Language of document : ECLI:EU:C:2005:190

Causa C‑318/04

Parlamento europeo

contro

Commissione delle Comunità europee

«Intervento»

Massime dell’ordinanza

Procedura — Intervento — Persone interessate — Controversia relativa all’annullamento di una decisione della Commissione relativa al trattamento e al trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree — Garante europeo della protezione dei dati — Ricevibilità — Presupposti

[Art. 286, n. 2, CE; regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 47, n. 1, lett. i)]

L’art. 47, n. 1, lett. i), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, attribuisce al garante europeo della protezione dei dati un diritto di intervento nelle cause intentate dinanzi alla Corte di giustizia, diritto circoscritto entro i limiti che discendono dai compiti ad esso conferiti.

Ai sensi dell’art. 41, n. 2, del regolamento n. 45/2001, tali compiti sono di natura consultiva e riguardano i trattamenti di dati personali effettuati dalle istituzioni e dagli organi comunitari nonché le funzioni previste dall’art. 46 del suddetto regolamento e le competenze che gli sono attribuite dall’art. 47 dello stesso regolamento.

Pertanto dev’essere considerato ammissibile l’intervento del garante europeo in una causa avente ad oggetto un atto della Commissione riguardante il trattamento dei dati personali da parte delle compagnie aeree qualora essa verta su una situazione rientrante nell’ambito delle sue funzioni.

(v. punti 14-18)