Language of document : ECLI:EU:C:2023:327

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

17 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Autorità garanti della concorrenza nazionali – Imposizione di un contributo destinato al loro finanziamento – Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑560/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia), con ordinanza del 30 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2022, nel procedimento

Ferriere Nord SpA,

SIAT – Società Italiana Acciai Trafilati SpA,

Acciaierie di Verona SpA

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM),

Agenzia delle entrate – Riscossione,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 49, 63, da 101 a 103 TFUE, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU 2019, L 11, pag. 3), letti alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone, da un lato, la Ferriere Nord SpA, la SIAT – Società Italiana Acciai Trafilati SpA e Acciaierie di Verona SpA e, dall’altro, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Italia) e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Italia) (in prosieguo: l’«Agenzia delle Entrate») in merito all’annullamento delle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate, relative all’importo del contributo finanziario dovuto da tali società all’AGCM.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 1/2003

3        L’articolo 5 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Competenze delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri», prevede quanto segue:

«Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli [101 e 102 TFUE] in casi individuali. A tal fine, agendo d’ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

–        ordinare la cessazione di un’infrazione,

–        disporre misure cautelari,

–        accettare impegni,

–        comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistono le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire».

4        Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, la Commissione europea e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme in materia di concorrenza del diritto dell’Unione in stretta collaborazione.

 Direttiva 2019/1

5        Conformemente al suo articolo 36, la direttiva 2019/1 è entrata in vigore il 3 febbraio 2019. Come risulta dall’articolo 34, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 4 febbraio 2021.

 Diritto italiano

6        L’articolo 10 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (GURI n. 240 del 13 ottobre 1990), come modificato dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27 (supplemento ordinario alla GURI n. 71 del 24 marzo 2012), prevede, ai commi 7-ter e 7-quater, che l’AGCM è finanziata con un contributo a carico delle società di capitali, italiane o straniere, che abbiano in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile soggette a obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, con ricavi totali superiori a EUR 50 milioni. Tale contributo era inizialmente pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio della società interessata e, a partire dal 2014, è stato ridotto allo 0,055 per mille dello stesso bilancio.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

7        Ferriere Nord e SIAT hanno presentato, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine (Italia), dei ricorsi diretti all’annullamento delle cartelle di pagamento del contributo di finanziamento dell’AGCM per gli anni dal 2013 al 2018, emesse nei loro confronti dall’Agenzia delle Entrate. Acciaierie di Verona ha proposto, dinanzi a tale giudice, un ricorso diretto all’annullamento di una cartella di pagamento del medesimo contributo per l’anno 2018, emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate.

8        La Commissione tributaria provinciale di Udine ha respinto tali ricorsi con analoghe decisioni. Avverso queste ultime, le ricorrenti di cui al procedimento principale hanno interposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia).

9        Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle disposizioni di diritto nazionale che prevedono il contributo dovuto da talune società di capitali per il finanziamento dell’AGCM. A suo avviso, si deve prendere in considerazione il fatto che l’AGCM ha segnatamente il compito di vigilare, conformemente al regolamento n. 1/2003 e in collaborazione con la Commissione, sull’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, e in particolare dell’articolo 101 TFUE. Il giudice del rinvio ritiene, quindi, che le disposizioni del diritto nazionale che prevedono tale contributo perseguano anche la finalità di rendere concretamente possibile l’attuazione della normativa dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51 della Carta.

10      Orbene, il giudice del rinvio si chiede se sia conforme al diritto dell’Unione far gravare tale contributo solo su un numero ristretto di imprese, in funzione delle loro caratteristiche giuridiche e dei loro ricavi, allorquando la loro situazione di diritto e di fatto è identica a quella delle imprese esentate da detto contributo. Infatti, emergerebbe dagli elementi presentati al giudice del rinvio – e non sarebbe contestato dall’AGCM – che la metà circa delle risorse dell’AGCM è destinata alle indagini riguardanti imprese i cui ricavi sono inferiori alla soglia di EUR 50 milioni.

11      Secondo il giudice del rinvio, il contributo dovuto per il finanziamento dell’AGCM si configura come un’imposta che grava sull’insieme dei ricavi delle imprese assoggettate ad esso, mentre dovrebbe essere considerato come un’imposizione «parzialmente commutativa», la cui aliquota è unica e il cui ammontare aumenta in modo proporzionale all’aumentare dell’imponibile. Orbene, le disposizioni attualmente in vigore prevederebbero che tale contributo gravi sull’insieme dei ricavi delle imprese ad esso assoggettate, e non solo sulla parte di tali ricavi che supera la soglia di EUR 50 milioni.

12      Alla luce di quanto precede, la Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se [l’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27] secondo [il] quale l’attività istituzionale dell’[AGCM] è esclusivamente finanziata con un “contributo” posto unicamente a carico delle società di capitali (italiane o straniere nell’ipotesi in cui abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette a obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese) con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e che dunque non incide in misura equa e proporzionata su tutti i soggetti operanti sul mercato, a beneficio dei quali (oltre che ai consumatori) è rivolta l’attività dell’[AGCM], sia interpretabile compatibilmente con il diritto dell’Unione, in particolare [tenuto conto]:

–        [del]l’ articolo 4, paragrafo 3, TUE (…);

–        [degli articoli 49 e 63 TFUE];

–        [de]gli articoli 101, 102 e 103 TFUE;

–        [de]l regolamento [n. 1/2003];

–        [del]la direttiva [2019/1] (in particolare [de]i considerando nn. 1, 6, 8, 17 e 26, [del]l’articolo 1, paragrafo 1, [del]l’articolo 2, [paragrafo 1, punto] 10, [del]l’articolo 5, paragrafo 1);

–        lett[i] alla luce degli articoli 17, paragrafo 1 (diritto di proprietà), 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21, paragrafo 1 (parità di trattamento), [e] 52, paragrafo 1 (principio di proporzionalità) della [Carta];

–        e quindi debba essere interpretato nel senso [che la normativa nazionale in questione] osta al diritto dell’Unione nei termini sopra richiamati».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

13      Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando quest’ultima è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

14      Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

15      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 49, 63 e da 101 a 103 TFUE, il regolamento n. 1/2003 e la direttiva 2019/1, in particolare i considerando 1, 6, 8, 17 e 26, l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, punto 10, e l’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima, letti alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 1, nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro, che prevede che l’autorità garante della concorrenza nazionale sia finanziata con un contributo versato dalle società di capitali che hanno la loro sede o una succursale in tale Stato membro e i cui ricavi annui totali eccedono EUR 50 milioni.

16      Occorre rilevare innanzitutto che le disposizioni della direttiva 2019/1, oggetto della questione del giudice del rinvio, non possono essere applicate ai fatti all’origine della controversia di cui al procedimento principale, che sono anteriori all’entrata in vigore di tale direttiva. In effetti, come precisato al punto 7 della presente ordinanza, detta controversia riguarda cartelle di pagamento del contributo di finanziamento dell’AGCM per gli anni dal 2013 al 2018. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale, nella parte in cui riguarda l’interpretazione di detta direttiva, è manifestamente irricevibile, poiché l’interpretazione richiesta non è in alcun modo necessaria o utile per consentire al giudice del rinvio di statuire sulla causa di cui è investito.

17      Quanto al regolamento n. 1/2003, si deve rilevare che esso è stato adottato sulla base dell’articolo 103 TFUE e dispone, all’articolo 5, che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE. Esse operano in stretta collaborazione con la Commissione, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento. Tale obbligo di collaborazione da parte delle autorità garanti della concorrenza nazionali costituisce espressione del principio di leale collaborazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

18      Tuttavia, né il regolamento n. 1/2003 né alcun’altra disposizione del diritto dell’Unione prescrivono una determinata modalità di finanziamento delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

19      Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, per finanziare la propria autorità garante della concorrenza nazionale, uno Stato membro impone un contributo che grava solo sulle società aventi la propria sede o uno stabilimento secondario nel territorio di tale Stato membro i cui ricavi superano una determinata soglia, detto Stato membro agisce nell’esercizio della propria competenza in materia fiscale.

20      Occorre peraltro ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone a quest’ultimo di rispettare scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, esplicitamente previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura. Pertanto è segnatamente indispensabile, come enuncia la lettera c) di tale articolo, che l’ordinanza di rinvio contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di talune disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale (ordinanza del 1° settembre 2021, KI, C‑131/21, non pubblicata, EU:C:2021:695, punti 19 e 20 nonché giurisprudenza ivi citata).

21      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli da 101 a 103 TFUE e del regolamento n. 1/2003 solo alla luce del postulato, che è errato per i motivi esposti ai punti 18 e 19 della presente ordinanza, secondo cui, in sostanza, quando uno Stato membro impone un contributo destinato al finanziamento della propria autorità garante della concorrenza nazionale, tale Stato membro attua il diritto dell’Unione.

22      Del resto, il giudice del rinvio non fornisce alcuna spiegazione che consenta di comprendere il collegamento che esso stabilisce tra, da un lato, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli da 101 a 103 TFUE e il regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, la normativa italiana applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

23      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile anche nella parte in cui riguarda l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli da 101 a 103 TFUE e il regolamento n. 1/2003.

24      Il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte di interpretare l’articolo 49 TFUE, che sancisce la libertà di stabilimento, e all’articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali.

25      A tal riguardo, è vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri devono esercitare le competenze loro attribuite, in particolare in materia fiscale, nel rispetto del diritto dell’Unione, ivi comprese le libertà fondamentali sancite dagli articoli 49 e 63 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1995, Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, punto 21, e del 9 febbraio 2017, X, C‑283/15, EU:C:2017:102, punto 25); occorre ricordare, tuttavia, che le disposizioni del Trattato FUE in materia, segnatamente, di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro (sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie, occorre constatare, da un lato, che la controversia di cui al procedimento principale ha ad oggetto l’annullamento di cartelle di pagamento di un contributo imposto dal diritto italiano, destinate a società di diritto italiano e, dall’altro, che tale contributo grava sia sulle società di capitali aventi la loro sede nel territorio italiano, sia sulle società di capitali aventi la loro sede in un altro Stato membro e che dispongono di una sede secondaria in Italia purché, in entrambi i casi, i loro ricavi annui superino la soglia di EUR 50 milioni.

27      In tali circostanze spettava al giudice del rinvio, conformemente all’articolo 94 del regolamento di procedura, come interpretato dalla giurisprudenza costante citata al punto 20 della presente ordinanza, esporre i motivi per i quali esso stabilisce un collegamento tra l’interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE e le disposizioni italiane che istituiscono il contributo di finanziamento dell’AGCM e considera che queste ultime possano ostacolare l’esercizio della libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali. Orbene, nell’ordinanza di rinvio non figurano motivi siffatti.

28      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile anche nella parte in cui fa riferimento agli articoli 49 e 63 TFUE.

29      Infine, per quanto riguarda l’asserzione del giudice del rinvio secondo cui, in sostanza, in sede di interpretazione delle disposizioni di cui alla questione pregiudiziale, si devono prendere in considerazione gli articoli 17, paragrafo 1, 20, 21, paragrafo 1, nonché 52, paragrafo 1, della Carta, è sufficiente ricordare che l’imposizione di un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’esercizio, da parte di uno Stato membro, della propria competenza in materia fiscale e non costituisce attuazione del diritto dell’Unione, in particolare delle disposizioni di cui alla questione pregiudiziale.

30      Di conseguenza, la presa in considerazione della Carta per interpretare le disposizioni oggetto della questione pregiudiziale non incide in alcun modo sulla circostanza che il giudice del rinvio non ha dimostrato l’esistenza di un collegamento tra tali disposizioni e la normativa italiana applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

31      Ad ogni modo, occorre ricordare che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. L’articolo 6, paragrafo 1, TUE, al pari dell’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, precisa che le disposizioni di quest’ultima non estendono in alcun modo l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione definite nei trattati (ordinanza del 1° settembre 2021, KI, C‑131/21, non pubblicata, EU:C:2021:695, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

32      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

 Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia), con ordinanza del 30 giugno 2022, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 17 aprile 2023

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

D. Gratsias


*      Lingua processuale: l’italiano.