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Impugnazione proposta il 10 luglio 2024 dal sig. Lorenz Kiene, dalla Classic Tankstellen GmbH & Co. KG, dalla eFuel GmbH e dalla eFuel Projektentwicklung GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione), del 2 maggio 2024, causa T-419/23, Kiene e a./Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-487/24 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Lorenz Kiene, Classic Tankstellen GmbH & Co. KG, eFuel GmbH, ed eFuel Projektentwicklung GmbH (rappresentanti: A. Dlouhy, E. Macher, M. Soppe, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2024 nella causa T-419/23;

annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (UE) 2023/851 1 ;

in subordine, rinviare la causa T-419/23 dinanzi al Tribunale affinché adotti ogni decisione necessaria;

condannare le altre parti nel procedimento alle spese, incluse le spese legali dei ricorrenti sostenute nel procedimento T-419/23.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti svolgono un’attività imprenditoriale nell’ambito dello sviluppo, della produzione e della vendita di combustibili neutri in termini di emissioni di CO2 per il settore del trasporto su strada. Con la loro impugnazione, i ricorrenti contestano l’ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2024, con la quale il Tribunale ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2023/851 in quanto irricevibile.

Primo motivo di impugnazione: erronea applicazione e valutazione del criterio dell’incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda alternativa, TFUE in ragione dell’erroneo accertamento e dell’erronea sussunzione dei fatti da parte del Tribunale.

Secondo motivo di impugnazione: violazione del diritto dei ricorrenti di essere ascoltati, in particolare in ragione dell’erronea valutazione dei requisiti relativi all’incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda alternativa, TFUE e in ragione dell’erronea valutazione dell’assenza di altri mezzi di ricorso.

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1 Regolamento (UE) 2023/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (GU 2023, L 110, pag. 5).