Language of document : ECLI:EU:C:2019:288

Causa C501/17

Germanwings GmbH

contro

Wolfgang Pauels

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln)

 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto»

Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto – Inclusione – Adozione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per evitare la cancellazione o il ritardo – Portata – Verifica da parte del giudice nazionale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14 e 15, artt. 5, § 3, e 7)

(v. punti 19, 20, 22, 26, 27, 32‑34 e dispositivo)

Sintesi

Un vettore aereo è tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri per un ritardo di durata pari o superiore a tre ore in caso di danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio soltanto qualora non si sia avvalso di tutti i mezzi di cui dispone per limitare il ritardo del volo

Nella sentenza Germanwings (C‑501/17), pronunciata il 4 aprile 2019, la Corte ha interpretato la nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento n. 261/2004 (1) dichiarando che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a una vite presente sulla pista di decollo o di atterraggio costituisce una circostanza di tal genere. In caso di ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo causato da tale medesima circostanza, un vettore aereo è tuttavia tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora non si sia avvalso di tutti i mezzi di cui dispone per limitare il ritardo prolungato di detto volo.

La controversia oggetto del procedimento principale opponeva un passeggero al vettore aereo Germanwings in merito al rifiuto di quest’ultimo di versare una compensazione a detto passeggero, il cui volo ha subìto un ritardo prolungato. Il vettore aereo aveva respinto la richiesta di compensazione pecuniaria con la motivazione che il ritardo del volo interessato era dovuto al danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile causato dalla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio, circostanza questa che doveva essere qualificata come «eccezionale» (2) ai sensi del regolamento n. 261/2004 e che la esonerava dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto dal medesimo regolamento (3).

Il Tribunale del Land, investito della controversia, era interessato a sapere se il danneggiamento di cui trattasi costituisse una «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Anzitutto, la Corte ha dichiarato che il vettore aereo non è obbligato a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, qualora si verifichi una circostanza del genere, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo in questione, senza che si possa pretendere tuttavia che questi acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.

Così, la Corte ha ricordato che, possono essere considerate «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo.

La Corte ha considerato che, sebbene i vettori aerei si trovino regolarmente a far fronte al danneggiamento degli pneumatici dei loro aeromobili, il guasto di uno pneumatico causato esclusivamente dalla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell’aeroporto non può essere considerato come inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato. Inoltre, detta circostanza sfugge al suo effettivo controllo e, di conseguenza, deve essere qualificata come «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Tuttavia, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione ai sensi del regolamento n. 261/2004, il vettore aereo interessato ha l’onere di dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. A questo proposito, la Corte ha osservato, riguardo al danneggiamento degli pneumatici, che i vettori aerei, negli aeroporti da essi serviti, possono disporre di contratti per la sostituzione dei loro pneumatici e che garantiscono loro un trattamento prioritario.


1      Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


2      Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.


3      Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 7 del regolamento n. 261/2004.