Language of document : ECLI:EU:T:2010:185

Causa T‑237/08

Abadía Retuerta, SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario CUVÉE PALOMAR — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchi di vino contenenti indicazioni geografiche — Accordo TRIPS — Art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi di vini o alcolici contenenti o consistenti in indicazioni geografiche che identificano vini o alcolici non aventi tale origine — Nozione

[Accordo TRIPS, art. 23; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. j)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi di vini o alcolici contenenti o consistenti in indicazioni geografiche che identificano vini o alcolici non aventi tale origine

[Regolamenti del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. j), e n. 1493/1999, art. 52]

3.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Vini di qualità prodotti in regioni determinate — Protezione comunitaria delle indicazioni geografiche — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1493/1999, artt. 52, n. 1, primo comma, e 54, nn. 4 e 5)

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi di vini o alcolici contenenti o consistenti in indicazioni geografiche che identificano vini o alcolici non aventi tale origine — Carattere ingannevole — Rischio di confusione — Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. j)]

5.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi di vini o alcolici contenenti o consistenti in indicazioni geografiche che identificano vini o alcolici non aventi tale origine — Articoli determinativi o indeterminativi — Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. j)]

6.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi di vini o alcolici contenenti o consistenti in indicazioni geografiche che identificano vini o alcolici non aventi tale origine — Ignoranza da parte del grande pubblico o degli ambienti interessati del nome tutelato da una denominazione di origine controllata — Polisemia — Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. j)]

1.      Sebbene le disposizioni dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) non abbiano effetti diretti, ciò nondimeno occorre interpretare la normativa sui marchi, compreso, l’art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo.

La nozione di «indicazione geografica che identifica vini», di cui all’art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, differisce, nella versione in lingua francese ["indications géographiques destinées à identifier les vins"] da quella riportata all’art. 23 dell’accordo TRIPS ["indications geographiques identifiant des vins"]. Tuttavia, altre due lingue fanno parimenti fede, ai sensi dell’Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, il cui testo è stato redatto in francese, inglese e spagnolo. Difatti i termini «geographical indication identifying wines» sono impiegati sia all’art. 23 dell’accordo TRIPS che all’art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 nella versione inglese di dette disposizioni. Peraltro, i termini «indicación geográfica que identifique vinos» sono utilizzati nella versione spagnola dell’art. 23 dell’accordo TRIPS e i termini «indicación geográfica que identifique el vino» nella versione spagnola dell’art. 7, n. 1, lett. j), di detto regolamento. Di conseguenza, l’art. 7, n. 1, lett. j), di tale regolamento n. 40/94 riguarda le indicazioni geografiche che identifichino dei vini e non le indicazioni geografiche «che identificano [i] vini».

(v. punti 67-72)

2.      L’impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario si oppone al segno denominativo CUVÉE PALOMAR, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per vini rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, a causa dell’esistenza della denominazione di origine controllata «Valencia».

In base alla normativa spagnola l’area di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata «Valencia» si compone, in particolare, della sottozona Clariano che comprende, inter alia, un comune con il nome di el Palomar.

Il nome el Palomar costituisce quindi un’indicazione geografica per un vino di qualità prodotto in regioni determinate (v.q.p.r.d.) ai sensi della normativa spagnola e, pertanto, dell’art. 52 del regolamento n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il quale precisa che, se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata, compreso il nome di un comune, ad un v.q.p.r.d, questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale applicabili.

Poiché il nome el Palomar è un’indicazione geografica per un v.q.p.r.d., esso costituisce, di conseguenza, un’indicazione geografica che identifica vini ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

Il vino contrassegnato dal marchio richiesto non è originario del comune di el Palomar. Il marchio richiesto è quindi composto di un’indicazione geografica che identifica un v.q.p.r.d., mentre il vino per il quale si richiede il marchio non ha siffatta origine.

(v. punti 82, 86-88, 110-112)

3.      La protezione comunitaria delle indicazioni geografiche stabilita dal regolamento n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è basata sulle indicazioni geografiche così come determinate dalla normativa degli Stati membri nel rispetto delle rilevanti disposizioni del regolamento in questione. Detta protezione, infatti, non è il frutto di una procedura comunitaria autonoma, e nemmeno di un meccanismo al termine del quale le indicazioni geografiche riconosciute dagli Stati membri vengono incorporate in un atto comunitario vincolante.

Gli unici obblighi che risultano dall’art. 54, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1493/1999 sono, per gli Stati membri, di trasmettere alla Commissione l’elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l’elaborazione e, per la Commissione, di pubblicare l’elenco in parola nella serie C – e non nella serie L – della Gazzetta ufficiale.

Dal momento che la protezione delle indicazioni geografiche trova il suo fondamento nella normativa degli Stati membri, ne deriva che l’opponibilità ai terzi delle misure nazionali con cui uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d., o il nome di un comune, di una frazione o di una località, conformemente all’art. 52, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1493/1999, risulta dalla pubblicazione di tali disposizioni nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro che le adotta.

(v. punti 97-99)

4.      L’impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario si applica senza che occorra tenere conto della questione se i marchi di cui è richiesta la registrazione siano o meno di natura tale da ingannare il pubblico o se sussista per esso un rischio di confusione relativamente all’origine del prodotto.

(v. punto 120)

5.      Ai fini dell’applicazione dell’impedimento alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, è sufficiente che i marchi contengano o consistano in elementi che consentano d’identificare con sicurezza l’indicazione geografica in discussione, senza che sia necessario prendere in considerazione gli articoli determinativi o indeterminativi che ne possano eventualmente fare parte. La questione sarebbe diversa solamente nel caso in cui l’indicazione geografica fosse costituita da un nome di luogo che contiene un articolo indissociabile da tale nome e che gli conferisce un significato proprio e autonomo.

(v. punti 125-126)

6.      Allorché la registrazione del marchio richiesto va rifiutata, in forza dell’art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, per il solo motivo che detto marchio contiene o consiste in un’indicazione geografica che identifica vini che invece non hanno tale origine, diventa irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’impedimento assoluto di cui trattasi, la circostanza che il nome tutelato da una denominazione di origine controllata sia sconosciuto al grande pubblico o agli ambienti interessati, o che presenti un carattere polisemico tale da affievolire la sua funzione di indicazione geografica.

(v. punto 131)