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Ricorso proposto il 13 novembre 2015 – Infratel Italia e a./Commissione

(Causa T-636/15)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Roma, Italia), Ericsson telecomunicazioni SpA (Roma, Italia), Italdata SpA (Avellino, Italia), Linea Com Srl (Cremona, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti, I. Perego, M. S. Serpone e M. Serpone, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, la decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione contenuta nella lettera (Ref. Ares[2015]3551496) della Commissione europea del 28 agosto 2015, Termination of grant agreement 621078 project VIRGO.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti invocano quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione, degli artt. 41 e 48 della Carta e degli art. 135 del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n.1605/2012 (GU L 298, pag. 1) e art. 208 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1), e sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

La Commissione non ha sentito le ricorrenti prima dell’adozione della decisione con cui ha disposto la risoluzione del grant agreement e ordinato la restituzione degli importi percepiti a titolo di prefinanziamento. La Commissione avrebbe violato i diritti della difesa dei ricorrenti, nonché gli artt. 135 del regolamento n. 966/2012 e 208 del regolamento n. 1268/2012 e gli artt. 41 e 48 della Carta. La Commissione ha inoltre fondato la decisione soltanto su valutazioni formulate da esperti esterni, rimandando a tali valutazioni senza addurre nella decisione un’autonoma motivazione. La Commissione avrebbe perciò violato il principio di buona amministrazione e l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.

Secondo motivo, vertente sugli errori di valutazione, violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di non discriminazione e degli art. 135 del regolamento n. 966/2012 e art. 208 del regolamento n. 1268/2012.

Le valutazioni svolte dalla Commissione e dai suoi esperti esterni poste a fondamento della decisione sarebbero frutto di erronee valutazioni di fatto e di diritto e non sarebbero supportate da coerente e adeguata motivazione. La Commissione avrebbe altresì violato l’art. 135, parr. 3 e 4, del Regolamento n. 966/2012.

Terzo motivo, vertente sugli errori di valutazione e violazione del principio di proporzionalità, di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione, degli art. 135 del regolamento n. 966/2012 e art. 208 del regolamento n. 1268/2012 nonché della Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement.

La Commissione non avrebbe correttamente valutato la diversa importanza dei singoli deliverables all’intero del progetto, con ciò violando gli obblighi di buona amministrazione, nonché le regole al riguardo previste dalle Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement. La Commissione non avrebbe neppure fornito al riguardo una motivazione specifica e adeguata.

Quarto motivo vertente sulla violazione degli artt. 135 del regolamento n. 966/2012 e 208 del regolamento n. 1268/2012 e del principio di proporzionalità, nonché dell’obbligo di motivazione.

La Commissione ha imposto l’ordine di recupero dell’intero importo oggetto di prefinanziamento, senza tenere in debito conto la rilevanza del progetto per le politiche dell’Unione e la riutilizzabilità del lavoro svolto dal consorzio. Così facendo, la Commissione avrebbe violato gli artt. 135 del regolamento n. 966/2012 e 208 del regolamento n. 1268/2012 e il principio di proporzionalità.

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