Language of document : ECLI:EU:T:2014:312

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

23 maggio 2014 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’istituzione da parte di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑286/11 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (T‑286/11 P, non pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2011, il sig. Luigi Marcuccio, ricorrente, ha presentato, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione (F‑21/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), mediante la quale quest’ultimo ha respinto, in quanto manifestamente infondato in diritto, il suo ricorso volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione recante rigetto implicito della sua domanda del 23 febbraio 2009 di risarcimento del danno asseritamente derivato dall’invio al suo rappresentante legale nella causa conclusasi con l’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (T‑241/03, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517), di una lettera riguardante il pagamento delle spese relative a tale causa, dall’altro lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 1° dicembre 2009 recante rigetto del suo reclamo e, infine, la condanna della Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno lamentato, l’importo di EUR 10 000, ovvero l’importo ritenuto equo e giusto dal Tribunale della funzione pubblica, maggiorato, fino al suo effettivo pagamento, di interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale.

2        Con ordinanza del 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (T‑286/11 P, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Inoltre, ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale grado di giudizio.

3        Il 20 febbraio 2013, la Commissione ha inviato al sig. Marcuccio e al suo avvocato, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento, un elenco di sei ordinanze, tra cui l’ordinanza del 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 2, nelle quali il sig. Marcuccio era stato condannato alle spese dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica nonché gli importi che essa reclamava per ogni procedimento. L’importo richiesto per la presente causa ammontava a EUR 3 500, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro e versati, con ordine di pagamento del 17 gennaio 2013, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 14 settembre 2011 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 7 gennaio 2013.

4        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 ottobre 2013, e a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, la presente domanda di liquidazione delle spese, con la quale essa chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 3 500 l’importo delle spese da essa ripetibili nella causa decisa dall’ordinanza del 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, citata al punto 2 supra;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione.

5        Con fax del 22 ottobre 2013, la cancelleria del Tribunale ha informato il sig. Marcuccio che il termine per il deposito delle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese era stato fissato al 3 dicembre 2013. Il sig. Marcuccio, tuttavia, non ha depositato osservazioni.

 In diritto

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sul carattere ripetibile delle spese sostenute dalla Commissione

6        Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

7        Da tale disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 11).

8        Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto generare per gli agenti o i difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. al punto 7 supra, punto 12).

9        Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, incluse le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. al punto 7 supra, punto 13).

10      A tal proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra quindi nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. al punto 7 supra, punto 14).

11      Nel caso di specie, la Commissione reclama un importo di EUR 3 500, corrispondente alla somma forfettaria negoziata con il suo avvocato esterno per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese e costi.

12      Di conseguenza, dalla natura delle spese richieste risulta che le stesse hanno carattere ripetibile.

 Sull’importo delle spese ripetibili

13      Ai fini della valutazione, in base ai criteri enumerati al precedente punto 8, del carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, indicazioni precise devono essere fornite dal richiedente. Anche se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. al punto 7 supra, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

14      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

15      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia e le difficoltà della causa, si deve rilevare che la causa in questione verteva su una domanda di annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica mediante la quale quest’ultimo aveva respinto, in quanto manifestamente infondato in diritto, il ricorso del sig. Marcuccio volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione recante rigetto implicito della sua domanda del 23 febbraio 2009 di risarcimento del danno asseritamente derivato dall’invio al suo rappresentante legale nella causa conclusasi con l’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, citata al punto 1 supra, di una lettera riguardante il pagamento delle spese relative a tale causa, dall’altro lato, l’annullamento della decisione della Commissione del 1° dicembre 2009 recante rigetto del suo reclamo e, infine, la condanna della Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno lamentato, l’importo di EUR 10 000, ovvero l’importo ritenuto equo e giusto dal Tribunale della funzione pubblica, maggiorato, fino al suo effettivo pagamento, di interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale. A sostegno della propria impugnazione, il sig. Marcuccio adduceva un certo numero di argomenti che il Tribunale ha raggruppato in due motivi. Il primo, che era suddiviso in nove parti, verteva in sostanza su un difetto di motivazione e d’istruzione, su uno snaturamento e sull’interpretazione ed applicazione erronee delle norme di diritto relative alla sua domanda di risarcimento. Il secondo, che era suddiviso in due parti, era relativo all’illegittimità delle conclusioni del giudice di primo grado in merito alle spese.

16      Orbene, si deve necessariamente constatare che nell’ambito di tale impugnazione non si poneva alcun problema giuridico complesso né alcuna nuova questione di diritto. Infatti, si deve ritenere che la causa non presentasse un grado particolarmente elevato di difficoltà, il che risulta anche dal fatto che il Tribunale ha deciso tale controversia mediante ordinanza motivata sulla base dell’articolo 145 del regolamento di procedura, rigettando l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

17      In terzo luogo, per quanto concerne l’interesse economico della controversia e la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, da un’analisi dei motivi sollevati a sostegno dell’impugnazione del sig. Marcuccio, menzionati al punto 15 supra, risulta che essi erano relativi a questioni circoscritte al caso specifico, senza maggior ripercussione per il diritto dell’Unione nel suo insieme. Pertanto, si deve concludere che la controversia rivestiva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione e non presentava un’importanza economica particolare per la Commissione.

18      In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda l’entità di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, occorre rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 3 500, corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno.

19      Occorre ricordare, in via preliminare, che il giudice dell’Unione può non già liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Analogamente, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo delle spese, giacché il giudice si fonda su criteri pretori ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. Anche se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente, come è stato ricordato al precedente punto 13 (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, citata al punto 7 supra, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

20      A questo proposito, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 13,45 il numero complessivo di ore di lavoro da lui prestate, fatturate a EUR 250 l’una, consacrate, in particolare, all’analisi dell’ordinanza impugnata e dell’impugnazione, alla ricerca dei precedenti giurisprudenziali e alla redazione del controricorso, nonché alla comunicazione con gli agenti della Commissione ai fini dell’integrazione del fascicolo. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 65 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

21      Ai fini della determinazione dell’importo ripetibile, occorre tener conto del fatto che, da un lato, l’avvocato esterno in primo grado le cui spese e i cui onorari costituiscono, in via esclusiva, gli importi richiesti nell’ambito del presente procedimento era lo stesso che rappresentava la Commissione dinanzi al Tribunale e che, dall’altro, alla luce della natura della controversia, del suo oggetto, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà della causa e del suo interesse economico (v. supra, punti da 14 a 17), la causa T‑286/11 P non imponeva un carico di lavoro rilevante per la Commissione.

22      Alla luce di quanto precede e dall’analisi dei criteri pertinenti ai fini della determinazione dell’importo delle spese ripetibili risulta che tanto il numero di ore spese dall’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono congrui. Per quanto concerne le spese dell’avvocato, benché non sia stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute da quest’ultimo, si deve rilevare che, considerate le circostanze della fattispecie in esame e l’importo richiesto, tali spese risultano adeguate.

23      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 19, appare equo fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili in EUR 3 500.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

24      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del sig. Marcuccio al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo delle spese nella causa T‑286/11 P, Marcuccio/Commissione.

25      In proposito occorre rilevare che l’accertamento di un eventuale obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile ricadono nella competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., per analogia, ordinanza della Corte del 29 settembre 1995, ENU/Commissione, C‑2/94 SA, Racc. pag. I‑2767, punto 10).

26      Secondo costante giurisprudenza, la domanda di maggiorare degli interessi di mora la somma dovuta nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese deve essere accolta per il periodo compreso tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data dell’effettivo rimborso delle spese (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

27      Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale ritiene congruo tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Conseguentemente, il tasso applicabile è calcolato in base al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo.

 Sulla domanda della Commissione di condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

28      Secondo la Commissione, il sig. Marcuccio deve essere condannato alle spese del procedimento di liquidazione dato che il suo rifiuto di reagire alla lettera del 20 febbraio 2013 è all’origine del procedimento medesimo.

29      A questo proposito è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento per la liquidazione delle spese si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna del sig. Marcuccio alle spese sostenute nel presente procedimento, si deve rilevare che, anzitutto, la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da tre dei suoi agenti. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

30      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

31      Di conseguenza, il Tribunale constata di non essere stato posto nella condizione di statuire sulla domanda della Commissione e che tale domanda deve pertanto essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio è tenuto a rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 3 500.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

3)      La domanda della Commissione volta ad ottenere la condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento è respinta.

Lussemburgo, 23 maggio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.