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Ricorso proposto il 12 novembre 2015 – Alcohol Countermeasure Systems (International)/UAMI - Lion Laboratories (ALCOLOCK)

(Causa T-638/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (Toronto, Canada) (rappresentanti: E. Baud, P. Marchiset, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lion Laboratories Ltd (Barry, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ALCOLOCK» – Marchio comunitario n. 8 443 301

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 agosto 2015 nel procedimento R 1323/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare valido il marchio comunitario di proprietà della Alcohol Countermeasure Systems (International), Inc. e registrato a nome della stessa;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/95, e dell’articolo 19, paragrafo 2 del TRIPS, carenza di motivazione ed errata rappresentazione dei fatti;

violazione degli articoli 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e motivazione insufficiente;

violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 296 TFUE nonché della nozione di uso effettivo ai sensi del regolamento n. 207/2009.

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