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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam) (Paesi Bassi) il 4 aprile 2024 – P / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-244/24, Kaduna 1 )

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: P

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6 della direttiva rimpatrio 1 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di una decisione di rimpatrio ad una data in cui uno straniero gode ancora di soggiorno regolare nel territorio di uno Stato membro.

Se per rispondere alla questione che precede faccia differenza se nella decisione di rimpatrio sia indicata una data in cui ha fine il soggiorno regolare, detta data sia situata nel prossimo futuro e inoltre gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio abbiano inizio soltanto in quel momento successivo.

Se l’articolo 1 della decisione di proroga 1 possa essere interpretato nel senso che detta proroga riguarda anche un gruppo di cittadini di paesi terzi che sono stati già ricompresi da uno Stato membro nell’ambito di applicazione della direttiva sulla protezione temporanea, attraverso la disposizione facoltativa dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2 anche se lo Stato membro in un momento successivo ha scelto di non offrire più protezione temporanea 3 , a quel gruppo di cittadini di paesi terzi.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

1     Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2023/2409).

1     Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU 2022, L 71, pag. 1).

1     Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (direttiva sulla protezione temporanea) (GU 2001, L 212, pag. 12).