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Ricorso presentato il 6 aprile 2007 - BVGD / Commissione

(Causa T-104/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (Anversa, Belgio) (Rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 26 gennaio 2007, con cui la Commissione europea ha respinto la denuncia presentata dalla BVGD per il motivo che non vi sono sufficienti motivi per agire in merito (Caso COMP/39.221/B-2-BVGD/De Beers);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 26 gennaio 2007, nel caso di diritto della concorrenza COMP/39.221/B-2 - BVGD/De Beers, mediante cui la Commissione ha respinto la denuncia della ricorrente concernente alcune violazioni degli artt. 81 e 82 CE in relazione al sistema "Supplier of Choice" applicato dal Gruppo De Beers per la distribuzione di diamanti grezzi, per il motivo che non vi è sufficiente interesse comunitario a continuare ad agire riguardo alla denuncia della ricorrente.

La ricorrente afferma che la De Beers - un produttore di diamanti grezzi che, secondo la ricorrente, era principalmente attivo nel mercato a monte mediante la vendita di diamanti grezzi - sta tentando attraverso il suo sistema Supplier of Choice di estendere il suo controllo nel mercato al fine di coprire l'intero ciclo produttivo e distributivo del diamante dalla miniera al consumatore, quindi anche i mercati a valle.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente anzitutto sostiene che vi sia stata una violazione dei suoi diritti procedurali come denunciante. La ricorrente sostiene: i) che la Commissione le ha impedito di esercitare il suo diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 773/20041, ai documenti su cui la Commissione ha fondato la sua valutazione provvisoria; ii) che la Commissione ha sottoposto a indebita pressione la ricorrente, attraverso la gestione dei termini nel caso; iii) che la Commissione, nella sua corrispondenza con la ricorrente, ha creato confusione riguardo alla fase del procedimento; e iv) che la Commissione non ha associato la ricorrente strettamente al procedimento.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato la nozione di interesse comunitario e ha commesso manifesti errori di valutazione, ha errato in diritto e ha violato il suo obbligo di motivazione.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773/2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18)