Language of document : ECLI:EU:T:2006:304

Causa T‑420/05 R II

Vischim Srl

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario –– Domanda di sospensione dell’esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Nuova domanda — Fatti nuovi — Urgenza — Assenza»

Massime dell’ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Rigetto della domanda

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 109)

Per «fatti nuovi» ai sensi dell’art. 109 del regolamento di procedura si devono intendere fatti che si manifestano successivamente alla pronuncia dell’ordinanza che respinge la prima domanda di provvedimenti provvisori o che il richiedente non ha potuto invocare nella sua prima domanda o nel corso del procedimento conclusosi con la prima ordinanza e che sono rilevanti per valutare il caso di specie.

Affinché la sospensione o il provvedimento provvisorio sia concesso, questi fatti devono essere tali da rimettere in discussione le valutazioni del giudice del procedimento sommario in merito alle condizioni cui la concessione è subordinata.

(v. punti 54-55)