Ricorso proposto il 12 novembre 2015 – Alcohol Countermeasure Systems (International)/UAMI - Lion Laboratories (ALCOLOCK)
(Causa T-638/15)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (Toronto, Canada) (rappresentanti: E. Baud, P. Marchiset, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lion Laboratories Ltd (Barry, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ALCOLOCK» – Marchio comunitario n. 8 443 301
Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 agosto 2015 nel procedimento R 1323/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
dichiarare valido il marchio comunitario di proprietà della Alcohol Countermeasure Systems (International), Inc. e registrato a nome della stessa;
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi invocati
Violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/95, e dell’articolo 19, paragrafo 2 del TRIPS, carenza di motivazione ed errata rappresentazione dei fatti;
violazione degli articoli 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e motivazione insufficiente;
violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 296 TFUE nonché della nozione di uso effettivo ai sensi del regolamento n. 207/2009.
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