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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Imposta sulle attività produttive – Calcolo della base imponibile di tale imposta – Modalità di calcolo – Dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società di capitali residenti e non residenti – Inclusione nella base imponibile dell’imposta sulle attività produttive – Momento dell’inclusione – Differenza di trattamento – Restrizione – Insussistenza»

Nella causa C‑258/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 23 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2022, nel procedimento

Finanzamt Hannover-Nord

contro

H Lebensversicherung,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la H Lebensversicherung, da J. Diedrich e J. Reineke, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Pethke, W. Roels e V. Uher, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la H Lebensversicherung e il Finanzamt Hannover-Nord (Amministrazione tributaria di Hannover Nord, Germania; in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in ordine al calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive dovuta per l’anno 2001.

 Diritto tedesco

 Legge relativa allimposta sul reddito

3        Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, punto 1, dell’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito), come modificato dal Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts (legge relativa all’evoluzione della fiscalità delle imprese), del 20 dicembre 2001 (BGBl. 2001 I, pag. 3858):

«(1)      Fanno parte dei redditi da capitali mobiliari:

1.      le quote di utili (dividendi), rendite e altri proventi di azioni, di diritti di godimento, ai quali è connesso il diritto agli utili e ai proventi della liquidazione di una società di capitali, di quote sociali detenute in società a responsabilità limitata, in cooperative di produzione e consumo nonché in associazioni minerarie che godono dei diritti di una persona giuridica».

 Legge relativa allimposta sulle società

4        L’articolo 8b, paragrafi 1 e 3, del Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulle società), come modificato dalla legge relativa all’evoluzione della fiscalità delle imprese (in prosieguo: il «KStG»), prevede quanto segue:

«(1)      Ai fini della determinazione del reddito, non si tiene conto delle remunerazioni percepite ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, punti 1, 2, 9 e 10, lettera a), della legge relativa all’imposta sul reddito. (...)

(...)

(3)      Le riduzioni di utili connesse alla partecipazione di cui al paragrafo 2 non sono prese in considerazione nella determinazione degli utili».

5        L’articolo 34, paragrafo 4, punto 1, del KStG è così formulato:

«(4)      L’articolo 8 ter si applica per la prima volta:

1.      Le remunerazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, punti 1 e 2, della legge relativa all’imposta sul reddito, alle quali la quarta parte della legge relativa all’imposta sulle società, come modificata dall’articolo 4 della legge del 14 luglio 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 1034), non si applica più per la società distributrice».

6        L’articolo 34, paragrafo 7, del KStG, come modificato dal Gesetz zur Umsetzung der Protokollerklärung der Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz (legge di attuazione della dichiarazione del governo federale sulla proposta di mediazione concernente la legge relativa alla riduzione delle agevolazioni fiscali), del 22 dicembre 2003 (BGBl. 2003 I, pag. 2840) (in prosieguo: il «KStG nuova versione»), prevede quanto segue:

«(7)      L’articolo 8b si applica per la prima volta per:

(...)

[ottava frase] L’articolo 8b, paragrafo 8, e l’articolo 21, paragrafo 1, punto 1, prima frase, si applicano:

(...)

2.      su domanda unica e irrevocabile da presentare entro il 30 giugno 2004, a partire dai periodi d’imposta dal 2001 al 2003 e, in caso di esercizio contabile diverso dall’anno civile, a partire dai periodi d’imposta dal 2002 al 2004 (periodo di retroattività). L’articolo 8b, paragrafo 8, è applicabile a tale riguardo nella seguente versione:

“(8)      I paragrafi da 1 a 7 si applicano alle partecipazioni che, nelle imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione malattia, corrispondono a investimenti, fermo restando che nel calcolo del reddito le remunerazioni, gli utili e le riduzioni di utili sono presi in considerazione nella misura dell’80%. (...)”».

 Legge relativa allimposta sulle attività produttive

7        Il Gewerbesteuergesetz (legge relativa all’imposta sulle attività produttive), come modificato dalla legge relativa all’evoluzione della fiscalità delle imprese (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sulle attività produttive»), all’articolo 6 prevede che la base imponibile dell’imposta sulle attività produttive sia costituita dall’utile di esercizio ai fini di detta imposta.

8        L’articolo 7 della legge relativa all’imposta sulle attività produttive dispone che l’utile di esercizio ai fini dell’imposta sulle attività produttive è l’utile derivante da un’attività industriale o commerciale, determinato conformemente alle disposizioni della legge relativa all’imposta sul reddito o della legge relativa all’imposta sulle società, che deve essere preso in considerazione nella determinazione del reddito relativo al periodo d’imposta ai fini dell’imposta sulle società corrispondente al periodo d’imposta ai fini dell’imposta sulle attività produttive, aumentato e diminuito degli importi di cui agli articoli 8 e 9 della legge relativa all’imposta sulle attività produttive.

9        Ai sensi dell’articolo 8 della legge relativa all’imposta sulle attività produttive:

«I seguenti importi, qualora siano stati dedotti al momento del calcolo degli utili, vengono reintegrati negli utili derivanti da un’attività industriale o commerciale (articolo 7):

(...)

5.      l’eccedente delle quote di utile (dividendi) che non è stato preso in considerazione ai sensi dell’articolo 3, punto 40, della legge relativa all’imposta sul reddito o dell’articolo 8b, paragrafo 1, della legge relativa all’imposta sulle società e i redditi equiparati nonché le remunerazioni derivanti da partecipazioni in una società, in un’associazione di persone o in una massa patrimoniale ai sensi della legge relativa all’imposta sulle società, purché essi non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 9, punti 2a o 7, previa deduzione delle spese di esercizio che presentano un legame economico con tali entrate, qualora tali spese non siano prese in considerazione ai sensi dell’articolo 3c della legge relativa all’imposta sul reddito e dell’articolo 8b, paragrafo 5, della legge relativa all’imposta sulle società. (...)».

10      L’articolo 9 della legge relativa all’imposta sulle attività produttive è così formulato:

«Dalla somma dell’utile e delle reintegrazioni si detraggono:

(...)

7.      gli utili provenienti da azioni di una società di capitali avente sede e organo centrale di gestione e di controllo al di fuori del territorio di applicazione della presente legge, nel cui capitale sociale l’impresa detiene, dall’inizio del periodo d’imposta e in modo ininterrotto, almeno il 10% (società figlia) (...)».

11      L’articolo 36, paragrafo 4, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive così recita:

«L’articolo 8, punto 5, si applica per la prima volta al periodo d’imposta 2001».

 Legge sulle società dinvestimento

12      L’articolo 40, paragrafo 2, del Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (legge sulle società di investimento), come modificato dalla legge relativa all’evoluzione della fiscalità delle imprese, così recita:

«L’articolo 3, punto 40, della legge relativa all’imposta sul reddito nonché l’articolo 8b, paragrafo 1, e l’articolo 37, paragrafo 3, della legge relativa all’imposta sulle società si applicano ai redditi nazionali ed esteri del fondo comune di investimento in titoli mobiliari che vengono distribuiti e ai redditi che non vengono utilizzati in vista di una distribuzione o per la copertura dei costi».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

13      La H Lebensversicherung è un ente di diritto pubblico soggetto all’imposta sulle società e all’imposta sulle attività produttive, che gestisce un’impresa di assicurazione sulla vita. Nel periodo d’imposta 2001 tale ente ha percepito dividendi da diverse società di capitali non residenti, nelle quali deteneva partecipazioni dirette inferiori al 10% del capitale, nonché dividendi delle sue partecipazioni in fondi comuni d’investimento in valori mobiliari. Le distribuzioni effettuate da questi ultimi provenivano da dividendi di società di capitali non residenti nelle quali tali fondi detenevano partecipazioni inferiori al 10% del capitale.

14      Con domanda del mese di aprile 2004, la H Lebensversicherung ha esercitato il diritto di opzione di cui godono le imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione malattia in forza dell’articolo 34, paragrafo 7, ottava frase, punto 2, del KStG nuova versione.

15      Nell’ambito del calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive della H Lebensversicherung, l’amministrazione tributaria ha considerato come utile di esercizio, sulla base dell’articolo 7, prima frase, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive, l’utile da determinare conformemente alle disposizioni della legge relativa all’imposta sulle società. In conseguenza dell’esercizio del diritto di opzione previsto all’articolo 34, paragrafo 7, ottava frase, punto 2, del KStG nuova versione, a partire dal periodo d’imposta 2001, conformemente all’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG, il 20% dei dividendi percepiti a titolo di partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società di capitali non residenti non dovevano essere presi in considerazione per la determinazione dell’utile imponibile ai fini dell’imposta sulle società della H Lebensversicherung. Tuttavia, detto 20% di dividendi, che non è stato preso in considerazione al momento della determinazione di tale utile imponibile, è stato reintegrato in quest’ultimo dall’amministrazione tributaria in applicazione dell’articolo 8, punto 5, prima frase, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive. Su tale base, detta amministrazione ha determinato separatamente la perdita riportabile della H Lebensversicherung al 31 dicembre 2001.

16      Con ricorso proposto dinanzi al Niedersächsische Finanzgericht (Tribunale tributario della Bassa Sassonia, Germania), la H Lebensversicherung ha contestato l’applicazione dell’articolo 8, punto 5, prima frase, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive e la conseguente reintegrazione del 20% dei dividendi, invocando una disparità di trattamento rispetto ai dividendi provenienti dalle società residenti. Infatti, nel 2001 l’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG non era ancora applicabile alle distribuzioni di dividendi effettuate da società di capitali residenti, il che escludeva, per quanto riguarda questi ultimi dividendi, una tale reintegrazione ai sensi dell’articolo 8, punto 5, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive. La differenza nell’applicabilità ratione temporis di tale disposizione in funzione della sede della società distributrice di dividendi avrebbe comportato, secondo la H Lebensversicherung, una discriminazione nelle situazioni che presentano un elemento di estraneità e costituirebbe una violazione della libera circolazione dei capitali.

17      Poiché tale giudice ha accolto il ricorso della H Lebensversicherung con sentenza del 25 gennaio 2018, l’amministrazione tributaria ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), giudice del rinvio.

18      Il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) dichiara, in primo luogo, che il ricorso per cassazione («Revision») dovrebbe essere accolto sulla base del diritto nazionale e che i dividendi percepiti dalla H Lebensversicherung nel periodo d’imposta 2001 a titolo di partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società non residenti devono essere interamente assoggettati all’imposta sulle attività produttive, così come le distribuzioni dei fondi comuni d’investimento in valori mobiliari, nei limiti in cui esse derivano a loro volta da distribuzioni provenienti da partecipazioni inferiori al 10%.

19      Tale giudice spiega che, conformemente all’articolo 6 della legge relativa all’imposta sulle attività produttive, la base imponibile dell’imposta sulle attività produttive è costituita dall’utile di esercizio ai fini dell’imposta sulle attività produttive e che, ai sensi dell’articolo 7 della legge summenzionata, tale utile è determinato secondo un calcolo che prevede due fasi.

20      Nella prima fase di tale calcolo, l’utile derivante da un’attività industriale o commerciale è determinato conformemente alle disposizioni della legge relativa all’imposta sul reddito o della legge relativa all’imposta sulle società. Nella seconda fase si procede alle reintegrazioni e alle riduzioni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge relativa all’imposta sulle attività produttive.

21      Pertanto, poiché la H Lebensversicherung ha esercitato il diritto di opzione, previsto all’articolo 34, paragrafo 7, ottava frase, punto 2, del KStG nuova versione, occorre applicare l’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG ai dividendi che la H Lebensversicherung ha percepito, nel periodo d’imposta 2001, da società di capitali non residenti direttamente o indirettamente, attraverso partecipazioni in fondi di investimento, in modo tale che, nella prima fase del calcolo, solo l’80% di tali dividendi sia preso in considerazione nell’utile derivante dall’attività industriale o commerciale.

22      Nell’ambito della seconda fase del calcolo, deve essere reintegrato il 20% dei dividendi di società di capitali non residenti non preso in considerazione nella prima fase. Infatti, in forza dell’articolo 8, punto 5, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive, applicabile per la prima volta al periodo d’imposta 2001, i dividendi di cui non si è tenuto conto in forza dell’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG sono reintegrati nell’utile di esercizio risultante dall’attività commerciale o industriale, nei limiti in cui essi sono stati dedotti in sede di determinazione di tale utile. Una siffatta reintegrazione ha come conseguenza che la totalità dei dividendi provenienti da partecipazioni in tali società è assoggettata all’imposta sulle attività produttive.

23      In secondo luogo, il giudice del rinvio precisa che, nel periodo d’imposta 2001, le disposizioni in base alle quali, nella prima fase del calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, non si è tenuto conto del 20% dei dividendi versati alla H Lebensversicherung, si applicavano solo ai dividendi provenienti da partecipazioni in società non residenti. Per quanto riguarda i dividendi versati da società di capitali residenti, l’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG era applicabile per la prima volta nel periodo d’imposta 2002. Pertanto, i dividendi provenienti da partecipazioni in società residenti versati nel periodo d’imposta 2001 dovevano essere integralmente presi in considerazione sin da questa prima fase. Di conseguenza, nella seconda fase di tale calcolo, non occorreva procedere a una reintegrazione ai sensi dell’articolo 8, punto 5, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive. Infatti, quest’ultima disposizione si applicava solo se e nei limiti in cui i dividendi di cui trattasi non fossero presi in considerazione in forza dell’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG. I dividendi provenienti da partecipazioni in società residenti e versati nel periodo d’imposta 2001 erano quindi, in definitiva, integralmente assoggettati all’imposta sulle attività produttive.

24      In terzo luogo, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) afferma che, con sentenza del 6 marzo 2013, esso ha ritenuto, in un caso analogo, che il fatto che, a differenza dei dividendi derivanti da partecipazioni in società residenti, la regola della reintegrazione prevista all’articolo 8, punto 5, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive si applicasse per la prima volta al periodo d’imposta 2001, nel caso dei dividendi provenienti da partecipazioni in società non residenti, fosse contrario alla libera circolazione dei capitali garantita dal diritto dell’Unione.

25      Ciò premesso, nell’ambito della controversia oggetto del procedimento principale, tale giudice dubita che la reintegrazione di dividendi provenienti da partecipazioni in società non residenti, prevista per il periodo d’imposta 2001 dall’articolo 8, punto 5, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Infatti, l’applicazione di tale disposizione ai dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società non residenti non avrebbe comportato un trattamento fiscale meno favorevole di quello riservato ai dividendi provenienti da partecipazioni analoghe in società residenti. In entrambi i casi, i dividendi derivanti da partecipazioni inferiori al 10% sarebbero stati totalmente inclusi nella base imponibile dell’imposta sulle attività produttive. La reintegrazione di dividendi provenienti da partecipazioni in società non residenti comporterebbe semplicemente una parità di trattamento fiscale tra gli investimenti nazionali e gli investimenti transfrontalieri, poiché, senza detta reintegrazione, i dividendi percepiti nel periodo d’imposta 2001 a titolo di partecipazioni inferiori al 10% in società non residenti avrebbero beneficiato di un trattamento più favorevole in materia di imposta sulle attività produttive rispetto a quelli percepiti da partecipazioni analoghe in società residenti. Di conseguenza, non risulterebbe affatto verosimile che tali differenze nelle due fasi del calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, che non incidono sull’importo dell’imposta, possano essere tali da dissuadere gli investitori soggetti a tale imposta dall’investire in società non residenti.

26      Inoltre, detto giudice afferma di non mantenere più la posizione adottata nella sua sentenza del 6 marzo 2013, richiamata al punto 24 della presente sentenza, secondo cui una situazione di fatto come quella di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe paragonabile alla situazione di fatto oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 gennaio 2009, STEKO Industriemontage (C‑377/07, EU:C:2009:29). È vero che quest’ultima situazione riguardava anche l’applicazione, nel periodo d’imposta 2001, dell’articolo 8b del KStG ai redditi derivanti da partecipazioni in società di capitali non residenti. Tuttavia, a differenza della situazione di cui al procedimento principale, nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza, le partecipazioni a società non residenti erano soggette, nel periodo d’imposta 2001, a un’imposta sulle società più elevata rispetto alle corrispondenti partecipazioni in società residenti. Orbene, nel caso di specie, la reintegrazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, punto 5, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive ai fini dell’imposta sulle attività produttive non dà luogo, in definitiva, a un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello delle situazioni che presentano un elemento di estraneità.

27      In tali circostanze, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 56, paragrafo 1, [CE] (divenuto l’articolo 63, paragrafo 1, [TFUE]) debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di uno Stato membro ai sensi della quale, nel determinare la base imponibile dell’imposta sulle attività produttive di una persona giuridica, devono essere reintegrati nella base imponibile dell’imposta i dividendi derivanti da partecipazioni in società di capitali straniere inferiori al 10% (“flottante”) se e nei limiti in cui tali dividendi sono stati dedotti dalla base imponibile in una fase anteriore del calcolo, mentre nel caso di dividendi derivanti da partecipazioni nel flottante di società di capitali con sede nello Stato membro interessato, all’atto della determinazione della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, non viene operata alcuna deduzione e, quindi, nemmeno alcuna (re)integrazione dei dividendi».

 Sulla questione pregiudiziale

28      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, nel calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive di una società, i dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10% in società di capitali non residenti sono reintegrati in tale base imponibile, se e nei limiti in cui tali dividendi siano stati dedotti da quest’ultima in una fase anteriore di tale calcolo, mentre i dividendi provenienti da partecipazioni analoghe in società di capitali residenti sono integrati sin dall’inizio nella suddetta base imponibile, senza essere dedotti da quest’ultima e, quindi, senza essere reintegrati nella medesima base imponibile.

29      L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in termini generali le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e stati terzi.

30      Secondo costante giurisprudenza, costituiscono, in particolare, restrizioni alla libera circolazione dei capitali le misure che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di uno Stato membro dal compierne in altri Stati (sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones, C‑575/20, EU:C:2022:469, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

31      Le misure nazionali che possono essere qualificate come «restrizioni» ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del TFUE comprendono, in particolare, le misure che introducono una differenza di trattamento che, quando dà luogo a un trattamento meno favorevole dei redditi di un residente di uno Stato membro che hanno origine in un altro Stato, rispetto al trattamento dei redditi che hanno origine nel primo Stato membro, ha l’effetto di dissuadere un siffatto residente dall’investire i suoi capitali in un altro Stato [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Rendimenti corrisposti da OICVM), C‑480/19, EU:C:2021:334, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

32      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel periodo d’imposta 2001, in sede di calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive si applicavano modalità d’imposizione diverse ai dividendi percepiti da società residenti e ai dividendi percepiti da società non residenti.

33      Infatti, come affermato dal giudice del rinvio, nel periodo d’imposta 2001, le disposizioni secondo le quali, nella prima fase di tale calcolo, il 20% dei dividendi percepiti non era incluso in tale base imponibile si applicavano unicamente ai dividendi provenienti da partecipazioni in società non residenti. Pertanto, nella seconda fase di detto calcolo, solo questi ultimi dividendi erano contemplati dall’articolo 8, punto 5, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive, secondo il quale i dividendi di cui non si era tenuto conto in forza dell’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG erano reintegrati nell’utile di esercizio risultante dall’attività commerciale o industriale di cui trattasi, nei limiti in cui erano stati dedotti in sede di determinazione di tale utile. Ciò aveva come conseguenza che il 20% di dividendi precedentemente dedotti da detta base imponibile era reintegrato in quest’ultima.

34      Per quanto riguarda i dividendi versati da società di capitali residenti, l’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG era applicabile per la prima volta nel periodo d’imposta 2002. Ciò significava che, nel calcolare la base imponibile dell’imposta sulle attività produttive di una società, la totalità di tali dividendi, versati nel periodo d’imposta 2001, doveva essere presa in considerazione sin dalla prima fase di tale calcolo. Non applicandosi l’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG, nessuna parte di detti dividendi era esclusa. Di conseguenza, nella seconda fase di detto calcolo, non occorreva neppure procedere a una reintegrazione ai sensi dell’articolo 8, punto 5, della legge relativa all’imposta sulle attività produttive, dal momento che tale disposizione si applicava solo se e nei limiti in cui i dividendi non fossero stati presi in considerazione in forza dell’articolo 8b, paragrafo 1, del KStG.

35      Come risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, una siffatta differenza di trattamento nelle due fasi del calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive ha avuto come risultato che tanto i dividendi versati da società residenti quanto quelli versati da società non residenti erano integralmente inclusi in tale base imponibile e assoggettati allo stesso onere fiscale. Infatti, laddove i dividendi versati da società residenti erano inclusi nella suddetta base imponibile sin dall’inizio, i dividendi versati da società non residenti erano inclusi nella stessa base imponibile nella misura dell’80%, nella prima fase di tale calcolo, mentre il restante 20% era reintegrato nella stessa base imponibile nella seconda fase di detto calcolo, di modo che essi erano assoggettati al 100% all’imposta sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2001.

36      Pertanto, tale differenza di trattamento, nelle due fasi del calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, tra i dividendi distribuiti da società residenti e quelli versati da società non residenti non comporta un trattamento sfavorevole dei secondi rispetto ai primi, essendo la totalità dei dividendi, in entrambi i casi, inclusa in tale base imponibile.

37      Al contrario, detta differenza di trattamento e, in particolare, la reintegrazione del 20% dei dividendi nella base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, contestata dalla H Lebensversicherung, mirano a garantire che i dividendi distribuiti da società non residenti siano assoggettati allo stesso onere fiscale di quelli versati da società residenti, essendo integralmente compresi in tale base imponibile.

38      A tal riguardo, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale si distingue da quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 gennaio 2009, STEKO Industriemontage (C‑377/07, EU:C:2009:29), in cui l’applicazione, ai dividendi distribuiti da società residenti e da società non residenti, di due regimi di tassazione diversi a titolo dell’imposta sulle società per il periodo d’imposta 2001 aveva come conseguenza che solo le società titolari di partecipazioni in società residenti potevano beneficiare di un vantaggio fiscale.

39      Infatti, con tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, a causa dell’applicazione, ai dividendi distribuiti da società residenti e da società non residenti, di due regimi impositivi diversi a titolo dell’imposta sulle società per il periodo d’imposta 2001, le società residenti titolari di partecipazioni che hanno subìto un deprezzamento in società non residenti si trovavano, durante tale periodo d’imposta, in una situazione meno favorevole rispetto a quelle titolari di simili partecipazioni in società residenti, poiché una società residente poteva dedurre dai propri redditi imponibili le riduzioni di utili dovute a un ammortamento parziale delle partecipazioni detenute in società residenti, ma non poteva dedurre dai propri redditi imponibili tali riduzioni di utili qualora esse fossero relative a partecipazioni in società non residenti (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2009, STEKO Industriemontage, C‑377/07, EU:C:2009:29, punti 25 e 26).

40      Per contro, nella situazione di cui al procedimento principale, come rilevato ai punti 35 e 37 della presente sentenza, sia i dividendi percepiti da società residenti sia quelli percepiti da società non residenti sono integralmente inclusi nella base imponibile dell’imposta sulle attività produttive e assoggettati allo stesso onere fiscale.

41      Non può essere accolto l’argomento della H Lebensversicherung secondo cui una restrizione alla libera circolazione dei capitali deriverebbe dalla complessità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nonché dall’imprevedibilità di quest’ultima, a causa della riforma e della circostanza che un’incertezza riguardo ai risultati di investimento sarebbe esistita unicamente per quanto riguarda gli investimenti in società non residenti. Da un lato, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, come rilevato al punto 14 della presente sentenza, che l’applicazione di tale normativa deriva dall’esercizio di una facoltà da parte della H Lebensversicherung. Dall’altro, gli argomenti della H Lebensversicherung relativi alla complessità di detta normativa non sono idonei a dimostrare che le norme da essa previste sarebbero state impossibili o eccessivamente difficili da rispettare in occasione dell’investimento in società non residenti.

42      Infine, è certamente vero che le misure nazionali che possono essere qualificate come «restrizioni» ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE comprendono non solo misure tali da impedire o da limitare l’acquisizione di azioni di società stabilite in altri Stati membri, ma anche misure tali da dissuadere il mantenimento di tali partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri (sentenza del 22 gennaio 2009, STEKO Industriemontage, C‑377/07, EU:C:2009:29, paragrafo 24 e giurisprudenza ivi citata).

43      A tal riguardo, gli argomenti della H Lebensversicherung sono diretti a dimostrare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale avrebbe reso più interessante la rivendita di partecipazioni in una società non residente rispetto al loro mantenimento, dal momento che, in caso di rivendita di tali partecipazioni, le plusvalenze che ne derivano non sarebbero state tassate a titolo di imposta sulle attività produttive. Tuttavia, siffatti argomenti non consentono di evidenziare uno svantaggio che i dividendi distribuiti da una società non residente avrebbero subìto rispetto a quelli distribuiti da una società residente a causa del mantenimento di tali partecipazioni.

44      Di conseguenza, dal momento che la differenza di trattamento operata dalla normativa di uno Stato membro, nelle fasi del calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, tra i dividendi distribuiti da società residenti e quelli versati da società non residenti non comporta un trattamento sfavorevole dei secondi rispetto ai primi, poiché la totalità dei dividendi, in entrambi i casi, è inclusa in tale base imponibile e assoggettata allo stesso onere fiscale, una siffatta differenza di trattamento non ha l’effetto di dissuadere i residenti di tale Stato membro dall’investire i loro capitali in un altro Stato e, pertanto, non costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

45      Occorre pertanto rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, nel calcolare la base imponibile dell’imposta sulle attività produttive di una società, i dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10% in società di capitali non residenti sono reintegrati in tale base imponibile, se e nei limiti in cui tali dividendi siano stati dedotti da quest’ultima in una fase anteriore di tale calcolo, mentre i dividendi provenienti da partecipazioni analoghe in società di capitali residenti sono integrati nella suddetta base imponibile sin dall’inizio, senza essere dedotti da quest’ultima e, quindi, senza essere reintegrati nella medesima base imponibile.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, nel calcolare la base imponibile dell’imposta sulle attività produttive di una società, i dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10% in società di capitali non residenti sono reintegrati in tale base imponibile, se e nei limiti in cui tali dividendi siano stati dedotti da quest’ultima in una fase anteriore di tale calcolo, mentre i dividendi provenienti da partecipazioni analoghe in società di capitali residenti sono integrati nella suddetta base imponibile sin dall’inizio, senza essere dedotti da quest’ultima e, quindi, senza essere reintegrati nella medesima base imponibile.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.