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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire de Paris (Francia) il 5 marzo 2024 – RB e a., in qualità di aventi causa di Claude Chabrol, RZ e a., in qualità di aventi causa di Paul Gégauff / Brinter Company Ltd, Artedis SA, BS, MW, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) e a.

(Causa C-182/24, SACD e a.)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire de Paris

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: RB e a., in qualità di aventi causa di Claude Chabrol, RZ e a., in qualità di aventi causa di Paul Gégauff

Convenuti: Brinter Company Ltd, Artedis SA, BS, MW, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) e a.

Questioni pregiudiziali

1)    Se gli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 1 nonché gli articoli 1, 2 e 9 della direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 2 , nella parte in cui garantiscono all’autore e al coautore di un’opera cinematografica o audiovisiva sia il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere e la loro comunicazione al pubblico sia una durata di protezione che scade decorsi settant’anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta tra i coautori dell’opera, imponendo nel contempo agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e mezzi di ricorso adeguati contro le violazioni del diritto d’autore, nonché misure, procedure e mezzi di ricorso non inutilmente complessi o costosi e che non comportino termini irragionevoli né ritardi ingiustificati, possano essere interpretati nel senso che la ricevibilità di un’azione per contraffazione del diritto d’autore su un’opera di collaborazione, esercitata dal titolare di tale diritto, presuppone che siano chiamati in causa tutti i coautori.

2)    Se il diritto del titolare di un diritto d’autore a un ricorso giurisdizionale effettivo e all’accesso al giudice, componente del diritto a un equo processo, come garantito, congiuntamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 1 , dagli articoli da 1 a 3 della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004, nonché dagli articoli 1, 2 e 9 della direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006, dalla direttiva 2006/115 del 12 dicembre 2006 2 e dagli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che la ricevibilità dell’azione per contraffazione del diritto d’autore è, o meno, subordinata alla chiamata in causa di tutti i coautori dell’opera.

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1 Direttiva 2004/48/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifiche in GU 2004, L 195, pag. 16 e GU 2007, L 204, pag. 27).

1 Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU 2006, L 372, pag. 12).

1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

1 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU 2006, L 376, pag. 28).