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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht - Germania) – L.R. / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-8/20) 1

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi d’inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato in uno Stato terzo che ha concluso con l’Unione europea un accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati parti di tale accordo – Decisione definitiva adottata dal Regno di Norvegia)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: L.R.

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, rivolta a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui precedente domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, rivolta a uno Stato terzo che attua il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia – Dichiarazioni, sia stata respinta da tale Stato terzo.

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1 GU C 87 del 16.3.2020.