezzo o non lavorato di qualsiasi spessore venduto ai
distributori, data l'identità dei protagonisti di tale mercato, tanto dal lato
dell'offerta, quanto da quello della domanda, per tutti gli spessori di vetro. Qualora
prodotti di dimensioni e di tipi diversi non siano intercambiabili dal punto di vista
dell'utilizzatore, non basterebbe ricercare se i protagonisti del mercato siano gli
stessi, bensì occorrerebbe, come ha fatto la Corte nella sua sentenza 9 novembre
1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461), prendere in
considerazione anche le condizioni concorrenziali e la struttura dell'offerta e della
domanda sul mercato.
- 55.
- La ricorrente osserva, per quanto riguarda le condizioni concorrenziali, che, dato
che una percentuale rilevante del mercato è, di fatto, riservata ad un solo
fabbricante, i produttori che non vendono lastre di vetro delle dimensioni
britanniche (2 440 mm x 1 220 mm) non sono probabilmente competitivi sul restodel mercato e possono così decidere di non sfruttarlo e di non tentare di sostenervi
il peso della concorrenza. Ciò avrebbe ripercussioni rilevanti sulle condizioni
concorrenziali sul resto del mercato e sarebbe confermato dal fatto che la quota
maggiore del mercato (84%) del vetro semidoppio di 4 mm è detenuta dalla
Pilkington. A tal riguardo, essa sottolinea che, per quanto di sua conoscenza, la
Pilkington è il solo produttore di vetro semidoppio di 4 mm che utilizzi pannelli di
determinate dimensioni, sui quali il vetro viene raffreddato («lehr-beds»), che le
permettono di adeguare senza sprechi il vetro alle dimensioni britanniche. Essa
crede di sapere che gli altri produttori, che fabbricano vetro continentale,
impiegano «lehr-beds» che consentono loro di fabbricare solo lastre di formato
continentale (3 210 mm x 2 250 mm). Infine, è verosimile che, sul mercato
irlandese, solo due distributori siano in possesso dell'attrezzatura necessaria per
ridurre le dimensioni continentali alle dimensioni britanniche e che, per giunta, uno
dei due si rifornisca nella misura del 30 % dalla Pilkington per il suo fabbisogno
in dimensioni britanniche.
- 56.
- Essa sostiene, d'altro canto, per quanto riguarda la struttura dell'offerta, che, come
sarebbe stato confermato dalle risposte delle società irlandesi, poiché più del 27%
del vetro semidoppio di 4 mm venduto in Irlanda è in formato britannico, la
Pilkington occuperebbe una posizione di quasi-monopolio per il formato di cui
trattasi (95% delle vendite) e, per giunta, detiene l'84% del mercato irlandese del
vetro semidoppio di 4 mm. L'offerta sul mercato del vetro semidoppio sarebbe di
conseguenza viziata: a causa di questa struttura del mercato, i clienti che comprano
lastre di formato britannico sarebbero costretti a trattare, per tutti i formati, con
tale produttore, che è in grado di soddisfare le altre loro esigenze di vetro
semidoppio di 4 mm.
- 57.
- Essa asserisce, inoltre, che il vetro semidoppio di 4 mm dev'essere considerato
come il mercato del prodotto interessato, poiché tale prodotto non può essere
sostituito da vetro semidoppio di diverso spessore: l'elasticità incrociata tra la
domanda di vetro semidoppio di 4 mm e quella di vetro di diverso spessore è pari
a zero; gli aumenti di prezzo del vetro semidoppio di 4 mm non hanno
probabilmente alcun effetto sulla domanda di altri prodotti di vetro semidoppio.
A tal riguardo, malgrado una fluttuazione rilevante, in Irlanda, del prezzo del vetro
semidoppio di 4 mm, la domanda degli altri prodotti di vetro semidoppio è rimasta
costante.Risulterebbe tanto dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale,
quanto dalle decisioni della Commissione [decisione della Commissione 22
dicembre 1987, 88/138/CEE, relativa ad una procedura in applicazione dell'articolo
86 del trattato CEE (IV/30.787-31.488 - Eurofix-Bauco contro Hilti) (GU 1988, L
65, pag. 19); decisione della Commissione 24 luglio 1991, 92/163/CEE, relativa ad
un procedimento a norma dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/31.043 - Tetra Pak
II) (GU 1992 L 72, pag. 1); sentenza della Corte 2 marzo 1994, causa C-53/92 P,
Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1991,
causa T-30/89, Racc. pag. II-1439, e 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra
Pak/Commissione, Racc. pag. II-755], che esiste un mercato del prodottointeressato qualora l'elasticità incrociata della domanda tra prodotti che possono
essere considerati intercambiabili sia debole: ne deriverebbe che il mercato di un
prodotto è, a maggior ragione, distinto da un altro quando l'elasticità incrociata è
pari a zero.
- 58.
- Essa aggiunge, infine, che dal fatto che uno dei quattro centri di produzione della
Pilkington è specializzato nella fabbricazione di vetro semidoppio di 4 mm si può
dedurre che non è possibile convertire rapidamente la produzione per spessori
diversi.
- 59.
- La Commissione sostiene che, nella citata sentenza Michelin/Commissione, la Corte
ha dichiarato che prodotti di tipi e dimensioni diversi, non intercambiabili dal punto
di vista dellutente, possono malgrado ciò essere considerati parte di un solo
mercato qualora siano tecnicamente simili o complementari e siano forniti
attraverso rivenditori che devono soddisfare una domanda riguardante lintera
gamma dei prodotti. Ciò si applicherebbe al mercato del vetro semidoppio grezzo,
mercato sul quale i protagonisti, dal lato dell'offerta e da quello della domanda,
sono, nella prima fase della distribuzione, gli stessi per tutti gli spessori di vetro.
Essa fa valere che la ricorrente non ha comprovato la sua asserzione secondo la
quale le condizioni di concorrenza sono viziate qualora, da un lato, una percentuale
significativa del mercato sia effettivamente detenuta da un produttore e, dall'altro,
i produttori che non vendono lastre di vetro semidoppio di 4 mm di formato
britannico hanno poche possibilità di essere concorrenziali sul resto del mercato e
possono decidere di non porsi in concorrenza su quest'ultima parte del mercato.
- 60.
- Essa ribatte, in ordine alle asserzioni della ricorrente circa la struttura dell'offerta
secondo le quali una posizione di quasi monopolio sulla parte del mercato del vetro
semidoppio venduto in dimensioni britanniche conferisce alla Pilkington un
vantaggio insormontabile sulla totalità del mercato, che il vetro di un certo spessore
venduto in determinate dimensioni può essere sostituito da vetro dello stesso
spessore venduto in altre dimensioni, dato che tutti i grossisti sono in grado di
ritagliare formati maggiori per ottenere il formato richiesto dai trasformatori e dagli
utilizzatori finali. Il vetro semidoppio di dimensioni britanniche sarebbe utilizzato
esattamente agli stessi fini economici del vetro semidoppio di dimensioni
continentali.
- 61.
- Essa rileva infine che la ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno della
propria asserzione secondo cui il comportamento del mercato del vetro semidoppio
di 4 mm in Irlanda, a causa della sua pretesa specificità, è indipendente da quello
dei mercati di altri spessori di vetro. In realtà, la produzione del vetro sarebbe
quasi identica tecnicamente per tutti gli spessori, e la linea produttiva potrebbe
essere rapidamente adeguata, senza costi eccessivi, per passare da uno spessore ad
un altro.
Giudizio del Tribunale
- 62.
- Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini della
valutazione della posizione, eventualmente dominante, di un'impresa su un mercato
determinato, le possibilità di concorrenza vanno valutate nellambito del mercato
comprendente tutti i prodotti che, in ragione delle loro caratteristiche, sono
particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente
intercambiabili con altri prodotti (v., in particolare, sentenze della Corte 11
dicembre 1980, causa 31/80, LOréal, Racc. pag. 3775, punto 25, e
Michelin/Commissione, citata, punto 37). D'altronde, secondo la stessa
giurisprudenza (citata sentenza Michelin/Commissione, punto 44), la mancanza di
intercambiabilità tra vari tipi e dimensioni di un prodotto dal punto di vista delle
esigenze specifiche dellutilizzatore non consente di ritenere che esista, per
ciascuno di tali tipi e ciascuna di tali dimensioni, un mercato distinto ai fini
dellaccertamento dellesistenza della posizione dominante. Inoltre, dato che la
determinazione del mercato di cui trattasi serve a valutare se limpresa interessata
sia in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva e di tenere
comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei
consumatori, non ci si può, a tale scopo, limitare allesame delle sole caratteristiche
obiettive dei prodotti di cui trattasi, ma bisogna anche prendere in considerazione
le condizioni di concorrenza e la struttura della domanda e dellofferta sul mercato
(sentenza Michelin/Commissione, citata, punto 37).
- 63.
- Nel caso di specie, il Tribunale deve esaminare se le condizioni di concorrenza e
la struttura dell'offerta sul mercato del vetro semidoppio ostassero a che la
Commissione, fondandosi sulla citata sentenza Michelin/Commissione, potesse
sostenere che, anche se il vetro di spessori diversi non è intercambiabile per gli
utilizzatori finali, il mercato del prodotto interessato dev'essere considerato come
quello del vetro semidoppio grezzo di qualsiasi spessore, poiché i distributori
devono rispondere ad una domanda che copre l'intera gamma di prodotti.
- 64.
- In via preliminare, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante,
se il giudice comunitario esercita, in via generale, un sindacato pieno sulla
sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle norme sulla concorrenza, il
sindacato che esso esercita sulle valutazioni economiche complesse operate dalla
Commissione deve tuttavia necessariamente limitarsi alla verifica dell'osservanza
delle regole di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti,
dell'insussistenza d'errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
- 65.
- La ricorrente sostiene che il fatto che i produttori continentali non producano vetro
delle dimensioni britanniche impedisce loro di affrontare efficacemente la
concorrenza della Pilkington. A tal riguardo, si deve rilevare che la Commissione,
al punto 15 della decisione impugnata, ha preso in esame tale problema ed è giunta
ad una conclusione opposta a quella della ricorrente. Sulla base delle informazioni
fornite da nove importatori irlandesi, essa ha rilevato che i grossisti non avevano
una netta preferenza per il formato britannico, e ciò in quanto sono in grado di
tagliare - senza troppi sprechi - il vetro di formato continentale per ricavarne vetroin formato britannico. Durante il procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente
si è limitata a sostenere al riguardo che, per quanto di sua conoscenza, la
Pilkington era il solo produttore di vetro semidoppio di 4 mm in grado di adeguare
il vetro alle dimensioni britanniche senza sprechi, che essa riteneva di sapere che
gli altri produttori impiegavano «lehr-beds» tali da consentire loro di fabbricare
soltanto lastre di formati diversi e che era verosimile che i grossisti non fossero ingrado di tagliare senza sprechi le lastre continentali. Ora, non soltanto la ricorrente
non apporta alcuna prova a sostegno della propria tesi, ma essa non fornisce alcun
elemento atto ad infirmare la valutazione operata nel caso di specie dalla
Commissione, valutazione fondata su informazioni raccolte direttamente presso
operatori sul mercato.
- 66.
- La ricorrente fa altresì valere, in sostanza, che, considerata la posizione di quasi-monopolio della Pilkington nel settore del vetro di formato britannico di 4 mm,
quest'ultima mantiene relazioni commerciali privilegiate con gli importatori di vetro.
Inoltre, essa sostiene che il vetro di 4 mm non può essere sostituito da vetro
semidoppio di spessore diverso.
- 67.
- Occorre al riguardo rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che l'eventuale
preferenza degli importatori per i prodotti della Pilkington non fosse la
manifestazione del loro interesse economico o dell'esercizio, da parte degli
importatori stessi, della loro libertà contrattuale. Di conseguenza, una siffatta
preferenza non può essere interpretata come indizio di un'alterazione della
struttura dell'offerta sul mercato. Si deve rilevare, inoltre, che dai dati contenuti
nelle risposte delle società irlandesi, dati non contestati dalla ricorrente, risulta che
le vendite in Irlanda di vetro semidoppio di 4 mm di formato britannico
rappresentano circa il 27% del mercato. Ora, anche ammettendo che la Pilkington
detenga una posizione di quasi monopolio nel settore del vetro di 4 mm di formato
britannico, tale percentuale non è manifestamente sufficiente, di per sé, per
asserire, come fa la ricorrente, che la maggior parte degli acquisti di vetro
semidoppio di 4 mm in Irlanda è condizionata dalla Pilkington. Infatti, il 73% circa
della domanda di tale prodotto è costituito da acquisti di vetro di formato
continentale, che non possono essere influenzati dalla Pilkington.
- 68.
- Infine, al punto 18 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che la
produzione di vetro di 4 mm è, da un punto di vista tecnico, virtualmente identica
alla produzione di vetro di altro spessore e che i fabbricanti di vetro possono
convertire rapidamente la propria produzione senza costi eccessivi. Al riguardo,
deve osservarsi che la circostanza che uno dei quattro centri di produzione della
Pilkington sia specializzato nella fabbricazione di un certo tipo di vetro non implica
che i procedimenti tecnici di fabbricazione del vetro siano diversi e non dimostra
che un operatore economico che disponga di un solo centro di produzione non sia
in grado di convertire rapidamente la propria produzione, di modo che neanche
l'argomento della ricorrente relativo alla mancanza di elasticità dell'offerta del
vetro di 4 mm e del vetro di diverso spessore può essere accolto.
- 69.
- Il Tribunale considera quindi che la ricorrente non ha dimostrato che la posizione
della Commissione espressa al punto 19 della decisione impugnata, secondo la
quale il mercato del prodotto interessato è quello del vetro di qualsiasi spessore,
fosse viziata da errore manifesto di valutazione. Ne consegue che tale argomento
non può essere accolto dal Tribunale.
- 70.
- Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto.
Sul quinto motivo, attinente ad un errore manifesto di valutazione del mercato
geografico
Argomenti della ricorrente
- 71.
- La ricorrente sottolinea che, sebbene la Commissione ammetta che talune
caratteristiche del mercato del vetro semidoppio in Irlanda lo differenziano
quest'ultimo dal mercato dell'Europa continentale (cioè la mancanza di impianti
di produzione ed il fatto che tutto il vetro semidoppio venga trasportato via mare),
essa ha considerato, al punto 23 della decisione impugnata, che l'analisi dei costi
di trasporto e del livello dei prezzi del vetro nelle diverse parti della Comunità
conduceva alla conclusione che il mercato geografico interessato era la Comunità,
o la parte settentrionale della Comunità. La Commissione avrebbe commesso un
errore manifesto di valutazione in quanto avrebbe dovuto considerare che il
mercato interessato era costituito dall'Irlanda, o dall'Irlanda e dal Regno Unito.
- 72.
- Essa muove, in sostanza, tre censure nei confronti della definizione del mercato
geografico adottata nella decisione impugnata.
- Sulla prima censura
- 73.
- Il criterio che la Commissione avrebbe applicato per definire il mercato geografico
interessato non sarebbe conforme a quello definito dalla Corte nella sua sentenza
14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione (Racc. pag. 207).
Infatti, invece di determinare il mercato del vetro prendendo semplicemente in
esame i costi di trasporto verso l'Irlanda, essa avrebbe dovuto determinare la zona
nella quale altre condizioni obiettive di concorrenza, relativamente al prodotto di
cui trattasi sono analoghe per tutti gli operatori economici: l'applicazione di tale
criterio avrebbe dovuto indurla a concludere che il mercato geografico rilevante era
l'Irlanda (o l'Irlanda ed il Regno Unito). La determinazione dell'Irlanda come
mercato geografico rilevante troverebbe un sostegno nel fatto che, in tale Paese,
gli esportatori continentali non hanno alcun peso concorrenziale per quanto attiene
alle vendite del vetro semidoppio di 4 mm, poiché la loro quota di mercato
complessiva è pari al 16% circa, mentre quella della Pilkington è dell'84%.
- Sulla seconda censura
- 74.
- La Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel
constatare che due produttori dell'Europa settentrionale avevano spese di trasporto
verso l'Irlanda superiori del 7-8% circa rispetto a quelle della Pilkington, mentre
un produttore di questa parte dell'Europa sopportava costi più contenuti di quelli
della Pilkington per uno stesso trasporto. Al riguardo, risulterebbe da un'analisi
contenuta nella lettera inviata alla Commissione il 24 maggio 1994 che i costi di
trasporto marittimo e terrestre, verso l'Irlanda, dei produttori continentali sono in
realtà molto più alti di quelli della Pilkington: il vetro fabbricato da un produttore
continentale dovrebbe percorrere, su strada e via mare, una distanza maggiore e
non beneficerebbe di sconti rilevanti sul trasporto stradale e marittimo di cui
potrebbe beneficiare la Pilkington.
- 75.
- A questo proposito, l'orientamento che ha condotto a tale analisi sarebbe conforme
a quello seguito dalla Commissione in alcune sue decisioni [decisione della
Commissione 21 dicembre 1993, 94/359/CE, che dichiara la compatibilità con il
mercato comune di una concentrazione (caso n. IV/M.358 - Pilkington-Techint/SIV)
(GU 1994, L 158 pag. 24, in prosieguo: la «decisione Pilkington-Techint/SIV»),
nella quale è stato accertato che il vetro semidoppio grezzo è un prodotto
voluminoso e pesante, il cui trasporto su lunghe distanze è costoso; decisione della
Commissione 7 dicembre 1988, 89/93/CEE, relativa ad un procedimento a norma
degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (IV/31.906, vetro piano) (GU 1989, L 33,
pag. 44, in prosieguo: la «decisione Vetro piano», nella quale l'ubicazione
geografica degli impianti di produzione è stata considerata come un fattore vitale
per quanto riguarda il trasporto del vetro piano); decisione della Commissione 5
dicembre 1988, 89/22/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 86 del
trattato CEE (IV/31.900, BPB Industries plc) (GU 1989, L 10, pag. 50, in
prosieguo: la «decisione BPB»), nella quale è stato considerato impossibile, a causa
delle spese di trasporto e dei vantaggi derivanti dall'installazione degli impianti di
produzione nelle vicinanze degli sbocchi commerciali, rifornire i mercati britannici
o irlandesi in condizioni di redditività, su vasta scala e per lunghi periodi a partire
dall'estero].
- 76.
- Inoltre, il ruolo dei costi di trasporto nella determinazione del mercato geografico
interessato sarebbe confermato dalle risposte delle società irlandesi, da cui risulta
che le società vetrarie aventi sede nella zona di Dublino (nei pressi dello
stabilimento della Pilkington) o in località facilmente accessibili via terra da
Dublino (città di Galway) si riforniscono quasi completamente dalla Pilkington
(98%), mentre le società più distanti (aventi sede nelle città di Tipperary, Limerick
e Wexford) comprano da quest'ultima quantitativi di vetro inferiori (rispettivamente
77%, 62% e 66%).
- Sulla terza censura
- 77.
- Un'analisi dei prezzi fob (franco a bordo) e cif (costo e nolo) del vetro semidoppio
di 4 mm proveniente dal Regno Unito verso gli altri Stati membri, dal 1990 al 1992,
dimostra che il mercato irlandese non presenta caratteristiche comuni agli altrimercati europei e che costituisce un mercato autonomo; secondo tale analisi, la
media dei prezzi cif verso l'Irlanda, per il periodo considerato, era di 470 ecu a
tonnellata; verso i Paesi dell'Europa settentrionale (Germania, Paesi Bassi, Belgio
e Lussemburgo), essa oscillava tra i 500 e i 540 ecu a tonnellata e, verso i Paesi
dell'Europa meridionale (Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Grecia), essa
oscillava tra i 330 ed i 430 ecu a tonnellata; d'altro canto, la media dei prezzi fob
verso l'Irlanda, per il periodo considerato, era di 370 ecu a tonnellata, verso i Paesi
dell'Europa settentrionale oscillava tra i 300 ed i 330 ecu a tonnellata, e verso i
Paesi dell'Europa meridionale oscillava tra i 300 ed i 370 ecu a tonnellata.
Argomenti della Commissione
- Sulla prima censura
- 78.
- La Commissione nega di non aver applicato il criterio definito dalla Corte nella sua
citata sentenza United Brands/Commissione, e ricorda che, al punto 24 della
decisione impugnata, essa ha sostenuto che la zona in relazione alla quale deve
essere accertata l'esistenza di una posizione dominante è quella in cui «le
condizioni obiettive di concorrenza del prodotto di cui trattasi devono essere
analoghe per tutti gli operatori economici»: sulla base di tale criterio, essa ha
constatato che i costi di trasporto non isolavano l'Irlanda dal mercato continentale.
- Sulla seconda censura
- 79.
- Essa ribadisce che le conclusioni tratte dalla sua analisi sui costi di trasporto sono
corrette; sulla base delle informazioni fornite in risposta alle sue lettere fondate
sull'art. 11 del regolamento n. 17 dai produttori interessati essa ha constatato che
i costi di un produttore dell'Europa settentrionale erano leggermente inferiori a
quelli della Pilkington, mentre altri due produttori dovevano sopportare costi,
espressi in proporzione al valore del carico, che superavano solo del 7-8%, al
massimo, quelli della Pilkington. Essa ha persino accertato che i produttori
dell'Europa meridionale dovevano sopportare costi sensibilmente superiori al valore
del carico. Considerato che il costo supplementare tollerato da un fabbricante per
il trasporto fino ai confini del suo mercato nazionale era dell'ordine del 10% del
valore del prodotto, essa ha concluso che i costi di trasporto dei produttori
dell'Europa settentrionale verso l'Irlanda rientravano nei limiti di quanto essi
tolleravano sui loro mercati nazionali. Inoltre, dato che la ricorrente non ha
apportato alcun elemento che consenta di ritenere che le informazioni ottenute in
risposta alla lettera inviata ad un certo numero di imprese neutrali, ai sensi dell'art.
11 del regolamento n. 17, fossero erronee, essa afferma di non essere convinta della
non affidabilità delle informazioni a lei pervenute.
- Sulla terza censura
- 80.
- La Commissione ricorda che le informazioni sui prezzi, sulla base delle quali essa
ha adottato la decisione impugnata, sono state raccolte direttamente presso i
produttori mentre le cifre indicate dalla ricorrente erano dubbie: nel corso della sua
indagine, essa ha ottenuto una suddivisione dettagliata dei prezzi della Pilkington
e questi erano senza alcuna relazione rispetto a quelli presentati dalla ricorrente.
Per il periodo 1990-1992, il prezzo medio praticato in Irlanda dalla Pilkington
sarebbe molto simile a quello praticato in ciascuno dei Paesi dell'Europa
settentrionale. Essa aggiunge che i prezzi fob e cif, utilizzati dalla ricorrente, non
costituiscono un indice affidabile; il termine fob si riferisce ai prezzi del prodotto
caricato a bordo e non comprende alcuna spesa di trasporto successivo, mentre il
vetro semidoppio è venduto sulla base di un prezzo «all'arrivo», nel quale il costo
del trasporto è sopportato dal produttore. Le cifre cif non indicano prezzi reali del
mercato, in quanto non tengono conto degli sconti concessi.
Giudizio del Tribunale
- Sulla prima censura
- 81.
- Nella sua citata sentenza United Brands/Commissione, la Corte ha affermato che
ai sensi dell'art. 86 del Trattato, le possibilità di concorrenza vanno esaminate in
funzione delle caratteristiche del prodotto di cui trattasi e in relazione ad una zona
geografica ben definita, nella quale il prodotto è in commercio e in cui le
condizioni di concorrenza sono abbastanza omogenee da consentire di valutare
l'effetto della potenza economica dell'impresa in questione (punto 11). D'altra
parte, nella stessa sentenza, la Corte, per verificare se, nel caso di specie, le
condizioni di concorrenza fossero abbastanza omogenee, ha fatto riferimento
soprattutto ai costi di trasporto, considerando che, qualora non ostacolino la
distribuzione dei prodotti, tali costi costituiscono un elemento unificatore del
mercato in questione (sentenza United Brands/Commissione, citata, punti 55 e 56).
- 82.
- Ne consegue che, nella fattispecie, la determinazione del mercato geografico
interessato, considerati in particolare i costi di trasporto del vetro dei produttori
continentali, è giustificata. Si deve inoltre rilevare che, per accertare le condizioni
di concorrenza sui mercati europei, la Commissione, nella decisione impugnata, non
ha preso in esame soltanto i costi sopra menzionati, ma ha altresì verificato che il
volume esportato in Irlanda dai produttori continentali, era stato, tra il 1988 ed il
1994, circa un terzo del volume del vetro semidoppio richiesto in tale Paese, che
le differenze tra i prezzi del vetro praticati in Irlanda e quelli praticati in altri
cinque Paesi europei dai cinque maggiori produttori continentali non indicavano
l'esistenza di mercati separati e che l'esistenza di barriere all'ingresso nel mercato
irlandese, di natura tecnica o normativa, poteva essere esclusa. Occorre infine
rilevare che, se la ricorrente nega la corretta applicazione dei criteri derivanti dalla
citata sentenza United Brands/Commissione, essa non indica il modo in cuioccorrerebbe applicarli per delimitare il mercato geografico considerando
l'incidenza dei prezzi del trasporto sulle condizioni di concorrenza.
- 83.
- Da quanto precede risulta che la prima censura dev'essere respinta.
- Sulla seconda censura
- 84.
- Per quanto riguarda la censura relativa all'esattezza dell'analisi dei costi di
trasporto svolta dalla Commissione, si deve rilevare che essa tiene conto delle
informazioni fornite dagli operatori del settore in occasione dell'indagine
riguardante la concentrazione Pilkington-Techint/SIV e della decisione adottata in
seguito a tale indagine. In tale decisione, la Commissione fa osservare che:
1) circa l'80-90 % della produzione di vetro di uno stabilimento è venduta in un
raggio di 500 km; tale distanza viene a volte superata e può giungere fino a 1 000
km, oltre i quali il costo del trasporto diventa proibitivo, cioè non concorrenziale;
2) un'impresa produttrice di vetro si trova in concorrenza, sulla sua area naturale
di fornitura del raggio di 500 km, con le altre imprese le cui aree di fornitura si
sovrappongono alla sua; 3) dato che ognuna di queste ultime imprese ha il suo
proprio ulteriore raggio di fornitura, la concorrenza di un'impresa rispetto a quelle
che si trovano nel suo raggio tende ad estendersi alle aree naturali di fornitura
delle stesse; 4) di conseguenza, è appropriato considerare la Comunità nel suo
insieme come il mercato geografico di riferimento.
- 85.
- Occorre verificare, innanzi tutto, che l'argomentazione esposta dalla Commissione
nella decisione impugnata per definire il mercato geografico interessato non sia
contraddittoria; è infatti emerso in corso d'udienza che, in diversi punti della
decisione impugnata, la Commissione rinviava alla propria decisione Pilkington-Techint/SIV, il cui punto 16 sembra mancare di coerenza nei confronti del punto
33 della decisione impugnata. A tal riguardo, occorre ricordare che una
contraddizione nella motivazione di una decisione integra inosservanza dell'obbligo
ex art. 190 del Trattato tale da inficiare la validità dell'atto di cui trattasi qualora
risulti che a causa di tale contraddizione il destinatario dell'atto non è in grado di
conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e che
pertanto il dispositivo dell'atto è in tutto o in parte privo di qualsiasi fondamento
giuridico (v., in particolare, la sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T-5/93, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. II-185, punto 42).
- 86.
- Al punto 16 della motivazione della decisione Pilkington-Techint/SIV, la
Commissione afferma che il vetro semidoppio grezzo è un prodotto voluminoso e
pesante, le cui «spese di trasporto a grande distanza sono rilevanti: ad esempio il
costo del trasporto su strada a una distanza di 500 km varia dal 7,5 % al 10 % del
prezzo di vendita». Al punto 33 della decisione impugnata, la Commissione afferma
che i costi di trasporto verso il confine della sua area naturale di fornitura
(«domestic market») superano del 10% circa del valore del prodotto quelli
sostenuti in prossimità dello stabilimento.
- 87.
- Dopo accurato esame di queste due decisioni si deve osservare che, in primo luogo,
la decisione impugnata rinvia alla decisione Pilkington-Techint/SIV senza farespecificatamente riferimento alle percentuali menzionate tra parentesi al punto 16
della motivazione di quest'ultima, e, in secondo luogo, che le percentuali
menzionate al detto punto 16 della motivazione vi sono indicate a titolo
esemplificativo e la loro importanza è assorbita dalle conclusioni alle quali giunge
la Commissione nella stessa decisione, conclusioni esattamente corrispondenti a
quelle alle quali essa è giunta nella decisione impugnata, constatando che sembra
appropriato considerare la Comunità nel suo insieme come mercato geografico di
riferimento e, in terzo luogo, la vera motivazione della determinazione del mercato
geografico di riferimento contenuta nella decisione Pilkington-Techint/SIV si trova
al punto 16 della sua motivazione, primo capoverso, in cui è precisato che «dato
il fatto che le diverse zone naturali di fornitura si sovrappongono in misura diversa,
con effetti che si possono trasmettere da una zona all'altra, sembra giusto
considerare la Comunità nel suo insieme come il mercato geografico di
riferimento».
- 88.
- Occorre osservare che la Commissione non si contraddice affatto in quanto, da un
lato, ha delimitato, nella sua decisione Pilkington-Techint/SIV, il mercato geografico
di riferimento basandosi, essenzialmente, sulla nozione di area geografica naturale
di fornitura per un determinato impianto di produzione di vetro semidoppio, area
rappresentata da cerchi concentrici il cui raggio è determinato dal relativo costo del
trasporto, e, dall'altro, è pervenuta alla stessa delimitazione nella decisione
impugnata, dopo aver constatato che i costi di trasporto ammissibili per un
produttore nell'area naturale di fornitura del suo stabilimento superano, del 10%
circa del valore del prodotto, quelli che egli sostiene nell'area di prossimità del
detto stabilimento. Le nozioni di area naturale di fornitura e di area di prossimità
dello stabilimento, a partire dalle quali la Commissione ha considerato che i costi
di trasporto non superavano il 10%, sono, infatti, coerenti. I due concetti
consentono di giungere a determinare il mercato geografico di riferimento per
un'impresa sulla base del costo del trasporto misurando quest'ultimo non a partire
dal suo stabilimento, ma da una serie di punti situati all'estremità di un cerchio o
di una serie di cerchi situati intorno ad essa e che determinano la sua area naturale
di fornitura o l'area che si trova in posizione di prossimità rispetto ad essa.
- 89.
- Ne consegue che, contrariamente a ciò che sembra risultare dall'udienza, la
decisione impugnata non è viziata da contraddizione nella misura in cui il suo
punto 33 fa riferimento alla decisione Pilkington-Techint/SIV.
- 90.
- La ricorrente, dal canto suo, non contesta, di per sé, i criteri che la Commissione
ha impiegato per definire l'area naturale di fornitura («domestic market»), sulla
base dei quali è stata fondata la decisione impugnata. Contestando alla
Commissione un errore manifesto di valutazione per quanto attiene alla
determinazione del mercato geografico interessato, essa contesta solo l'affidabilità
delle risposte dei produttori di vetro sulle quali si fonda la detta valutazione.
- 91.
- Il Tribunale ricorda, al riguardo, che le imprese terze interrogate conformemente
all'art. 11 del regolamento n. 17 possono essere sanzionate in caso di informazioniinesatte, per cui non si può ritenere, in linea di principio, che esse non forniscano
informazioni precise ed affidabili, salvo apportare la prova contraria. La ricorrente
non può pretendere di negare qualsiasi valore ai dati forniti in tali risposte
riferendosi semplicemente all'analisi dei costi di trasporto che essa aveva proposto
durante il procedimento amministrativo, nella sua lettera del 24 maggio 1994, e che
non è stata accolta dalla Commissione nella decisione impugnata.
- 92.
- Infatti, nella sua lettera del 24 maggio 1994, la ricorrente si riferisce alla relazione
richiesta dal Dublin Port and Docks Board alla Dublin City University Business
School (in prosieguo: il «Dublin Port Report») sui costi di trasporto nel porto di
Dublino. Per quanto attiene ai vantaggi sui costi di trasporto di cui la Pilkington
godrebbe, la ricorrente si basa su dati che non sono riferiti specificatamente alla
Pilkington, ma semplicemente ricondotti alla sua attività commerciale presunta. Ad
esempio, alla pagina 4 della sua lettera, essa asserisce: «[la Pilkington] non è tenuta
a ricorrere a navi particolari e si serve, di conseguenza, di quelle che consentono
i costi minori. I libri del porto di Dublino (pagine 172-173) indicano che possono
essere consentiti sconti dal 15% al 18%, a seconda del volume o delle unità
garantite. Dato che la Pilkington importa grossi quantitativi di vetro diretti al
mercato irlandese (e possiede uffici a Dublino), essa è in grado di ottenere gli
sconti più rilevanti. D'altronde, lo sconto del 18% viene accordato per i trasporti
diurni, mentre quello del 15% rappresenta il massimo per i trasporti notturni. A
causa della vicinanza di Liverpool, la Pilkington ha la possibilità di usufruire dello
sconto massimo, vale a dire del 18%. Infine, la Kish ritiene che la Pilkington possa
inviare fino a circa 40 unità alla settimana e usufruisca di uno status di cliente
privilegiato pagando le tariffe più basse, specie se lo spazio è riservato in blocco».
D'altra parte, la ricorrente, in tale lettera non ha citato cifre precise riguardanti i
costi dei trasporti internazionali, e, sempre alla pagina 4 di tale lettera, essa
precisa: «Dai libri del porto di Dublino non risulta la percentuale dei 20 contenitori
aperti esistenti, ma essa è sicuramente molto bassa, poiché solo due linee marittime
propongono tale tipo particolare di trasporto [...]».
- 93.
- L'argomento che la ricorrente basa sull'entità dei costi di trasporto, che risulterebbe
dalle risposte delle società vetrarie irlandesi, non è sufficiente per dimostrare che
il mercato geografico interessato è costituito dal solo territorio irlandese. Il fatto
che le società vetrarie con sede nella regione di Dublino ed in Galway si
riforniscano, per la quasi totalità del loro fabbisogno, presso la Pilkington, indica
solo che, considerati i costi di trasporto, quest'ultima ha un vantaggio competitivo
nell'area geografica vicina alla sua fabbrica, ma un siffatto vantaggio deve essere
ritenuto comune alla maggior parte dei mercati. Inoltre, come rilevato dalla
ricorrente stessa, numerose altre società irlandesi acquistano quantitativi rilevanti
di vetro dai produttori continentali. Al riguardo, occorre osservare che la società
avente sede a Limerick, che, rispetto a Dublino, è situata ad una distanza analoga
a quella di Galway, acquista dalla Pilkington solo il 62% del suo fabbisogno di
vetro. E' quindi evidente che i dati relativi alle importazioni di vetro ricavati dallerisposte delle società irlandesi non consentono di dedurre, come fa la ricorrente,
che il mercato irlandese è distinto da quello dell'Europa del Nord.
- 94.
- Infine, il Tribunale constata che l'argomento della ricorrente non trova alcun
sostegno nelle decisioni da essa fatte valere. Così, ed in primo luogo, se dal punto
77 della motivazione della decisione Vetro piano risulta che il costo del trasporto
del vetro è un fattore molto importante per la commercializzazione al di là delle
frontiere nazionali e che la parte della produzione destinata all'esportazione é
limitata rispetto ai quantitativi destinati al mercato interno, ciò non implica che
l'analisi dei costi effettuata nella decisione impugnata sia errata. In secondo luogo,
la situazione del mercato dei pannelli in gesso cartonato, nel caso che ha dato
luogo alla decisione BPB, era del tutto differente da quella del mercato del vetro
semidoppio. Infatti, nella decisione di cui trattasi risulta che, a differenza del
presente caso di specie, la società BPB Industries, accusata di abuso di posizione
dominante, possedeva una fabbrica in Irlanda che riforniva il mercato nazionale ed
una fabbrica in Gran Bretagna che non esportava in Irlanda. Al riguardo, la
Commissione aveva rilevato che i prezzi della fabbrica sita in Gran Bretagna non
erano competitivi rispetto a quelli dell'Irlanda (v. punto 21 della motivazione della
decisione BPB). La Commissione aveva concluso che la Gran Bretagna e l'Irlanda
costituivano il mercato geografico interessato, dato che tali Paesi erano «le uniche
aree nella CEE nelle quali BPB contemporaneamente [fosse] unico produttore e
[godesse] di una posizione quasi monopolistica nel settore della fornitura di
pannelli in gesso» (punto 24 della motivazione della decisione BPB). Essa ha
quindi determinato il mercato geografico in funzione di fattori del tutto diversi da
quelli a cui fa ricorso la ricorrente nel caso in esame.
- 95.
- Da quanto precede risulta che la seconda censura deve essere respinta.
- Sulla terza censura
- 96.
- Per quanto riguarda l'analisi delle differenze di prezzo fob e cif del vetro
semidoppio di 4 mm proveniente dal Regno Unito e venduto negli altri Paesi della
Comunità, il Tribunale considera che una simile analisi non è tale da infirmare le
conclusioni che la Commissione ne ha tratto nella decisione impugnata.
- 97.
- Per quanto attiene ai prezzi fob, occorre rilevare che, come sottolineato dalla
Commissione, essi corrispondono al prezzo del prodotto caricato a bordo e non
includono le spese di trasporto successive, che sono normalmente sostenute, in
questo tipo di mercato, dai produttori; di conseguenza, tali prezzi non possono
essere considerati atti a dare indicazioni adeguate sui prezzi reali del mercato.
- 98.
- Per contro, il prezzo cif, che comprende i costi di produzione, di assicurazione e
di ogni tipo di trasporto, può essere preso in considerazione per determinare i
prezzi reali del mercato. Tuttavia, occorre rilevare che i dati presentati dalla
ricorrente non sono tali da suffragare la tesi di quest'ultima, secondo cui il mercato
geografico interessato sarebbe l'Irlanda. Infatti, risulta da tali dati che lo scarto trala media dei prezzi praticati in Irlanda e la media dei prezzi praticati nei Paesi
Bassi (470/500; 30 ecu a tonnellata) è inferiore a quello esistente tra la media dei
prezzi praticati nei Paesi Bassi e la media dei prezzi praticati in Germania, in
Belgio o in Lussemburgo (500/540; 40 ecu a tonnellata). Solo alla luce di un simile
argomento, si dovrebbe pervenire alla conclusione che l'Irlanda fa parte dello stesso
mercato geografico di cui fanno parte i Paesi Bassi, e non, come sostenuto dalla
ricorrente, che l'Irlanda costituisce un mercato separato dal resto dell'Europa del
Nord.
- 99.
- Da quanto precede risulta che tale terza censura dev'essere respinta.
- 100.
- Ne consegue altresì che il quinto motivo dev'essere respinto.
- 101.
- Il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto nel suo insieme.
Sulle spese
- 102.
- A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale la parte
soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché è
rimasta soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, la
ricorrente dev'essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Moura RamosTiili
Mengozzi
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 marzo 2000.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili