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Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD - Portogallo) – Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-43/19)1

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Indennità versata in caso di inosservanza da parte dei clienti del periodo minimo di impegno contrattuale – Qualificazione]

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti

Ricorrente: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata, per motivi propri al cliente, di un contratto di prestazione di servizi che preveda il rispetto di un periodo di fedeltà in cambio della concessione a tale cliente di condizioni commerciali vantaggiose costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di detta disposizione.

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1 GU C 139 del 15.4.2019.