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Ricorso proposto il 27 novembre 2006 dalla L & D, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 7 settembre 2006 causa T-168/04, L & D, S.A. / UAMI

(Causa C-488/06 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: L & D, S.A. (rappresentante: avv. S. Miralles Miravet)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Julios Sämann Ltd

Conclusioni del/della/dei/delle ricorrente(i)

Annullamento integrale della sentenza del Tribunale di primo grado;

Annullamento dei punti 1 e 3 della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 marzo 2004, per la parte in cui dispongono, da un lato, il parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione ed il rifiuto di registrare il marchio richiesto per i prodotti delle classi 3 e 5 e, dall'altro, la condanna di ciascuna delle parti a sopportare le spese da esse sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso;

Condanna dell'UAMI al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/941.

Il Tribunale di primo grado avrebbe violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, avendo concluso che: (i) il marchio comunitario anteriore n. 91.991 ha acquistato carattere distintivo; (ii) il marchio figurativo con elemento denominativo di cui si chiede la registrazione ("Aire Limpio", n. 252.288) ed il marchio figurativo comunitario anteriore n. 91.991 sono simili; (iii) esiste un rischio di confusione.

Violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94:

La divisione di opposizione dell'UAMI (decisione 25 febbraio 2003) e la commissione di ricorso (decisione 15 marzo 2004) hanno limitato il loro esame al marchio di cui richiede la registrazione ("Aire Limpio", n. 252.288) ed al marchio comunitario anteriore n. 91.991. Tuttavia, il Tribunale di primo grado si è fondato altresì su documenti relativi ad altri marchi, in particolare al marchio internazionale n. 328.915, "ARBRE MAGIQUE". Di conseguenza, la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento ad un marchio che lo stesso convenuto aveva escluso dalla sua analisi comparativa sul rischio di confusione. In tal modo, la ricorrente non può adeguatamente difendersi dalle affermazioni e dai dati relativi ad altri marchi, diversi dal marchio comunitario n. 91.991 su cui si basa la sentenza del Tribunale di primo grado, oggetto di impugnazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).