Language of document : ECLI:EU:T:2011:167





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 aprile 2011 – Tubesca / UAMI – Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.)

(causa T‑98/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A. – Marchi nazionale denominativo e internazionale figurativo anteriori TUBESCA – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1,lett. lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 82-84)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 70, 85)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2008 (procedimento R 518/2008-4), relativa ad una procedura di opposizione tra la Tubesca e la Tubos del Mediterráneo, SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Tubos del Mediterráneo, SA

Marchio comunitario di cui trattasi::

Marchio figurativo T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A. per prodotti e servizi delle classi 6, 35 e 42 – domanda n. 4 085 098

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Tubesca

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchi denominativo nazionale e figurativo internazionale TUBESCA per prodotti delle classi 6, 19 e 20

Decisione della divisione di opposizione:

Parziale accoglimento dell’opposizione; diniego parziale di registrazione del marchio richiesto

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tubesca è condannata alle spese.