Language of document : ECLI:EU:T:2008:71

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 marzo 2008

Causa T‑107/07 P

Francisco Rossi Ferreras

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2003 – Valutazione dei fatti – Onere e produzione della prova – Impugnazione irricevibile – Impugnazione infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funziona pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 1° febbraio 2007, causa F‑42/05, Rossi Ferreras/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Francisco Rossi Ferreras sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Massime

Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Onere e produzione della prova

(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

Dall’art. 225 A del Trattato CE e dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

Non è conforme a tali requisiti l’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi.

L’impugnazione può basarsi solo sui motivi relativi alla violazione di norme giuridiche, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. Il giudice di primo grado è l’unico competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del Tribunale. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Tuttavia, rientra nel potere di sindacato del giudice dell’impugnazione sugli accertamenti di fatto effettuati dal giudice di primo grado stabilire se le norme in materia di onere e produzione della prova siano state rispettate. Pertanto, un motivo di impugnazione fondato sul fatto che il giudice di primo grado avrebbe respinto una censura, senza aver preliminarmente invitato la controparte a produrre le informazioni idonee a dimostrare la fondatezza di tale censura, dev’essere dichiarato ricevibile.

Per quanto riguarda l’esame di merito di un siffatto motivo di impugnazione, occorre tener conto che il giudice di primo grado è l’unico competente a giudicare della necessità eventuale di integrare gli elementi di informazione di cui dispone sulle cause ad esso sottoposte. D’altro canto, per orientare il convincimento del giudice dell’impugnazione in merito alle allegazioni di una parte o, quanto meno, per ottenerne l’intervento diretto nella ricerca degli elementi di prova, non è sufficiente asserire taluni fatti a sostegno delle proprie pretese; bisogna anche fornire indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti, atti a suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti medesimi. Di conseguenza, il coinvolgimento del giudice nella ricerca degli elementi di prova a beneficio dei ricorrenti deve limitarsi a casi eccezionali in cui, in particolare, i ricorrenti hanno bisogno, per suffragare i propri argomenti, di taluni elementi detenuti dalla parte convenuta e incontrano difficoltà nell’ottenere tali documenti, o addirittura un rifiuto da parte di quest’ultima.

(v. punti 26-31 e 36-39)

Riferimento: Corte 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I‑4435, punto 37); Corte 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I‑3175, punti 23 e 25); Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewerbe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 93); Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 113); Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. I‑5281, punto 19); Corte 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 54); Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑8935, punto 108); Corte 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (Racc. pag. I‑729, punto 39); Tribunale 25 settembre 2002, cause riunite T‑201/00 e T‑384/00, Ajour e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑885, punto 75), e Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑252/06 P, Beau/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 45‑47)