Language of document : ECLI:EU:C:2023:606

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 luglio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione “TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Frode grave all’IVA – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Tutela dei diritti fondamentali – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio di certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali sentenze – Principio del primato del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑107/23 PPU [Lin] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov, Romania), con decisione del 22 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale nei confronti di

C.I.,

C.O.,

K.A.,

L.N.,

S.P.,

con l’intervento di:

Statul român,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, C. Lycourgos (relatore), E. Regan, P.G. Xuereb, L.S. Rossi e D. Gratsias, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, S. Rodin, F. Biltgen, N. Piçarra, N. Jääskinen, J. Passer e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 maggio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per C.I., da C.-I. Gliga, avocat;

–        per C.O., da M. Gornoviceanu, avocată;

–        per L.N., da C.-I. Gliga, avocat;

–        per S.P., da H. Crişan, avocat;

–        per il governo rumeno, da L.-E. Baţagoi, M. Chicu, E. Gane e O.‑C. Ichim, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, F. Blanc, I.V. Rogalski, F. Ronkes Agerbeek e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 48; in prosieguo: la «Convenzione TIF»), degli articoli 2 e 12 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva TIF»), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), della decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56), nonché del principio del primato del diritto dell’Unione.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di ricorsi straordinari proposti da C.I., C.O., K.A., L.N. e S.P. (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti nel procedimento principale»), diretti all’annullamento della loro condanna definitiva a pene detentive per fatti qualificati come evasione fiscale e costituzione di un’associazione per delinquere.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Convenzione TIF

3        L’articolo 1 della Convenzione TIF, intitolato «Disposizioni generali», prevede quanto segue:

«1.      Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

(…)

b)      in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

–        all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

(…)

2.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte da esse considerate costituiscano un illecito penale.

3.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresì le misure necessarie affinché la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d’istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo 1.

(…)».

4        L’articolo 2 di tale convenzione, intitolato «Sanzioni», così dispone:

«1.      Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all’articolo 1 nonché la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione, rimanendo inteso che dev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a [EUR 50 000].

2.      Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a [EUR 4 000], che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1.

(…)».

 Direttiva TIF

5        L’articolo 16 della direttiva TIF, intitolato «Sostituzione della [Convenzione TIF]», precisa quanto segue:

«La [Convenzione TIF], e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva».

 Diritto rumeno

 Costituzione rumena

6        Il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) è enunciato all’articolo 15, paragrafo 2, della Constituția României (Costituzione rumena), ai sensi del quale «[l]a legge non dispone che per l’avvenire, ad eccezione delle disposizioni penali o contravvenzionali più favorevoli».

7        L’articolo 147, paragrafi 1 e 4, della Costituzione rumena recita come segue:

«1.      Le disposizioni di leggi e decreti in vigore, così come quelle dei regolamenti, che siano giudicate incostituzionali, cessano di produrre i loro effetti giuridici 45 giorni dopo la pubblicazione della sentenza della Curtea Constituțională [(Corte costituzionale)], a meno che, durante questo periodo, il Parlamento o il Governo, a seconda dei casi, non rendano le disposizioni incostituzionali conformi a quelle della Costituzione. Durante tale periodo, le disposizioni ritenute incostituzionali sono sospese di diritto.

(…)

4.      Le decisioni della Curtea Constituțională [(Corte costituzionale)] sono pubblicate nel Monitorul Oficial al României. A decorrere dalla data di pubblicazione, tali decisioni sono vincolanti generalmente e producono effetti giuridici solo per il futuro».

 Normativa penale rumena

8        Il reato di evasione fiscale è descritto come segue all’articolo 9 della Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (legge n. 241/2005, per la prevenzione e la lotta contro l’evasione fiscale), del 15 luglio 2005 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 672 del 27 luglio 2005), nella sua versione applicabile alla controversia principale:

«1.      Configurano reati di evasione fiscale e sono puniti con la reclusione da due a otto anni e la revoca di alcuni diritti o un’ammenda i seguenti fatti commessi al fine di sottrarsi agli obblighi fiscali:

(…)

c)      l’iscrizione nella contabilità o in altri documenti legali di spese che non corrispondono a transazioni reali o l’iscrizione di altre transazioni fittizie;

(…)

2.      Se i fatti di cui al paragrafo 1 generano un danno superiore a EUR 100 000, in controvalore in moneta nazionale, la pena minima e la pena massima sono aumentate di cinque anni.

3.      Se i fatti di cui al paragrafo 1 generano un danno superiore a EUR 500 000, in controvalore in moneta nazionale, la pena minima e la pena massima sono aumentate di sette anni».

9        Il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la Legea nr. 286/2009, privind Codul penal (legge n. 286/2009, sul codice penale) del 17 luglio 2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 510 del 24 luglio 2009; in prosieguo: il «codice penale»).

10      In forza dell’articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del codice penale, il termine di prescrizione generale per i reati contestati ai ricorrenti nel procedimento principale è di dieci anni.

11      Prima dell’entrata in vigore del codice penale, la disposizione che disciplinava l’interruzione dei termini di prescrizione in materia penale prevedeva quanto segue:

«La prescrizione di cui all’articolo 122 è interrotta dal compimento di qualsiasi atto che, secondo la legge, deve essere comunicato all’indagato o all’imputato nel corso del procedimento penale».

12      Nella sua versione iniziale, l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale disponeva quanto segue:

«Il termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto dal compimento di qualsiasi atto processuale nella causa».

13      Tale articolo 155, paragrafo 1, è stato modificato come segue dall’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2022, pentru modificarea articolului 155 alineatul (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (decreto-legge n. 71/2022, che modifica l’articolo 155, paragrafo 1, della legge n. 286/2009 sul codice penale), del 30 maggio 2022 (Monitorul Oficial al României, partie I, n. 531 del 30 maggio 2022; in prosieguo: il «decreto-legge n. 71/2022»):

«Il corso del termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto dal compimento di qualsiasi atto processuale nella causa che, per legge, debba essere notificato al sospettato o all’imputato».

14      La portata del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), enunciato all’articolo 15, paragrafo 2, della Costituzione rumena, è precisata all’articolo 5, paragrafo 1, del codice penale, ai sensi del quale:

«Se tra la commissione del reato e la sentenza definitiva sono intervenute una o più leggi penali, si applica la legge più favorevole».

15      L’articolo 426 della Legea nr. 135/2010, privind Codul de procedură penală (legge n. 135/2010, sul codice di procedura penale), del 1° luglio 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 486 del 15 luglio 2010), nella sua versione applicabile alla controversia principale, intitolato «I casi di ricorso straordinario di annullamento», alla lettera b) prevede quanto segue:

«Un ricorso straordinario di annullamento può essere proposto contro le sentenze penali definitive nei casi seguenti:

(…)

b)      quando l’imputato è stato condannato sebbene esistessero prove dell’esistenza di una causa di estinzione del procedimento penale.

(…)».

 Normativa sul regime disciplinare dei giudici

16      L’articolo 99 della Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2004, sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri), del 28 giugno 2004 (ripubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 826 del 13 settembre 2005), così disponeva:

«Costituiscono illeciti disciplinari:

(…)

ș)      l’inottemperanza alle sentenze della Curtea Constituțională [(Corte costituzionale)] o alle sentenze pronunciate dall’Înalta Curte de Casație și Justiție [(Alta Corte di cassazione e di giustizia)] nei ricorsi nell’interesse della legge;

(…)».

17      L’articolo 271 della Legea nr. 303/2022, privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2022, sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri), del 15 novembre 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1102 del 16 novembre 2022), così prevede:

«Costituiscono illeciti disciplinari:

(…)

s)      l’esercizio delle funzioni in malafede o con grave negligenza».

18      L’articolo 272, paragrafi 1 e 2, di tale legge precisa quanto segue:

«1.      Un giudice o un pubblico ministero agisce in malafede quando viola consapevolmente le norme di diritto sostanziale o processuale allo scopo di pregiudicare una persona o acconsentendovi.

2.      Il giudice o il pubblico ministero commette una grave negligenza quando viola in maniera colposa, grave, inequivocabile e ingiustificabile le norme di diritto sostanziale o processuale».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      Nel corso del 2010 i ricorrenti nel procedimento principale hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nei loro documenti contabili le operazioni commerciali e i redditi relativi alla vendita, a beneficiari interni, di gasolio acquistato in regime di sospensione dall’accisa, arrecando così pregiudizio al bilancio dello Stato, in particolare per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le accise sul gasolio.

20      Con sentenza penale n. 285/AP del 30 giugno 2020 la Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov, Romania), giudice del rinvio, ha disposto la condanna o la conferma della condanna dei ricorrenti nel procedimento principale, pronunciata dal Tribunalul Brașov (Tribunale superiore di Brașov, Romania) nella sua sentenza penale n. 38/S del 13 marzo 2018, a pene detentive per la commissione del reato di evasione fiscale, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 9, paragrafo 3, della legge n. 241/2005, per la prevenzione e la lotta contro l’evasione fiscale, nella sua versione applicabile alla controversia principale, nonché del reato di associazione per delinquere, previsto dal combinato disposto dell’articolo 7 e dell’articolo 2, lettera b), punto 16, della Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (legge n. 39/2003, sulla prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata), del 21 gennaio 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 50 del 29 gennaio 2003), nella sua versione applicabile alla controversia principale, con applicazione dell’articolo 5 del codice penale.

21      Due ricorrenti nel procedimento principale, K.A. e S.P., erano privati della libertà al momento del deposito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, in esecuzione della sentenza n. 285/AP del 30 giugno 2020 della Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov).

22      I ricorrenti nel procedimento principale sono stati altresì condannati al pagamento di un importo corrispondente al danno fiscale, comprensivo di somme dovute a titolo di IVA, per un totale di 13 964 482 lei rumeni (RON) (circa EUR 3 240 000).

23      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio menziona una giurisprudenza nazionale relativa alla versione iniziale dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale, che potrebbe avere un’incidenza determinante sulla situazione dei ricorrenti nel procedimento principale.

24      Più precisamente, tale giudice indica, in primo luogo, che la Curtea Constituțională (Corte costituzionale), con la sua sentenza n. 297 del 26 aprile 2018, pubblicata il 25 giugno 2018 [in prosieguo: la «sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)»], ha accolto un’eccezione di incostituzionalità nei confronti di tale disposizione nella parte in cui prevedeva l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante la realizzazione di «qualsiasi atto processuale».

25      La Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe in particolare rilevato che detta disposizione era priva di prevedibilità e che violava il principio di legalità dei reati e delle pene, tenuto conto del fatto che l’espressione «qualsiasi atto processuale» riguardava anche gli atti che non erano stati comunicati al sospettato o all’imputato, impedendogli così di venire a conoscenza della circostanza che aveva iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione della sua responsabilità penale.

26      Essa avrebbe altresì constatato che la disposizione legislativa anteriore soddisfaceva i requisiti di prevedibilità imposti dalle disposizioni costituzionali pertinenti, poiché prevedeva che solo la realizzazione di un atto che, conformemente alla legge, doveva essere comunicato all’indagato o all’imputato potesse interrompere il termine di prescrizione della responsabilità penale.

27      In secondo luogo, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che, per diversi anni, il legislatore nazionale non è intervenuto a seguito della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), per sostituire la disposizione, giudicata incostituzionale, dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale.

28      In terzo luogo, il giudice del rinvio precisa che la Curtea Constituțională (Corte costituzionale), con la sentenza n. 358 del 26 maggio 2022, pubblicata il 9 giugno 2022 [in prosieguo: la «sentenza n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)»], ha accolto una nuova eccezione di incostituzionalità riguardante l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale. In tale sentenza, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe chiarito che la sua sentenza n. 297/2018 aveva la natura giuridica di una sentenza di incostituzionalità «semplice». Sottolineando l’assenza di intervento del legislatore dopo tale sentenza n. 297/2018 nonché il fatto che l’effetto combinato di quest’ultima sentenza e di tale assenza di intervento aveva dato luogo a una nuova situazione priva di chiarezza e di prevedibilità riguardo alle norme applicabili all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale, situazione che si era tradotta in una prassi giudiziaria non uniforme, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe precisato che, tra la data di pubblicazione di detta sentenza n. 297/2018 e l’entrata in vigore di un atto normativo che determinasse la norma applicabile, «il diritto positivo [rumeno] non [contemplava] alcun caso che consentisse l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale».

29      Inoltre, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) avrebbe indicato che la sua sentenza n. 297/2018 non aveva come obiettivo la soppressione dei termini della prescrizione della responsabilità penale o dell’istituzione dell’interruzione di tali termini, bensì l’adeguamento dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale ai requisiti costituzionali.

30      In quarto luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, il 30 maggio 2022, ossia dopo la pronuncia della sentenza n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), ma prima della sua pubblicazione, il governo rumeno, agendo in qualità di legislatore delegato, ha adottato il decreto-legge n. 71/2022, entrato in vigore in pari data, con il quale l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale è stato modificato nel senso che il termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto da qualsiasi atto processuale che debba essere comunicato al sospettato o all’imputato.

31      In quinto luogo, il giudice del rinvio indica che, con la sentenza n. 67/2022 del 25 ottobre 2022, pubblicata il 28 novembre 2022, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha precisato che, nel diritto rumeno, le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale rientrano nel diritto penale sostanziale e che, di conseguenza, esse sono soggette al principio dell’irretroattività della legge penale, fatto salvo il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), quale garantito, in particolare, dall’articolo 15, paragrafo 2, della Costituzione rumena.

32      Di conseguenza, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) avrebbe dichiarato che una condanna definitiva può, in linea di principio, essere oggetto di un ricorso straordinario di annullamento fondato sugli effetti delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) in quanto legge penale più favorevole (lex mitior). Una simile possibilità sarebbe tuttavia esclusa qualora il giudice d’appello abbia già esaminato la questione della prescrizione della responsabilità penale nel corso del procedimento che ha dato luogo a tale condanna definitiva.

33      I ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato dinanzi alla Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov) ricorsi straordinari di annullamento della sentenza n. 285/AP del 30 giugno 2020 di tale giudice. Essi chiedono, sulla base dell’articolo 426, lettera b), della legge n. 135/2010, sul codice di procedura penale, nella sua versione applicabile alla controversia principale, l’annullamento della loro condanna penale, adducendo di essere stati condannati quando esistevano prove dell’esistenza di una causa di archiviazione del procedimento penale, vale a dire la scadenza del termine di prescrizione della loro responsabilità penale.

34      A sostegno del loro ricorso, tali ricorrenti invocano, sulla base del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), la prescrizione della loro responsabilità penale a seguito delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale).

35      Detti ricorrenti fanno sostanzialmente valere che, tra la data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), ossia il 25 giugno 2018, e quella della pubblicazione della sentenza n. 358/2022 della medesima Corte, ossia il 9 giugno 2022, il diritto rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale.

36      Orbene, il fatto che, durante il periodo compreso tra tali date, il diritto positivo non prevedesse alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale costituirebbe, di per sé, una legge penale più favorevole che dovrebbe essere loro applicata conformemente al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), sancito in particolare dalla Costituzione rumena.

37      Se una simile interpretazione dovesse essere accolta, il giudice del rinvio constata che, tenuto conto della data di commissione dei fatti incriminati, il termine di prescrizione di dieci anni, previsto all’articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del codice penale, sarebbe scaduto, nel caso di specie, prima che la decisione di condanna dei ricorrenti nel procedimento principale fosse divenuta definitiva, il che comporterebbe l’archiviazione del procedimento penale e l’impossibilità di condannare questi ultimi.

38      Tale giudice menziona diversi motivi idonei a escludere l’applicazione del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), come garantito dalla Costituzione rumena, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale.

39      Detto giudice rileva, in particolare, che la situazione giuridica caratterizzata dall’assenza di causa di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, eccepita dai ricorrenti nel procedimento principale, risulta non da un atto che riflette la volontà del legislatore, bensì da una sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) che ha dichiarato incostituzionale la versione iniziale dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale. Orbene, il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) sarebbe applicabile unicamente in caso di successione nel tempo di leggi adottate dal legislatore.

40      È in tale contesto che il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’interpretazione sostenuta dai ricorrenti nel procedimento principale, in quanto essa avrebbe l’effetto di esonerare questi ultimi dalla loro responsabilità penale per reati di evasione fiscale che potrebbero incidere sul bilancio dell’Unione europea nonché sulla tutela degli interessi finanziari di quest’ultima. Una simile interpretazione, che potrebbe applicarsi in un numero considerevole di cause penali, sarebbe tale da violare, in particolare, l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, gli articoli 1, 3 e 4 della decisione 2006/928, l’articolo 2 e l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva TIF, nonché la direttiva 2006/112.

41      Al riguardo, detto giudice rileva che, fatte salve le limitate indicazioni di cui esso dispone, gli effetti delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) sulla prescrizione della responsabilità penale possono riguardare un numero considerevole di cause. I giudici nazionali si sarebbero pronunciati a favore della prescrizione della responsabilità penale, anche nell’ambito di ricorsi straordinari di annullamento come quelli di cui al procedimento principale. Del resto, la Commissione europea avrebbe menzionato, nella sua relazione del 22 novembre 2022 al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica [COM(2022) 664 final], le sue preoccupazioni in merito all’incidenza di tale giurisprudenza su importanti procedimenti penali in corso.

42      Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che esso potrebbe essere indotto, qualora risulti che un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione non è possibile tenuto conto dei motivi dedotti dinanzi ad esso, a dover disapplicare le soluzioni giurisprudenziali adottate dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale) e/o dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) che statuiscono su impugnazioni nell’interesse della legge.

43      Orbene, il giudice del rinvio rileva che il nuovo regime disciplinare, previsto agli articoli 271 e 272 della legge n. 303/2022 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, consente di sanzionare i giudici che, consapevolmente, e pertanto «in malafede», o con negligenza grave, ai sensi di tali articoli, non abbiano tenuto conto delle sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) o dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) che statuiscono su impugnazioni nell’interesse della legge.

44      In tali circostanze, la Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, con gli articoli 2 e 12 della direttiva TIF, nonché con la direttiva [2006/112], con riferimento al principio delle sanzioni effettive e dissuasive in caso di frode grave ai danni degli interessi finanziari dell’Unione europea, e in applicazione della decisione [2006/928], con riferimento all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui i ricorrenti condannati chiedono mediante un mezzo straordinario di ricorso, l’annullamento di una sentenza penale definitiva di condanna, invocando l’applicazione del principio della legge penale più favorevole, che sarebbe stata applicabile nel corso del procedimento di merito e che avrebbe previsto un termine di prescrizione più breve e decorso prima della definizione della causa, ma rilevato successivamente a tale momento, da una decisione dei giudici costituzionali nazionali che ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione [n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)]), adducendo l’inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un’altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di [tale decisione n. 358/2022] (decisione [n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)]) – periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione [di tale decisione n. 297/2018] si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa a seguito [di detta decisione n. 297/2018] – con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla [decisione n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)] era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato.

2)      Se l’articolo 2 TUE, relativo ai valori dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani in una società caratterizzata dalla giustizia, e l’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, sul principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, in applicazione della decisione 2006/928 (...) per quanto riguarda l’impegno a garantire l’efficienza del sistema giudiziario rumeno, con riferimento all’articolo 49[, paragrafo 1], ultima frase, della [Carta], che sancisce il principio della legge penale più favorevole, debbano essere interpretati, in relazione al sistema giudiziario nazionale nel suo complesso, nel senso che ostano a una situazione giuridica, come quella oggetto del procedimento principale, in cui i ricorrenti condannati chiedono, mediante un mezzo straordinario di ricorso, l’annullamento di una sentenza penale definitiva di condanna, invocando l’applicazione del principio della legge penale più favorevole, che sarebbe stata applicabile nel corso del procedimento di merito e che avrebbe previsto un termine di prescrizione più breve e decorso prima della definizione della causa, ma rilevato successivamente a tale momento, da una decisione dei giudici costituzionali nazionali che ha dichiarato incostituzionale un testo di legge relativo all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale (decisione [n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)]), adducendo l’inerzia del legislatore, che non è intervenuto per adeguare il testo di legge a un’altra decisione del medesimo giudice costituzionale, emessa quattro anni prima di [tale decisione n. 358/2022] (decisione [n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)]) – periodo durante il quale la giurisprudenza dei tribunali ordinari formatasi in applicazione [di tale decisione n. 297/2018] si era già consolidata nel senso che tale testo continuava a sussistere, nella forma intesa a seguito [di detta decisione n. 297/2018] – con la conseguenza pratica che il termine di prescrizione per tutti i reati per i quali non era stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva antecedentemente alla [decisione n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale)] era ridotto della metà e che il procedimento penale a carico degli accusati in causa era conseguentemente archiviato.

3)      In caso di risposta affermativa [alle prime due questioni], e solo se non può essere fornita un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, se il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in virtù della quale i tribunali nazionali ordinari sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nazionale e dalle decisioni vincolanti del supremo giudice nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte (...), che tale giurisprudenza sia contraria all’articolo 2 TUE, all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 4, [paragrafo 3], TUE, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in applicazione della decisione 2006/928 (...), con riferimento all’articolo 49, [paragrafo 1], ultima frase, della [Carta], come nella situazione del procedimento principale».

45      Con comunicazione del 24 marzo 2023, pervenuta alla Corte lo stesso giorno, il giudice del rinvio ha menzionato diverse sentenze, pronunciate tra il 15 dicembre 2022 e l’8 marzo 2023, con le quali la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) e l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) avrebbero accolto ricorsi straordinari di annullamento, come conseguenza della prescrizione della responsabilità penale delle persone interessate.

46      Inoltre, in tale comunicazione, il giudice del rinvio ha sottolineato che il ricorso per cassazione è l’unico ricorso che consentirebbe, se del caso, di contestare una decisione giurisdizionale definitiva sulla base di una violazione del diritto dell’Unione come sarà interpretato dalla Corte nelle sue risposte alle questioni pregiudiziali. Tuttavia, il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione del giudice d’appello entro il quale deve essere proposto un ricorso per cassazione osterebbe alla proposizione di un simile ricorso, dal momento che, alla data in cui la Corte si pronuncerà sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, tale termine sarà scaduto nella maggior parte delle cause di cui trattasi.

47      Di conseguenza, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di precisare che, «in conformità al principio di leale collaborazione, al fine di rispettare i principi di equivalenza e di effettività, nell’ambito dell’autonomia processuale nazionale e per garantire la parità di trattamento e la non discriminazione delle parti del procedimento principale rispetto ad altri singoli che si trovano in situazioni analoghe, in caso di ricorsi in cassazione contro tutte le sentenze definitive pronunciate nel frattempo in cause analoghe, i giudici nazionali sono tenuti a considerare che [tale termine] deve decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte» che statuisce sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Sull’avvio del procedimento pregiudiziale d’urgenza

48      Avvalendosi del potere conferitogli dall’articolo 107, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, il presidente della Corte ha invitato la Quarta Sezione, designata conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, di tale regolamento, a esaminare la necessità di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

49      Dall’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che possono essere sottoposti al procedimento d’urgenza soltanto i rinvii pregiudiziali che sollevino una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, titolo dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

50      Nel caso di specie, le questioni pregiudiziali vertono, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, la quale è stata elaborata sulla base dell’articolo K.3 UE. Quest’ultimo articolo è diventato l’articolo 31 UE, le cui disposizioni sono state riprese agli articoli 82, 83 e 85 TFUE, che fanno parte del titolo V della terza parte del Trattato FUE.

51      Ne consegue che il presente rinvio pregiudiziale solleva questioni riguardanti uno dei settori previsti da tale titolo V e che, pertanto, esso può essere sottoposto al procedimento d’urgenza.

52      Per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante risulta che tale criterio è soddisfatto qualora la persona di cui si discute nel procedimento principale sia privata della libertà alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e il suo mantenimento in stato di detenzione dipenda dalla soluzione di tale controversia [sentenza del 12 gennaio 2023, MV (Cumulo delle pene), C‑583/22 PPU, EU:C:2023:5, punto 45 e giurisprudenza citata].

53      Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che i ricorrenti nel procedimento principale sono stati condannati a pene detentive e che due di essi, K.A. e S.P., stanno scontando la loro rispettiva pena.

54      In risposta alla domanda di chiarimenti che la Corte ha rivolto il 15 marzo 2023 al giudice del rinvio, quest’ultimo ha precisato, da un lato, che questi due ricorrenti nel procedimento principale si trovano attualmente incarcerati in esecuzione della sua sentenza penale n. 285/AP del 30 giugno 2020 e, dall’altro, che la loro detenzione avrebbe termine se esso decidesse di accogliere i ricorsi straordinari di annullamento che essi hanno proposto dinanzi allo stesso giudice avverso la loro condanna.

55      Inoltre, dalle spiegazioni di tale giudice risulta che l’esito dei ricorsi straordinari di annullamento proposti dai ricorrenti nel procedimento principale dipende dalle risposte della Corte alle questioni sollevate.

56      In tali circostanze, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, il 23 marzo 2023, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di sottoporre d’ufficio il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

57      Tale sezione ha inoltre deciso, sulla base dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di rinviare la presente causa dinanzi alla Corte, ai fini della sua attribuzione alla Grande Sezione.

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

58      L.N. e C.I. hanno sostenuto che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile nel suo insieme. L.N. ha in particolare fatto valere al riguardo che la decisione 2006/928 e la direttiva TIF non erano pertinenti nelle circostanze della controversia principale.

59      Il governo rumeno si interroga inoltre sul carattere ipotetico della terza questione sollevata.

60      C.O., C.I. e il governo rumeno hanno infine eccepito l’irricevibilità della domanda di cui al punto 47 della presente sentenza, sulla base del rilievo che, nell’ambito della controversia principale, il giudice del rinvio non sarebbe investito di un ricorso per cassazione, bensì di ricorsi straordinari di annullamento.

61      Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli dotati di impianti di manipolazione), C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 52 e giurisprudenza citata].

62      Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli dotati di impianti di manipolazione), C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 53 e giurisprudenza citata].

63      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, le tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, occorre sottolineare, anzitutto, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta da tale giudice potrebbe indurre quest’ultimo a disapplicare le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) e/o la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), le quali sono state invocate dai ricorrenti nel procedimento principale al fine di far constatare la prescrizione della loro responsabilità penale. Pertanto, tali questioni non sono ipotetiche.

64      Ciò premesso, occorre poi rilevare, da un lato, che – in forza dell’articolo 16 della direttiva TIF, dei cui articoli 2 e 12 il giudice del rinvio chiede l’interpretazione nella sua prima questione pregiudiziale – tale direttiva sostituisce la Convenzione TIF a decorrere dal 6 luglio 2019. Orbene, i fatti all’origine della controversia principale sono stati commessi nel corso del 2010. Pertanto, manifestamente la suddetta direttiva non è applicabile a tale controversia, cosicché la sua interpretazione non appare necessaria alla risoluzione di quest’ultima.

65      Dall’altro lato, poiché, secondo le informazioni portate a conoscenza della Corte, i fatti di cui trattasi nel procedimento principale non sono costitutivi di corruzione, è evidente che neppure l’interpretazione della decisione 2006/928 è pertinente ai fini della risposta da fornire alle prime due questioni pregiudiziali.

66      Per quanto riguarda, infine, le altre disposizioni del diritto dell’Unione oggetto delle tre questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, è sufficiente, per contro, ricordare che, quando non risulta manifestamente che l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tale disposizione al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni [sentenze del 19 dicembre 2019, Dobersberger, C‑16/18, EU:C:2019:1110, punto 21, e del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punto 52].

67      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di cui al punto 47 della presente sentenza, essa mira, secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, a determinare se il diritto dell’Unione esiga che il termine di 30 giorni previsto per proporre un ricorso per cassazione decorra dalla data in cui la Corte pronuncerà la propria sentenza nella presente causa.

68      Orbene, nell’ambito della controversia principale, il giudice del rinvio non è investito di un ricorso per cassazione, bensì di ricorsi straordinari di annullamento, come rilevato da C.O., C.I. e dal governo rumeno.

69      Di conseguenza, la questione di cui al punto 47 della presente sentenza riguarda un problema di natura ipotetica, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 62 di tale sentenza, e deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

70      Da quanto precede risulta che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile, ad eccezione, da un lato, della prima e della seconda questione, nella parte in cui vertono sull’interpretazione della direttiva TIF e della decisione 2006/928, nonché, dall’altro, della questione di cui al punto 47 della presente sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

71      La prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, nonché della direttiva 2006/112.

72      Tuttavia, dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che i dubbi del giudice del rinvio all’origine di tali questioni vertono, in sostanza, sull’interpretazione, da un lato, delle disposizioni del diritto dell’Unione che impongono agli Stati membri di lottare efficacemente contro le lesioni illegali degli interessi finanziari dell’Unione e, dall’altro, delle garanzie derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene.

73      In tali circostanze, occorre esaminare le prime due questioni pregiudiziali solo alla luce dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.

74      Ne consegue che, con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono tenuti a disapplicare, da un lato, le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale nonché, dall’altro lato, una sentenza dell’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, dalla quale emerge che le norme che disciplinano tali cause di interruzione, quali risultano da tale giurisprudenza costituzionale, possono essere applicate retroattivamente in quanto legge penale più favorevole (lex mitior) al fine di mettere in discussione condanne definitive, fermo restando che tali sentenze hanno come conseguenza che un numero considerevole di procedimenti penali, compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, sarà archiviato a causa della prescrizione della responsabilità penale.

75      In via preliminare, occorre rilevare che la portata esatta delle norme che disciplinano, in Romania, l’interruzione dei termini di prescrizione in materia penale durante il periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 71/2022, è stata discussa dalle parti sia nell’ambito delle loro osservazioni scritte sia in udienza dinanzi alla Corte.

76      Occorre ricordare, al riguardo, che, nell’ambito del procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, l’accertamento e la valutazione dei fatti costituenti l’oggetto della controversia nel procedimento principale, nonché l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale, rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale [sentenze del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 61, nonché del 21 marzo 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli dotati di impianti di manipolazione), C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 59].

77      Nel caso di specie, secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, dalle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), sintetizzate ai punti da 23 a 29 della presente sentenza, risulta che, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, il diritto rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale. Pertanto, ai fini della risposta da fornire alle prime due questioni, si deve ritenere che tale fosse lo stato del diritto rumeno durante detto periodo.

78      Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 76 della presente sentenza, occorre altresì rispondere a tali questioni basandosi sull’interpretazione fornita dal giudice del rinvio alla sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), secondo cui l’interpretazione da parte di quest’ultima del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) consentirebbe di far retroagire gli effetti dell’assenza di cause di interruzione di tale termine nel diritto rumeno ad atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, che è la data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale).

 Sull’inosservanza dell’obbligo di lottare contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive

79      Nella misura in cui dalla decisione di rinvio risulta che la controversia principale verte, in particolare, su fatti costitutivi di frodi gravi in materia di IVA, occorre ricordare che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva e integrale delle risorse proprie dell’Unione costituite dalle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 182 e giurisprudenza citata).

80      Ciò premesso, la previsione di sanzioni penali al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, e in particolare la corretta riscossione di tali entrate, rientra nella competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 43).

81      Nella fattispecie, alla data dei fatti di cui al procedimento principale, il regime della prescrizione applicabile ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non era stato oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione, armonizzazione che è successivamente avvenuta, in modo parziale, solo con l’adozione della direttiva TIF (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 44), che, come già rilevato al punto 64 della presente sentenza, non è applicabile alla controversia principale.

82      Pertanto, l’adozione di norme per disciplinare la prescrizione della responsabilità penale per reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione rientrava, alla data dei fatti di cui al procedimento principale, nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, tali Stati sono tenuti, nell’esercizio di detta competenza, a rispettare gli obblighi che il diritto dell’Unione impone loro [v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139, punto 57, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 216].

83      Al riguardo, occorre sottolineare, in primo luogo, che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, obbliga gli Stati membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 181 e giurisprudenza citata).

84      Benché gli Stati membri dispongano di libertà di scelta per quanto concerne le sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione di entrambe, essi devono tuttavia assicurarsi, ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, che i reati di frode grave o altre attività illegali che ledono gravemente gli interessi finanziari dell’Unione siano passibili di sanzioni penali dotate di un carattere effettivo e dissuasivo [v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 191, nonché dell’8 marzo 2022, Commissione/Regno Unito (Lotta contro la frode da sottovalutazione), C‑213/19, EU:C:2022:167, punto 219].

85      In secondo luogo, l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le condotte che costituiscono frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, comprese le frodi in materia di IVA, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano, almeno nei casi di frode grave, ossia quelli riguardanti un importo minimo che gli Stati membri non possono fissare in misura superiore a EUR 50 000, pene privative della libertà (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295, punto 36 e giurisprudenza citata).

86      A tale titolo, detti Stati devono assicurarsi che le norme sulla prescrizione previste dal diritto nazionale consentano una repressione effettiva dei reati legati a simili frodi (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 36).

87      Nel caso di specie, dalle spiegazioni del giudice del rinvio, come sintetizzate ai punti da 23 a 32 della presente sentenza, risulta che, da un lato, in applicazione delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data della pubblicazione di tale sentenza n. 297/2018, e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 71/2022, il diritto rumeno non prevedeva alcun caso che consentisse l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale, e che, dall’altro, secondo la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), tale giurisprudenza costituzionale può essere invocata quale legge penale più favorevole (lex mitior), e ciò anche per mettere in discussione condanne definitive.

88      Per quanto riguarda gli effetti concreti che potrebbero discendere da tale giurisprudenza, il giudice del rinvio indica che, nell’ambito del procedimento principale, l’applicazione, quale legge penale più favorevole (lex mitior), della regola risultante dalle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), secondo la quale, durante il periodo di cui al punto precedente, il diritto rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale, avrebbe come conseguenza che il termine di prescrizione di dieci anni, previsto per i reati di cui al procedimento principale, sarebbe scaduto prima che la condanna dei ricorrenti nel procedimento principale fosse divenuta definitiva, circostanza che comporterebbe l’archiviazione del procedimento penale e l’impossibilità di condannare questi ultimi.

89      Il giudice del rinvio ha altresì sottolineato che le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) possono incidere su un «numero considerevole di cause», ivi comprese cause concluse con la pronuncia di condanne definitive, le quali potrebbero essere messe in discussione mediante ricorsi straordinari come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

90      Inoltre, sebbene, come rilevato al punto 65 della presente sentenza, la decisione 2006/928 non sia applicabile in quanto tale a reati di evasione fiscale, come quelli di cui al procedimento principale, resta il fatto che i dati presentati dalla Commissione nella sua relazione del 22 novembre 2022 al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica [COM(2022) 664 final], in esecuzione dell’articolo 2 di tale decisione, confermano l’esistenza del rischio che numerosi casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non possano più essere sanzionati a causa della prescrizione della responsabilità penale ad essi associata. Infatti, da tale relazione, menzionata dal giudice del rinvio, risulta che le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) potrebbero condurre «al termine dei procedimenti penali e alla cancellazione della responsabilità penale in un notevole numero di casi» e che la situazione creatasi comporta il «rischio che migliaia di imputati non siano passibili di responsabilità penale».

91      Dai suesposti elementi si può dedurre che la situazione giuridica risultante dall’applicazione delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) e della sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) comporta un rischio sistemico di impunità per i reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, soprattutto nelle cause la cui complessità richiede una fase istruttoria più lunga da parte delle autorità penali.

92      Orbene, l’esistenza di un simile rischio sistemico di impunità costituisce un caso di incompatibilità con i requisiti di cui all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come ricordati ai punti da 83 a 86 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 203).

93      Al riguardo, spetta anzitutto al legislatore nazionale adottare le misure necessarie per soddisfare tali requisiti, in particolare adottando le disposizioni necessarie e, se del caso, modificando le disposizioni esistenti al fine di garantire che il regime applicabile al perseguimento e alla sanzione dei reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, comprese le norme che disciplinano la prescrizione della responsabilità penale, sia conforme alle disposizioni dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF. Tale regime deve essere concepito in modo da non comportare, per motivi ad esso intrinseci, un rischio sistemico d’impunità per i fatti costitutivi di simili reati, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali degli imputati (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 41, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 193).

94      Orbene, una situazione giuridica nella quale la normativa di uno Stato membro che disciplina l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale è stata invalidata e, pertanto, privata di effetto da parte della Corte costituzionale di tale Stato membro, senza che il legislatore nazionale abbia posto rimedio a tale situazione per un periodo di quasi quattro anni, è incompatibile con l’obbligo, ricordato ai punti da 83 a 86 della presente sentenza, di assicurare che i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, commessi nel territorio nazionale, siano passibili di sanzioni penali aventi carattere effettivo e dissuasivo. Infatti, una situazione del genere, che incide su una disposizione di portata generale che era applicabile a qualsiasi procedimento penale e la cui mancata sostituzione, a seguito della sua dichiarazione di incostituzionalità, non era prevedibile né dalle autorità incaricate dell’azione penale né dai giudici penali, comporta il rischio intrinseco che numerosi casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non possano essere sanzionati a causa della scadenza di tale termine, in particolare nelle cause la cui complessità richiede una fase istruttoria più lunga da parte delle autorità penali.

 Sugli obblighi incombenti ai giudici nazionali

95      Da una giurisprudenza costante risulta che il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, qualora non possa effettuare un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni di diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 24; del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 61 e 62, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 53].

96      Nel caso di specie, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF sono formulati in termini chiari e precisi e non sono corredati di alcuna condizione, ragion per cui hanno effetto diretto (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 253 nonché giurisprudenza citata).

97      Spetta pertanto, in linea di principio, ai giudici nazionali, dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, nonché disapplicare disposizioni interne che, nell’ambito di un procedimento relativo a frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ostino all’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere simili reati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 194 nonché giurisprudenza citata).

98      Risulta quindi che, in linea di principio, i giudici nazionali sono tenuti, conformemente a tale articolo 325, paragrafo 1, e a tale articolo 2, paragrafo 1, a disapplicare le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), da cui risulta che, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data di pubblicazione di tale sentenza n. 297/2018, e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 71/2022, il diritto rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale, nei limiti in cui tali sentenze hanno l’effetto di determinare la prescrizione della responsabilità penale in un gran numero di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e, pertanto, come constatato al punto 91 della presente sentenza, di creare un rischio sistemico di impunità per simili reati.

99      Analogamente, i giudici nazionali sono tenuti, in linea di principio, conformemente a tali disposizioni, a disapplicare la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), nei limiti in cui tale sentenza consente di invocare la prescrizione della responsabilità penale, sulla base degli effetti delle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) in quanto legge penale più favorevole (lex mitior), in casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e, pertanto, aumenta il rischio sistemico di impunità per simili reati.

100    Tuttavia, è ancora necessario verificare se l’obbligo di disapplicare simili sentenze entri in conflitto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, con la tutela dei diritti fondamentali.

101    Al riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non esonera i giudici nazionali dal necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, dal momento che i procedimenti penali avviati per reati in materia di IVA costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 17 gennaio 2019, Dzivev e a., C‑310/16, EU:C:2019:30, punto 33, nonché, in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 204).

102    Nel caso di specie, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che la giurisprudenza nazionale pertinente nell’ambito del procedimento principale, riassunta ai punti da 23 a 32 della presente sentenza, è fondata su due principi distinti, vale a dire, da un lato, per quanto riguarda le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), il principio di legalità dei reati e delle pene, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, nonché, dall’altro, per quanto riguarda la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), anche a condanne definitive pronunciate dopo il 25 giugno 2018.

103    Nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il principio di legalità dei reati e delle pene e il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) sono sanciti all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

104    In base al principio di legalità dei reati e delle pene, le disposizioni penali devono, in particolare, garantire l’accessibilità e la prevedibilità per quanto riguarda tanto la definizione del reato quanto la determinazione della pena (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 55, nonché dell’11 giugno 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku, C‑634/18, EU:C:2020:455, punto 48).

105    Inoltre, il requisito della determinatezza della legge applicabile, che è inerente a tale principio, implica che la legge definisca in modo chiaro i reati e le pene che li reprimono. Tale condizione è soddisfatta quando il singolo può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, quali sono gli atti e le omissioni che implicano una sua responsabilità penale (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 56, nonché, in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku, C‑634/18, EU:C:2020:455, punto 49).

106    Infine, conformemente all’ultima frase dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) esige che, se, successivamente alla commissione di un reato, la legge prevede una pena più lieve, quest’ultima debba essere applicata.

107    Anzitutto, l’applicazione di quest’ultimo principio presuppone una successione di regimi giuridici nel tempo e si fonda sulla constatazione che tale successione rifletta, nell’ambito dell’ordinamento giuridico di cui trattasi, un mutamento di posizione o in merito alla qualificazione penale dei fatti che possono costituire reato oppure in merito alla pena da applicare a un simile reato (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Clergeau e a., C‑115/17, EU:C:2018:651, punto 33 nonché giurisprudenza citata).

108    Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le norme che disciplinano la prescrizione in materia penale non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punti da 54 a 57).

109    Di conseguenza, l’obbligo, per i giudici nazionali, di disapplicare le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nonché la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), non è tale da ledere né il principio di prevedibilità, determinatezza e irretroattività dei reati e delle pene, né il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), quali garantiti all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

110    In secondo luogo, occorre ricordare che, quando, come nel caso di specie, un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, attua tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 29; del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 47, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 211).

111    Nel caso di specie, secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, le sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nonché la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) si basano sulla premessa secondo cui, nel diritto rumeno, le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale rientrano nel diritto penale sostanziale e, di conseguenza, sono soggette al principio di legalità dei reati e delle pene nonché al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), quali garantiti dalla Costituzione rumena. Tali principi devono, pertanto, essere considerati standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, ai sensi del punto precedente.

112    Da quanto esposto ai punti 108 e 109 della presente sentenza risulta che detti standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali non sono tali da compromettere, in cause come quelle di cui ai procedimenti principali, il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte.

113    Al riguardo, si deve ricordare l’importanza, tanto nell’ordinamento giuridico dell’Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali, che riveste il principio di legalità dei reati e delle pene, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 51).

114    Tali requisiti di prevedibilità, di determinatezza e di irretroattività della legge penale costituiscono un’espressione particolare del principio della certezza del diritto. Infatti tale principio fondamentale del diritto dell’Unione esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Detto principio costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto, che è identificato all’articolo 2 TUE sia come valore fondatore dell’Unione sia come valore comune agli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 161 e 162, nonché del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punti 136 e 223).

115    Nel caso di specie, occorre osservare che – nello statuire, in un primo momento, che il legislatore rumeno aveva violato il principio costituzionale di prevedibilità e di determinatezza della legge penale consentendo che atti processuali interrompessero il termine di prescrizione della responsabilità penale anche nei casi in cui tali atti non erano stati comunicati al sospettato o all’imputato – la Corte costituzionale rumena ha applicato uno standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali che viene ad integrare la tutela contro l’arbitrio in materia penale quale offerta dal diritto dell’Unione, in base al principio della certezza del diritto. Essa ha altresì applicato un simile standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali quando, in un secondo momento, ha constatato, in sostanza, che il mancato intervento del legislatore rumeno per sostituire la disposizione del codice penale relativa all’interruzione di tale termine dichiarata incostituzionale aveva dato luogo a una nuova situazione priva di chiarezza e di prevedibilità, in violazione di detto principio costituzionale.

116    È alla luce dell’importanza di tale tutela contro l’arbitrio, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che la Corte ha sostanzialmente statuito, ai punti da 58 a 62 della sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936), che uno standard nazionale di tutela volto a sancire i requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale, compreso il regime di prescrizione relativo ai reati, poteva ostare all’obbligo che, nelle circostanze di cui alla causa che aveva dato luogo a tale sentenza, incombeva ai giudici nazionali in forza dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, di disapplicare disposizioni nazionali che disciplinano la prescrizione in materia penale, e ciò sebbene l’applicazione di tali disposizioni nazionali fosse tale da impedire l’irrogazione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

117    Era altresì rilevante, al riguardo, il fatto che il regime della prescrizione applicabile ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, che era in discussione in tale causa, come nella presente causa non era stato oggetto di un’armonizzazione completa, così come rilevato al punto 81 della presente sentenza.

118    Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 113 a 117 della presente sentenza e al pari di quanto statuito dalla Corte nella sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936), si deve pertanto concludere che, nell’ambito di un procedimento come il procedimento principale, i giudici rumeni non sono tenuti a disapplicare la giurisprudenza nazionale di cui al punto 111 della presente sentenza, conformemente all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, nonostante l’esistenza di un rischio sistemico di impunità dei reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, nei limiti in cui le sentenze di cui a tale punto 111 sono fondate sul principio di legalità dei reati e delle pene come tutelato nel diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, compreso il regime di prescrizione relativo ai reati.

119    Tuttavia, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che la sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) sarebbe parimenti fondata sul principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) derivante dalle sentenze n. 297/2018 e n. 358/2022 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale). Secondo l’interpretazione data dal giudice del rinvio alla sentenza n. 67/2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), quest’ultima avrebbe constatato che detto principio consentirebbe di far retroagire gli effetti dell’assenza di cause di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale nel diritto rumeno derivanti da queste due sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ad atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, ossia della data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 di quest’ultimo giudice.

120    Orbene, l’applicazione di uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) deve essere tenuta distinta da quella dello standard nazionale di tutela esaminato dalla Corte nella sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936).

121    Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che l’applicazione di tale primo standard nazionale di tutela può aggravare il rischio sistemico che reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione sfuggano a qualsiasi sanzione penale, in violazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.

122    Infatti, contrariamente allo standard nazionale di tutela relativo alla prevedibilità della legge penale, che, secondo il giudice del rinvio, si limita a neutralizzare l’effetto interruttivo di atti processuali intervenuti nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 71/2002, lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) consentirebbe, almeno in alcuni casi, di neutralizzare l’effetto interruttivo di atti processuali verificatisi ancor prima del 25 giugno 2018, ma dopo l’entrata in vigore del codice penale il 1° febbraio 2014, ossia per un periodo superiore a quattro anni.

123    In simili circostanze, tenuto conto del necessario bilanciamento tra quest’ultimo standard nazionale di tutela e le disposizioni dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, l’applicazione, da parte di un giudice nazionale, di detto standard, per mettere in discussione l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), deve essere considerata tale da compromettere il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 110 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 212).

124    Di conseguenza, si deve ritenere che i giudici nazionali non possano, nell’ambito di procedimenti giurisdizionali diretti a sanzionare penalmente reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, applicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), come menzionato al punto 119 della presente sentenza, al fine di mettere in discussione l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale).

125    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF devono essere interpretati nel senso che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Per contro, dette disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di mettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.

 Sulla terza questione

126    Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale gli organi giurisdizionali ordinari di uno Stato membro sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale e da quelle dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro e non possono, per tale ragione e con il rischio che sorga la responsabilità disciplinare dei giudici interessati, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se essi ritengono, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria al diritto dell’Unione.

127    Al riguardo, occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella loro competenza, questi ultimi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione. Lo stesso vale in materia di responsabilità disciplinare dei giudici per inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale nonché dell’organo giurisdizionale supremo dello Stato membro di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 133 nonché giurisprudenza citata).

128    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali varie norme nel territorio di detti Stati (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 244 nonché giurisprudenza citata).

129    Come ricordato al punto 95 della presente sentenza, il principio del primato impone al giudice nazionale l’obbligo di garantire la piena efficacia delle prescrizioni del diritto dell’Unione nella controversia di cui è investito disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, quale l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

130    Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che, nell’ipotesi in cui l’esistenza di un’incompatibilità con il diritto dell’Unione emergesse dalla risposta alle prime due questioni e qualora risultasse che un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione non è possibile, tenuto conto dei motivi dedotti dinanzi ad esso, esso potrebbe essere indotto a disapplicare le soluzioni adottate nella giurisprudenza nazionale di cui al punto 111 della presente sentenza.

131    Orbene, il giudice del rinvio sottolinea che il nuovo regime disciplinare, previsto agli articoli 271 e 272 della legge n. 303/2022 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, consente di sanzionare i giudici che, in malafede o con negligenza grave, non abbiano tenuto conto di sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) o di sentenze dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) che statuiscono su impugnazioni nell’interesse della legge.

132    Al riguardo, occorre ricordare che una decisione emessa in via pregiudiziale dalla Corte vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in questione, nella definizione della controversia principale [v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, punto 26, e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 74].

133    Il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE, deve quindi eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 75].

134    Al giudice nazionale che ha esercitato la facoltà o che ha adempiuto l’obbligo di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE non può essere impedito di applicare immediatamente il diritto dell’Unione in modo conforme a una pronuncia o alla giurisprudenza della Corte, altrimenti verrebbe ridotto l’effetto utile di tale articolo. Occorre aggiungere che il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare una normativa o una prassi nazionale che eventualmente osti alla piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione costituisce parte integrante del ruolo di giudice dell’Unione che incombe al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 257).

135    Orbene, una normativa o una prassi nazionale ai sensi della quale le decisioni della Corte costituzionale nonché dell’organo giurisdizionale supremo dello Stato membro di cui trattasi vincolano i giudici ordinari, mentre questi ultimi ritengono, alla luce di una sentenza emessa in via pregiudiziale dalla Corte, che la giurisprudenza derivante da tali decisioni sia contraria al diritto dell’Unione, è idonea a impedire a detti giudici di garantire la piena efficacia dei dettami di tale diritto, ove tale effetto impeditivo può essere rafforzato dalla circostanza che l’eventuale inosservanza di tale giurisprudenza possa essere qualificata come illecito disciplinare in forza del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 259).

136    Per quanto riguarda, più precisamente, la responsabilità disciplinare in cui i giudici possono incorrere, secondo la normativa di uno Stato membro, in caso di inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale nonché dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, il fatto che un organo giurisdizionale nazionale eserciti i compiti affidatigli dai Trattati e rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza di questi ultimi, attribuendo, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, effetto a una disposizione di tale diritto come l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE o l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, e all’interpretazione che ne ha dato la Corte, non può, per definizione, essere considerato un illecito disciplinare in capo ai giudici che fanno parte di tale organo giurisdizionale senza che detta disposizione e detto principio ne risultino ipso facto violati [v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 260, nonché del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 85 e giurisprudenza citata].

137    Da quanto precede risulta che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale gli organi giurisdizionali nazionali ordinari di uno Stato membro sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nonché da quelle dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro e non possono, per tale ragione e con il rischio che sorga la responsabilità disciplinare dei giudici interessati, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se essi ritengono, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto.

 Sulle spese

138    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995,

devono essere interpretati nel senso che:

gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Per contro, tali disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che:

gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di mettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.

2)      Il principio del primato del diritto dell’Unione

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale gli organi giurisdizionali nazionali ordinari di uno Stato membro sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nonché da quelle dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro e non possono, per tale ragione e con il rischio che sorga la responsabilità disciplinare dei giudici interessati, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se essi ritengono, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.