Language of document : ECLI:EU:C:2004:273

Causa C-224/02

Heikki Antero Pusa

contro

Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)

«Cittadinanza dell’Unione — Art. 18 CE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno negli Stati membri — Pignoramento della retribuzione — Modalità»

Massime della sentenza

Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e libertà di soggiorno nel territorio degli Stati membri — Normativa nazionale che determina la quota pignorabile di una pensione deducendo da quest’ultima l’imposta nazionale trattenuta alla fonte sulla stessa — Mancata presa in considerazione dell’imposta dovuta sulla pensione nello Stato membro di residenza del suo titolare — Inammissibilità — Normativa nazionale che subordina una tale presa in considerazione alla prova da parte del debitore dell’onere fiscale effettivamente sostenuto nell’altro Stato membro — Ammissibilità — Presupposti

(Art. 18 CE)

Il diritto comunitario osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale la quota pignorabile di una pensione versata regolarmente in tale Stato ad un debitore è determinata deducendo da tale pensione la ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito da corrispondere nel detto Stato, mentre l’imposta che il titolare di una siffatta pensione deve versare successivamente su quest’ultima nello Stato membro in cui risiede non dà luogo ad alcuna presa in considerazione ai fini della determinazione della quota pignorabile di tale pensione.

Il diritto comunitario non osta invece ad una siffatta normativa nazionale qualora essa preveda una simile presa in considerazione, anche laddove assoggettasse quest’ultima alla condizione che il debitore provi di aver effettivamente versato o di dover versare entro un certo termine un importo preciso a titolo dell’imposta sul reddito nello Stato membro in cui risiede. Ciò vale tuttavia solo qualora, in primo luogo, il diritto del debitore interessato ad ottenere una siffatta presa in considerazione emerga chiaramente dalla detta normativa, in secondo luogo, le modalità in base alle quali interviene tale presa in considerazione siano idonee a garantire all’interessato il diritto ad ottenere, su base annua, un adeguamento della quota pignorabile della sua pensione di entità pari a quella che si avrebbe se una siffatta imposta fosse stata dedotta alla fonte nello Stato membro che ha emanato tale normativa e, in terzo luogo, le dette modalità non abbiano l’effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto

(v. punti 35, 48, dispositivo 1-2)