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Ricorso proposto il 5 agosto 2008 - Smurfit Kappa Group / Commissione

(Causa T-304/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Smurfit Kappa Group plc. (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti T. Ottervanger, E. Henny)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione conformemente all'art. 230 CE;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 2 aprile 2008, n. 582/2007 [Caso "Aiuto alla PM2 GmbH & Co. KG-LIP" C(2008)1107] con cui la Commissione ha approvato l'aiuto di Stato notificato dallo Stato tedesco alla Propapier PM2 GmbH & Co. KG.

La ricorrente, una società internazionale di imballaggi avente sede in Irlanda, ha presentato una denuncia informale alla Commissione contro la concessione di una rilevante sovvenzione alla costruzione nella regione di Brandenburg-Nordost in Germania. La ricorrente fa valere che nonostante vi fossero chiare indicazioni che l'investimento sovvenzionato avrebbe avuto effetti gravi e sproporzionati su di essa e sul suo settore nel complesso, la Commissione ha ritenuto che non fossero necessarie indagini formali in quanto l'aiuto regionale non soddisfaceva i requisiti della quota di mercato e delle soglie relative all'aumento della capacità stabiliti all'art. 68, lett. a) e b) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 1 (in prosieguo: gli "Orientamenti") e, di conseguenza, ha dichiarato l'aiuto compatibile con il Trattato CE.

La ricorrente, un concorrente diretto del beneficiario dell'aiuto, impugna la decisione della Commissione di non avviare la procedura formale prevista dall'art. 88, n. 2 CE sulla base dei seguenti motivi:

In primo luogo, secondo il ricorrente la Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura formale di cui all'art. 88, n. 2, CE e dell'art. 4, n. 4, del regolamento dl Consiglio n. 659/99 2 e avrebbe dovuto esaminare più accuratamente l'aiuto alla luce dei dubbi emergenti in relazione alle difficoltà strutturali del mercato e secondo una valutazione più adeguata del mercato. Il ricorrente sostiene che la Commissione si è limitata erroneamente ad applicare le rigide soglie dell'art. 68 degli Orientamenti e ha commesso un manifesto errore di valutazione nel calcolare l'aumento di capacità.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, CE e gli Orientamenti in quanto la decisione impugnata: 1) non contiene alcuna analisi dell'effetto negativo dell'aiuto sulle condizioni di transazione e 2) contiene un'erronea interpretazione degli Orientamenti. Su tale base, essa sostiene che la Commissione, invece di bilanciare i benefici per la regione e le ripercussioni di un aiuto rilevante sul il settore nel suo complesso, ha semplicemente applicato di per sé il criterio dell'aumento di capacità del 5% astenendosi da un'analisi economica. Essa ha anche fatto valere che l'applicazione del criterio stabilito all'art. 68 degli Orientamenti è in contrasto col Trattato CE in quanto tale disposizione non richiede che la Commissione approvi automaticamente tutte le misure di aiuto che ricadono al di sotto della soglia in essa stabilita.

In terzo luogo, secondo la ricorrente, la decisione impugnata è viziata da errori di fatto e da manifesti errori di valutazione per quanto riguarda la determinazione del mercato e l'aumento di capacità.

In quarto luogo, essa sostiene che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, CE e gli Orientamenti poiché la decisione impugnata contiene un manifesto errore di valutazione per quanto attiene alla qualificazione della misura di aiuto.

In quinto luogo, la decisione è parimenti viziata, asseritamente, da gravi errori di diritto nella parte in cui la carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013 della Germania è considerata compatibile con il Trattato CE, dichiarando ammissibile all'aiuto regionale la regione Brandenburg.-Nordost in applicazione della deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. a), CE, per l'intero periodo 2007-2013. Inoltre, la decisione impugnata è viziata in quanto ignora gli altri aiuti relativi al medesimo progetto.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i suoi obblighi in relazione all'indagine preliminare di motivare adeguatamente la sua decisione.

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1 - GU L 2006 C 54, pag. 13.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).