Language of document : ECLI:EU:C:2014:125

Cause riunite C‑606/12 e C‑607/12

Dresser-Rand SA

contro

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Genova)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) – Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014

1.        Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessioni di beni – Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro – Esclusione di un trasferimento costituito dalla spedizione o dal trasporto di un bene tra due Stati membri – Presupposto – Rispedizione necessaria del bene al soggetto passivo nello Stato membro di origine

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)]

2.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale – Inapplicabilità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112 in assenza di rispedizione del bene nello Stato membro di origine

[Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)]

1.        L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.

Infatti, il trasferimento di un bene in un altro Stato membro non deve essere qualificato come cessione intracomunitaria soltanto qualora esso venga effettuato non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine.

Dunque, la rispedizione del bene al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato deve essere considerata come una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva sopra citata.

(v. punti 30‑32 e dispositivo)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 33‑38)