Language of document : ECLI:EU:T:2018:183

Causa T119/17

Ruben Alba Aguilera e altri

contro

Servizio europeo per l’azione esterna

«Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione recante riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita in Etiopia dal 30 al 25% – Mancata adozione di disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 10 dell’allegato X allo Statuto – Responsabilità – Danno morale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 aprile 2018

1.      Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità correlata alle condizioni di vita – Presupposti per la concessione – Obbligo per le istituzioni di adottare disposizioni generali di esecuzione

(Statuto dei funzionari, art. 110 e allegato X, artt. 1, comma 3, e 10)

2.      Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Procedimento di adozione – Obbligo dell’amministrazione di raccogliere il parere del comitato dello Statuto – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 110)

3.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Violazione dell’obbligo di dare esecuzione a una sentenza di annullamento – Illecito amministrativo di per sé generatore di un danno morale

(Artt. 266 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

4.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Portata – Obbligo di riesaminare decisioni simili all’atto annullato ma non contestate con un ricorso – Insussistenza

(Art. 266, § 1, TFUE)

5.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      L’obbligo derivante dall’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto di adottare disposizioni generali di esecuzione relative all’articolo 10 di tale allegato prima dell’adozione di una decisione di revisione dell’importo dell’indennità correlata alle condizioni di vita (ICV) per gli agenti con sede di servizio nei paesi terzi si spiega con il fatto che il suddetto articolo 10 conferisce all’autorità che ha il potere di nomina un margine di discrezionalità particolarmente ampio quanto alla determinazione delle condizioni di vita nei paesi terzi.

Pertanto, prevedendo tale obbligo, da un lato, il legislatore ha voluto che i criteri secondo cui interverrà tale determinazione siano stabiliti secondo la procedura di adozione delle disposizioni generali di esecuzione descritta all’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto, procedura che consente all’autorità che ha il potere di nomina di conoscere i parametri rilevanti consultando il proprio comitato del personale e raccogliendo le opinioni del comitato dello Statuto. Dall’altro lato, il legislatore ha voluto che tali criteri fossero stabiliti in modo astratto e indipendente da qualsiasi procedimento avente lo scopo di rivedere, in un caso specifico, l’importo dell’ICV per gli agenti con sede di servizio in un paese terzo, al fine di evitare il rischio che la scelta dei criteri sia influenzata da un esito eventualmente voluto dall’amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X allo Statuto non può essere considerato come una norma che detti un mero requisito formale al quale una decisione di revisione dell’importo dell’ICV per gli agenti con sede di servizio nei paesi terzi deve conformarsi. Esso prevede, piuttosto, che la previa adozione delle disposizioni generali di esecuzione secondo la procedura descritta all’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto costituisce un presupposto che dev’essere imperativamente soddisfatto affinché una decisione, quale la decisione impugnata, possa essere legittimamente adottata.

(v. punti 32, 33)

2.      Il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto, all’articolo 110 dello Statuto, una norma imperativa che distingue chiaramente l’obbligo dell’autorità che ha il potere di nomina o dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di consultare il comitato del personale dell’istituzione interessata e l’obbligo delle autorità suddette di raccogliere il parere del comitato dello Statuto. Il fatto che l’articolo 110 dello Statuto attribuisca al comitato dello Statuto il potere di emettere un parere su tutte le disposizioni generali di esecuzione, il quale deve potersi esprimere sui criteri che guidano l’esercizio da parte dell’amministrazione del proprio ampio potere discrezionale, implica necessariamente che detto parere deve poter influenzare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina o dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione.

Il parere di un organo esterno e interistituzionale, come il comitato dello Statuto, è necessario per garantire che le misure di attuazione dello Statuto, adottate dalle singole istituzioni, siano coerenti e conformi al principio di unicità dello Statuto.

(v. punto 37)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 47)

4.      Sebbene l’articolo 266, paragrafo 1, TFUE imponga all’istituzione interessata un cui atto sia stato annullato dal giudice dell’Unione di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato dalle medesime irregolarità individuate nella sentenza di annullamento, tale disposizione, per contro, non implica che detta istituzione debba riesaminare decisioni identiche o analoghe asseritamente viziate dalla medesima irregolarità, rivolte a destinatari diversi dalla parte ricorrente.

(v. punto 48)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 50)