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Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 – Crédit Mutuel Arkéa/BCE

(Causa T-712/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avocat)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Banca centrale europea del 5 ottobre 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28) che fissa i requisiti prudenziali applicabili al Groupe Crédit Mutuel.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Banca centrale europea del 5 ottobre 2015 (in prosieguo: la «decisione») sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni del diritto europeo che limitano la competenza della BCE in materia di vigilanza prudenziale ai soli enti creditizi. Tale motivo è suddiviso in quattro parti:

Prima parte, secondo cui il diritto applicabile alla BCE in materia di vigilanza bancaria limiterebbe rigorosamente la competenza di quest’ultima ai soli enti creditizi e ad altri istituti finanziari.

Seconda parte, secondo cui la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) non sarebbe un ente creditizio e la vigilanza sul Crédit Mutuel da parte della BCE non potrebbe aver luogo al suo livello.

Terza parte, secondo cui l’impossibilità per la BCE di esercitare nei confronti della CNCM un potere di vigilanza prudenziale sarebbe confermata dal fatto che essa non dispone di alcun potere sanzionatorio, come la stessa BCE riconoscerebbe.

Quarta parte, secondo cui, non potendo imporre alla CNCM la benché minima misura, sarebbe vana e giuridicamente erronea la pretesa della decisione di imporre misure correttive al gruppo Crédit Mutuel, il quale non avrebbe alcuna esistenza giuridica.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione dovrebbe essere annullata anche per il fatto che affermerebbe illegittimamente che il Crédit Mutuel nel suo insieme costituisce un gruppo ai sensi delle norme europee applicabili in materia di vigilanza prudenziale. Tale motivo è suddiviso in tre parti:

Prima parte, secondo cui il principio generale fissato dalla normativa europea sarebbe, da un lato, una vigilanza prudenziale sugli enti creditizi su base individuale e, dall’altro, una vigilanza consolidata a livello dei gruppi mutualistici ove si presupponga che essi siano assimilabili ad un’entità unica.

Seconda parte, secondo cui le condizioni giuridiche fissate dalla normativa europea che consentono una vigilanza prudenziale consolidata a livello di gruppi bancari non sarebbero soddisfatte nella specie.

Terza parte, secondo cui nessuna delle tre condizioni che permettono una vigilanza consolidata a livello del Crédit Mutuel nel suo insieme sarebbe soddisfatta nella specie.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione dovrebbe essere annullata anche in quanto aumenterebbe illegittimamente dall’8% all’11% il requisito di fondi propri di base di categoria 1 applicabile al gruppo Crédit Mutuel Arkéa. Tale motivo è suddiviso in due parti:

Prima parte, secondo cui la decisione sarebbe viziata da un errore di diritto.

Seconda parte, secondo cui la decisione sarebbe viziata anche da errori di valutazione.

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