Language of document : ECLI:EU:C:2024:614

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate l’11 luglio 2024 (1)

Causa C419/23

CN

contro

Nemzeti Földügyi Központ,

con l’intervento di:

GW

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Diritto di usufrutto su terreni agricoli – Reiscrizione di un diritto di usufrutto cancellato in violazione del diritto dell’Unione – Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza per inadempimento – Carattere definitivo della registrazione iniziale del diritto di usufrutto – Conflitto tra libertà e diritti fondamentali di diversi soggetti giuridici»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria), si iscrive nel solco di varie sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») aventi ad oggetto la compatibilità della normativa ungherese in materia di soppressione di diritti di usufrutto, iscritti nel registro fondiario, di persone non residenti su terreni agricoli con la libera circolazione dei capitali prevista dall’articolo 63 TFUE e con il diritto di proprietà previsto dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (2).

2.        Secondo tale giurisprudenza, una normativa nazionale è contraria all’articolo 63 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta, qualora la soppressione di un siffatto diritto di usufrutto, tutelato dal diritto di proprietà, che essa dispone danneggi cittadini di altri Stati membri. A seguito di una constatazione in tal senso contenuta in una sentenza per inadempimento (3), la Corte è stata chiamata a stabilire a quali condizioni i titolari interessati da una cancellazione avente carattere definitivo di detti diritti di usufrutto possano ottenere la reiscrizione degli stessi presso le autorità competenti (4).

3.        Il procedimento principale riguarda la situazione esattamente opposta. Infatti, il titolare del diritto di usufrutto interessato dalla soppressione, interveniente a sostegno delle conclusioni dell’autorità resistente (in prosieguo: l’«interveniente»), ossia il Nemzeti Földügyi Központ (Centro fondiario nazionale, Ungheria), è riuscito a ottenere la reiscrizione del suo diritto da parte di tale autorità in base alla situazione giuridica in Ungheria, nel frattempo modificata a seguito della sentenza per inadempimento, raggiungendo così esattamente la situazione richiesta dalla giurisprudenza della Corte. La proprietaria dell’immobile e ricorrente, avente sede in Germania, contesta invece detta reiscrizione, invocando a sua volta la libera circolazione dei capitali e il diritto di proprietà. Essa sostiene che, prima di procedere alla reiscrizione del diritto di usufrutto dell’interveniente nel registro fondiario, l’autorità resistente avrebbe dovuto verificare se la sua registrazione iniziale, successivamente cancellata, fosse illegittima alla luce della normativa ungherese allora applicabile. Ciò dovrebbe valere indipendentemente dal fatto che l’iscrizione in parola avesse carattere definitivo e che la Corte abbia successivamente dichiarato che la normativa sulla cancellazione della stessa era contraria al diritto dell’Unione. Secondo la ricorrente, la reiscrizione del diritto di usufrutto avrebbe dovuto essere negata al fine di tutelare il suo diritto alla libera circolazione dei capitali e il suo diritto di proprietà.

4.        La presente causa verte, dunque, su un «conflitto» tra le stesse libertà fondamentali (la libera circolazione dei capitali) e gli stessi diritti fondamentali (il diritto di proprietà) di diversi soggetti giuridici. Si pone tuttavia la questione se la ricorrente possa invocare la libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 TFUE e il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta per ottenere una nuova soppressione del diritto di usufrutto. Infatti, il suo approccio mira a raggiungere un risultato che, secondo la giurisprudenza della Corte, è incompatibile proprio con l’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della Carta, in quanto le disposizioni in parola tutelano il titolare del diritto di usufrutto interessato dalla cancellazione disposta dalla legge, e non il proprietario dell’immobile che ne beneficia.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

5.        L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE prevede quanto segue:

«Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».

6.        L’articolo 17, paragrafo 1, della Carta così dispone:

«Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».

B.      Diritto nazionale

7.        L’articolo 38, paragrafo 1, della A földről szóló 1987. évi I. törvény (legge n. I del 1987 relativa ai terreni) prevedeva che le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza ungherese o che possiedono tale cittadinanza, ma risiedono permanentemente al di fuori dell’Ungheria, nonché le persone giuridiche con sede al di fuori dell’Ungheria o aventi sede in Ungheria, ma il cui capitale è detenuto da persone fisiche o giuridiche residenti al di fuori dell’Ungheria, potessero acquistare la proprietà di terreni coltivabili mediante compravendita, scambio o donazione solo previa autorizzazione del Pénzügyminisztérium (Ministero delle Finanze, Ungheria).

8.        L’articolo 1, paragrafo 5, del A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 171/1991. (XII. 27.) Korm. [Kormány] rendelet (decreto governativo 171/1991 del 27. dicembre 1991 sull’acquisto di immobili da parte di stranieri), entrato in vigore il 1º gennaio 1992, ha escluso la possibilità per le persone prive della cittadinanza ungherese, fatta eccezione per quelle in possesso di un permesso di soggiorno permanente e per quelle aventi lo status di rifugiato, di acquistare terreni coltivabili.

9.        La A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (legge n. LV del 1994, sui terreni coltivabili; in prosieguo: la «legge del 1994 sui terreni coltivabili») ha mantenuto detto divieto di compravendita estendendolo al contempo alle persone giuridiche, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno la loro sede in Ungheria.

10.      La suddetta legge è stata modificata, con effetto dal 1º gennaio 2002, dalla A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXVII. törvény (legge n. CXVII del 2001, recante modifica della legge n. LV del 1994 sui terreni coltivabili), al fine di escludere anche la possibilità di costituire, per via contrattuale, un diritto di usufrutto sui terreni coltivabili a favore delle persone fisiche prive della cittadinanza ungherese o delle persone giuridiche. In seguito a tali modifiche, l’articolo 11, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili disponeva che

«[p]er la costituzione, per via contrattuale, del diritto di usufrutto e del diritto d’uso, si applicano le disposizioni del capo II relative alla restrizione dell’acquisto della proprietà. (…)».

11.      L’articolo 11, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili è stato successivamente modificato dall’Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény (legge n. CCXIII del 2012, recante modifica di talune leggi relative all’agricoltura). Nella sua nuova versione risultante da tale modifica e che è entrata in vigore il 1º gennaio 2013, detto articolo 11, paragrafo 1, disponeva che:

«[i]l diritto di usufrutto costituito mediante un contratto è nullo, a meno che non sia costituito a favore di un familiare prossimo».

12.      La legge n. CCXIII del 2012 ha inoltre inserito in tale legge del 1994 un nuovo articolo 91, paragrafo 1, ai sensi del quale «[t]utti i diritti di usufrutto esistenti alla data del 1º gennaio 2013, e costituiti a tempo indeterminato o per un periodo determinato con scadenza successiva al 30 dicembre 2032, mediante un contratto tra persone che non sono familiari prossimi congiunti, si estingueranno ex lege il 1º gennaio 2033».

13.      La A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (legge n. CXXII del 2013, relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali; in prosieguo: la «legge del 2013 sui terreni agricoli») è stata adottata il 21 giugno 2013 ed è entrata in vigore il 15 dicembre 2013.

14.      L’articolo 37, paragrafo 1, della legge del 2013 sui terreni agricoli ha confermato la regola secondo la quale un diritto di usufrutto o un diritto d’uso su siffatti terreni costituito mediante contratto è nullo salvo che non sia costituito a favore di un prossimo congiunto.

15.      La A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (legge n. CCXII del 2013, recante disposizioni varie e misure transitorie in relazione alla legge n. CXXII del 2013, relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali; in prosieguo: la «legge del 2013 sulle misure transitorie») è stata adottata il 12 dicembre 2013 ed è entrata in vigore il 15 dicembre 2013.

16.      L’articolo 108, paragrafo 1, di tale legge, che ha abrogato l’articolo 91, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili, è così formulato:

«Tutti i diritti di usufrutto o di uso esistenti alla data del 30 aprile 2014, e costituiti a tempo indeterminato o per un periodo determinato con scadenza successiva al 30 aprile 2014, mediante un contratto tra persone che non siano prossimi congiunti, si estingueranno ex lege il 1º maggio 2014».

17.      A seguito della pronuncia della sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157), l’articolo 108 della legge del 2013 sulle misure transitorie è stato modificato mediante l’aggiunta, con effetto dall’11 gennaio 2019, di due nuovi paragrafi 4 e 5, redatti nei seguenti termini:

«(4)      Qualora, in esecuzione di una decisione giurisdizionale, occorra ripristinare un diritto estinto ai sensi del paragrafo 1, ma, in forza delle disposizioni vigenti al momento della sua iscrizione iniziale, tale diritto non poteva essere iscritto a causa di un vizio formale o sostanziale, il servizio amministrativo competente in materia fondiaria informa la procura e sospende il procedimento fino alla conclusione dell’indagine della procura e del conseguente procedimento giudiziario.

(5)      Sussiste un vizio ai sensi del paragrafo 4 se:

a)      il titolare del diritto d’uso è una persona giuridica;

b)      il diritto di usufrutto o il diritto d’uso sono stati iscritti nel registro fondiario dopo il 31 dicembre 2001 a favore di un titolare che sia una persona giuridica o una persona fisica priva della cittadinanza ungherese;

c)      all’epoca della presentazione della domanda di iscrizione del diritto di usufrutto o del diritto d’uso, l’acquisto del diritto richiedeva, secondo la normativa allora vigente, un certificato o un’autorizzazione rilasciati da un diverso servizio amministrativo e l’interessato non ha prodotto tale documento».

18.      A norma dell’articolo 94 dell’Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (legge n. CXLI del 1997, relativa al registro fondiario; in prosieguo: la «legge relativa al registro fondiario»), aggiunto dall’articolo 9 dell’Az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXI. törvény (legge Nr. XXXI del 2014, recante modifica di talune leggi fondiarie):

«1.      In caso di cancellazione dal registro fondiario dei diritti di usufrutto e dei diritti di uso colpiti da estinzione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, della [legge del 2013 sulle misure transitorie] (in prosieguo congiuntamente, nel presente articolo: i “diritti di usufrutto”), la persona fisica titolare di diritti di usufrutto è tenuta, su diffida inviata entro il 31 ottobre 2014 dall’autorità incaricata della gestione del registro, a dichiarare, nei 15 giorni successivi alla consegna della diffida, tramite il formulario predisposto a tal fine dal ministro, la propria eventuale qualità di prossimo congiunto della persona menzionata quale proprietaria dell’immobile sul documento che ha costituito il diritto di usufrutto e che è servito da base per la registrazione. In assenza di dichiarazione entro i termini, dopo il 31 dicembre 2014 non verrà dato seguito alla domanda di attestazione.

(…)

3.      Se dalla dichiarazione non emerge la qualità di prossimo congiunto o se non è stata effettuata alcuna dichiarazione entro i termini, l’autorità incaricata della gestione del registro fondiario cancella d’ufficio i diritti di usufrutto da detto registro, nei sei mesi successivi alla scadenza del termine entro il quale la dichiarazione deve essere effettuata, e al più tardi entro il 31 luglio 2015.

(…)

5.      L’ufficio degli affari fondiari procede d’ufficio entro il 31 dicembre 2014 alla cancellazione nel registro fondiario dei diritti di usufrutto che erano stati iscritti a favore di persone giuridiche o di entità prive di personalità giuridica ma munite della capacità di acquistare diritti iscrivibili nel registro, e che sono stati soppressi in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, della [legge del 2013 sulle misure transitorie]».

19.      Nell’ambito di un ricorso della Commissione, la Corte ha constatato, con sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C 235/17, EU:C:2019:432), che l’Ungheria, avendo adottato l’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie e, così facendo, avendo soppresso ex lege i diritti di usufrutto su terreni agricoli e forestali situati in Ungheria direttamente o indirettamente detenuti da cittadini di altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta.

20.      Di conseguenza, il legislatore ungherese ha modificato la legge del 2013 sulle misure transitorie con effetto dal 1º gennaio 2022 e ha inserito, tra l’altro, nel capo 20/F («Norme speciali per l’attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C‑235/17, Commissione Europea/Ungheria, in materia di soppressione intervenuta ex lege dei diritti di usufrutto su terreni agricoli») le seguenti disposizioni:

21.      Ai sensi dell’articolo 108/B, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica il cui diritto di usufrutto sia stato cancellato dal registro fondiario ai sensi del disposto dell’articolo 108, paragrafo 1, della presente legge in vigore il 30 aprile 2014 (in prosieguo: il “titolare di un usufrutto cancellato”) o il suo avente causa, può chiedere, ai sensi della presente sezione, la reiscrizione del diritto di usufrutto cancellato nel registro fondiario, nonché l’indennizzo che gli è dovuto ai sensi della presente sottosezione».

22.      L’articolo 108/F, paragrafo 6, della legge del 2013 sulle misure transitorie dispone quanto segue:

«Il diritto di usufrutto cancellato può essere oggetto di reiscrizione ove:

a)      uno qualsiasi dei soggetti di cui al paragrafo 7 non sia considerato in buona fede, e

b)      non vi sia alcun ostacolo giuridico ai sensi del paragrafo 8».

23.      L’articolo 108/F, paragrafo 7, della legge del 2013 sulle misure transitorie così recita:

«Tra le parti si ritiene che non siano in buona fede per quanto riguarda il bene immobile in questione:

a)      il proprietario, se al momento della cancellazione del diritto di usufrutto il suo diritto di proprietà esisteva già;

b)      il proprietario, se il suo diritto di proprietà è sorto in virtù di un contratto concluso dopo il 6 marzo 2018 [(5)] – o prima di tale data, ma sia stato presentato all’autorità competente dopo tale data in un procedimento conforme alla [legge del 2013 sui terreni agricoli], compreso il procedimento di registrazione –, o in virtù di una disposizione mortis causa successiva al 6 marzo 2018;

c)      il proprietario, se il suo diritto di proprietà è sorto dopo il 6 marzo 2018 a qualsiasi altro titolo che per contratto o per successione;

d)      il proprietario, se, pur essendo considerato in buona fede ai sensi delle lettere b) o c), ha costituito un usufrutto sul bene immobile dopo il 6 marzo 2018;

e)      l’usufruttuario, se il suo diritto è stato costituito per contratto o per disposizione mortis causa successivamente al 6 marzo 2018 o se, nel medesimo atto di trasferimento del suo diritto di proprietà successivo a tale data, si è riservato il diritto di usufrutto;

f)      il proprietario, se ha acquisito il diritto di proprietà per successione da uno dei proprietari di cui alle lettere da a) a d)».

24.      L’articolo 108/F, paragrafo 8, della legge del 2013 sulle misure transitorie dispone quanto segue:

«Il fatto che il bene in questione sia stato espropriato o che il diritto di proprietà su di esso sia stato trasferito mediante un contratto di compravendita sostitutivo dell’esproprio è considerato un ostacolo giuridico alla reiscrizione».

III. Fatti

25.      La ricorrente nel procedimento principale ha sede in Germania ed è proprietaria di un fondo rustico nella particella catastale 0380/1 della zona di Kőszeg (Ungheria). Il 18 maggio 2012 veniva registrato il titolo di proprietà della ricorrente sul citato immobile. A tale data, quest’ultimo era gravato da un diritto di usufrutto dell’interveniente. Anche se ciò non è espressamente menzionato nella decisione di rinvio, si deve ritenere, alla luce dei fatti che ne sono all’origine e delle norme nazionali ad essi applicabili, che anche l’interveniente sia un investitore non residente.

26.      Tale diritto di usufrutto era stato costituito mediante contratto a favore dell’interveniente dalla precedente proprietaria dell’immobile con effetto dal 30 dicembre 2001 ed era stato iscritto nel registro fondiario il 29 gennaio 2002. La decisione di registrazione non era stata impugnata né in sede amministrativa né in sede giudiziaria.

27.      Con decisione del 27 luglio 2015, il Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal [Delegazione governativa nella provincia di Vas (Ufficio distrettuale di Szombathely), Ungheria] aveva cancellato il diritto di usufrutto dell’interveniente in virtù dell’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie e dell’articolo 94, paragrafi 1 e 3, della legge relativa al registro fondiario.

28.      A seguito della sentenza per inadempimento (6) (v. paragrafo 18 delle presenti conclusioni), l’interveniente ha chiesto all’autorità resistente la reiscrizione del suo diritto di usufrutto sulla base dell’articolo 108/B, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie.

29.      Con decisione del 30 novembre 2022 l’autorità resistente ha ordinato la reiscrizione del diritto di usufrutto cancellato dell’interveniente sull’immobile in questione. In tale decisione essa ha sottolineato che la ricorrente non era considerata in buona fede ai sensi dell’articolo 108/F, paragrafo 7, della legge del 2013 sulle misure transitorie, perché era proprietaria dell’immobile già al momento della cancellazione del diritto di usufrutto.

30.      Nel suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente ha chiesto la cancellazione della reiscrizione del diritto di usufrutto in considerazione del fatto che la registrazione iniziale di quest’ultimo era illegittima. Infatti, dal 1º gennaio 2002, l’articolo 11, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili non la consentiva più.

31.      L’autorità resistente e l’interveniente hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo l’insussistenza di ostacoli giuridici alla misura della reiscrizione, poiché la legge del 2013 sulle misure transitorie non prescrive, in relazione a tale misura, l’esame della legittimità della registrazione del diritto di usufrutto.

32.      Il giudice del rinvio sottolinea che a partire dal 1º gennaio 2002, la legge del 1994 sui terreni coltivabili non consentiva la costituzione di diritti di usufrutto su terreni agricoli a favore di persone straniere. L’articolo 11, paragrafo 1, della legge del 1994 sui terreni coltivabili deve essere interpretato in tal senso dalla giurisprudenza nazionale (7). Anche nel caso di specie, la registrazione del diritto di usufrutto, che è stata effettuata solo nel 2002, era illegittima. Tuttavia, la decisione di registrazione è divenuta definitiva, dal momento che non è stata impugnata.

33.      Il giudice del rinvio dubita che la reiscrizione del diritto di usufrutto – inizialmente registrato in modo illegittimo – sia compatibile con l’articolo 63 TFUE e con l’articolo 17 della Carta, in quanto la ricorrente può parimenti invocare la libera circolazione dei capitali e tale diritto di usufrutto costituisce un’ingerenza ingiustificata nel suo diritto fondamentale di proprietà sul bene immobile di cui trattasi. Sulla base delle disposizioni in parola, l’autorità resistente può essere tenuta a constatare l’illegittimità della registrazione del diritto di usufrutto e a rifiutare la reiscrizione di quest’ultimo. Il giudice del rinvio ha pertanto chiesto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di rispondere alla seguente questione pregiudiziale:

Se l’articolo 63 [TFUE] e l’articolo 17 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che non prevede, al momento della reiscrizione di un diritto di usufrutto disposta a seguito di un procedimento per inadempimento di uno Stato – dopo la cancellazione di tale diritto di usufrutto registrato illegittimamente ma con carattere definitivo –, che sia obbligatorio verificare se la registrazione del diritto di usufrutto sia stata effettuata legittimamente.

34.      Su tale questione hanno presentato osservazioni scritte, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il governo ungherese e la Commissione europea. Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

IV.    Analisi

A.      Ricevibilità

35.      Il governo ungherese ritiene che la questione pregiudiziale sia irricevibile, perché l’oggetto del procedimento principale e le disposizioni nazionali applicabili ad esso non avevano alcuna correlazione con l’interpretazione richiesta dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta. In particolare, la reiscrizione del diritto di usufrutto sarebbe una misura che favorisce la libera circolazione dei capitali eliminando, a vantaggio dei cittadini dell’Unione provenienti da altri Stati membri, la violazione di tali disposizioni censurata dalla Corte. Ciò sarebbe in contrasto con un controllo, richiesto in tale occasione, della legittimità dell’iscrizione iniziale del diritto di usufrutto. Al contrario, l’impossibilità di effettuare un siffatto controllo di legittimità, applicabile senza distinzione (per tutti i cittadini dell’Unione), non avrebbe alcun nesso con la libera circolazione dei capitali.

36.      La questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta nell’ambito di un acquisto transfrontaliero di beni immobili e della tutela del relativo diritto di proprietà. Il giudice del rinvio ritiene giustamente che nel caso di specie trovi applicazione la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE, poiché la ricorrente e proprietaria dell’immobile è una persona giuridica con sede in Germania (8).

37.      La controversia nel procedimento principale riguarda anche l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Infatti, a seguito della sentenza per inadempimento, è necessario, in linea di principio, per porre rimedio alla constatata violazione dell’articolo 63 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta, procedere alla reiscrizione dei diritti di usufrutto estinti ex lege e detenuti su terreni agricoli in Ungheria da cittadini di altri Stati membri (9). Ciò deriva altresì dall’effetto diretto dell’articolo 63 TFUE, in combinato disposto con il principio del primato (10).

38.      Ritengo quindi che sussista una correlazione sufficiente tra l’oggetto della controversia e il diritto dell’Unione o che essa sia rilevante ai fini della pronuncia sul procedimento principale.

39.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pertanto ricevibile.

B.      Nel merito

1.      Considerazioni preliminari

40.      Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’autorità nazionale investita di una domanda di reiscrizione di un diritto di usufrutto estinto (in violazione del diritto dell’Unione) sia tenuta, in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta, a verificare, nell’interesse del proprietario dell’immobile, la legittimità della registrazione iniziale, divenuta definitiva, di tale diritto alla luce della normativa nazionale allora vigente, anche se essa era contraria a dette disposizioni del diritto dell’Unione.

41.      A mio avviso, la risposta a detta questione non può destare alcun dubbio. Nel caso in cui nel procedimento principale emerga un «conflitto» tra le libertà e i diritti fondamentali di entrambi i soggetti giuridici – che perseguono interessi contrapposti —, vale a dire, da un lato, la ricorrente e proprietaria dell’immobile in questione e, dall’altro, l’interveniente e titolare del diritto di usufrutto reiscritto, si devono ritenere prevalenti le libertà e i diritti di quest’ultimo. Come dimostrerò, tale soluzione è altresì alla base della precedente giurisprudenza della Corte.

42.      Esaminerò anzitutto se la proprietaria dell’immobile possa invocare le libertà e i diritti che le derivano dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 17 della Carta (sub 2). Preciserò poi se e in quale misura dalla sentenza per inadempimento le cui constatazioni munite dell’autorità di cosa giudicata ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE sono vincolanti per il giudice del rinvio, discenda, in linea di principio, che le libertà e i diritti dei titolari di diritti di usufrutto sui beni immobili di cui trattasi costituiscono restrizioni legittime alle libertà e ai diritti dei proprietari degli immobili (sub 3). Infine, esaminerò se una siffatta restrizione alle libertà e ai diritti del proprietario di un immobile sia giustificata anche in un caso come quello di specie o se anche nella presente causa prevalgano le libertà e i diritti corrispondenti del titolare del diritto di usufrutto (sub 4).

2.      Tutela del proprietario di immobili non residente ai sensi dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta

43.      La ricorrente ha acquistato, in qualità di persona giuridica con sede in Germania, l’immobile oggetto della controversia, che è situato in Ungheria. In linea di principio, la stessa può pertanto invocare la libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 TFUE (11).

44.      Inoltre, una normativa nazionale di per sé applicabile senza distinzioni, che consente di reiscrivere un diritto di usufrutto precedentemente cancellato senza verificare la legittimità della sua registrazione iniziale, potrebbe dissuadere gli investitori stranieri dall’acquistare immobili in Ungheria o successivamente dall’alienarli. Infatti, essi non possono essere certi che si tratti di una proprietà immobiliare libera da gravami. A carico degli stessi potrebbe essere così imposta una restrizione illegittima alla libera circolazione dei capitali prevista dall’articolo 63 TFUE (12).

45.      Poiché la controversia principale presenta una correlazione con l’attuazione del diritto dell’Unione (paragrafo 36 delle presenti conclusioni), la ricorrente gode parimenti, per quanto riguarda la proprietà immobiliare oggetto della controversia, della tutela del diritto di proprietà di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

46.      Tuttavia, la tutela del proprietario di un immobile a norma dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è illimitata. Essa viene limitata in particolare dalla tutela del titolare di un diritto di usufrutto sull’immobile in questione in forza delle medesime disposizioni. Tale logica è altresì alla base della sentenza per inadempimento e dell’articolo 108/B, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, adottato per dare esecuzione alla stessa, che l’autorità resistente ha applicato ai fini della reiscrizione del diritto di usufrutto cancellato dell’interveniente.

47.      Esaminerò quindi nel prosieguo se e in quale misura, nella sentenza per inadempimento, la Corte abbia già esaminato in via definitiva una siffatta restrizione ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE e abbia effettuato un bilanciamento con effetti vincolanti tra le libertà e i diritti dei proprietari degli immobili in questione e quelli dei titolari dei diritti di usufrutto su di essi inizialmente registrati, ma successivamente cancellati (in violazione del diritto dell’Unione), che sono in contrasto tra loro.

3.      Obbligo di rispettare l’interpretazione vincolante dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta, in particolare in una sentenza per inadempimento

a)      Autorità di cosa giudicata e obbligo di esecuzione ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE

48.      In forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, l’Ungheria è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza per inadempimento comporta al fine di porre rimedio all’inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in virtù dei trattati, accertato in tale sentenza, nella misura in cui l’autorità di cosa giudicata riguarda i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla sentenza di cui trattasi (13).

49.      La situazione della ricorrente (proprietaria dell’immobile) e dell’interveniente (titolare del diritto di usufrutto inizialmente registrato, ma cancellato) rientra, in linea di principio, nell’ambito delle constatazioni della sentenza per inadempimento. Infatti, la soppressione ex lege del diritto di usufrutto dell’interveniente è stata effettuata sulla base dell’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, che la sentenza in parola ha giudicato contrario al diritto dell’Unione. È altresì pacifico che, su richiesta dell’interveniente, l’autorità resistente ha reiscritto tale diritto di usufrutto nel registro fondiario in applicazione dell’articolo 108/F, paragrafi 6 e 7, della legge del 2013 sulle misure transitorie, modificato a seguito della sentenza per inadempimento. In tal modo, il diritto di proprietà sull’immobile della ricorrente è stato nuovamente gravato dal diritto di usufrutto dell’interveniente, all’epoca soppresso in violazione del diritto dell’Unione, e la violazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta constatata dalla Corte è stata sanata a suo danno, quantomeno con effetto per il futuro (14).

50.      Il giudice del rinvio non può, in linea di principio, adottare una decisione in contrasto con le constatazioni vincolanti al riguardo nella sentenza per inadempimento, a meno che non vi siano circostanze particolari riguardanti la ricorrente e l’interveniente che non sono coperte dall’autorità di cosa giudicata della sentenza stessa. Infatti, i giudici nazionali – dal canto loro – devono garantire, nell’espletamento dei loro compiti, l’osservanza delle massime contenute nella sentenza in questione, onde determinare la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione che essi devono applicare (15). Lo stesso vale per l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione in una sentenza pregiudiziale della Corte (16).

51.      Occorre quindi esaminare più dettagliatamente se e in quale misura le constatazioni vincolanti contenute nella sentenza per inadempimento prendano in considerazione, quantomeno implicitamente, le libertà e i diritti derivanti dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 17 della Carta che sono controversi nel procedimento principale nonché il loro necessario bilanciamento.

b)      Constatazioni vincolanti contenute nella sentenza per inadempimento sulla tutela del titolare di un diritto di usufrutto ai sensi dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta

52.      È vero che, nella sentenza per inadempimento, la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se e in quale misura un proprietario di immobili non residente sia tutelato in virtù delle libertà e dei diritti derivanti dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 17 della Carta. Tuttavia, essa ha riconosciuto la necessità di tutelare le libertà e i diritti corrispondenti del titolare di un diritto di usufrutto cancellato in violazione del diritto dell’Unione non solo nei confronti delle autorità statali, ma anche nei confronti di qualsiasi proprietario dell’immobile, indipendentemente dalla sua origine.

53.      Da un lato, la Corte ha dichiarato che la soppressione ex lege dei diritti di usufrutto degli investitori non residenti comportava una restrizione illegittima del diritto di questi ultimi alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE. Infatti, gli stessi sono stati in tal modo privati della possibilità di continuare a godere del loro diritto di usufrutto, ad esempio attraverso lo sfruttamento, l’affitto, l’alienazione (eventualmente anche al proprietario dell’immobile) o un altro utilizzo che consenta di trarre profitto dai terreni di cui trattasi. Inoltre, secondo la Corte, la misura della soppressione prevista per legge era idonea a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in Ungheria in futuro (17).

54.      Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che la soppressione ex lege dei diritti di usufrutto degli investitori non residenti costituiva una privazione di proprietà, tutelata dall’articolo 17 della Carta (18). Infatti, il diritto di usufrutto costituisce uno smembramento del diritto di proprietà. Esso conferisce al suo titolare, soprattutto nei confronti del proprietario dell’immobile, il diritto di servirsi del bene immobile e di percepirne i redditi. Una limitazione corrispondente del diritto d’uso derivante dal diritto di proprietà del proprietario del terreno è quindi inerente a detto diritto. Secondo la Corte, la soppressione ex lege dei diritti di usufrutto esistenti comporta quindi una privazione coatta, integrale e definitiva di tali diritti a danno dei titolari degli stessi, ma con effetto a favore dei nudi proprietari degli immobili (19). Ciò vale indipendentemente dal fatto che il proprietario dell’immobile sia o meno residente.

55.      In tale contesto, la Corte ha inoltre qualificato i diritti di usufrutto soppressi, ma costituiti mediante contratto prima del 1º gennaio 2002, come «acquisiti legalmente» in forza del diritto nazionale vigente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta (20). Ciò vale anche per l’acquisto del diritto di usufrutto dell’interveniente che è all’origine del procedimento principale. Esso è stato costituito prima del 1º gennaio 2002, ma registrato solo dopo tale data. La circostanza, fatta valere dalla ricorrente e dal giudice del rinvio, che tale diritto sarebbe stato illegittimamente iscritto nel registro fondiario dopo tale data non può quindi mettere in discussione il fatto che la situazione dell’interveniente rientra in linea di principio nell’ambito delle constatazioni contenute nella sentenza per inadempimento.

56.      La Corte ne ha anche tratto la conclusione, in una successiva sentenza pregiudiziale, che una normativa nazionale la quale dispone una siffatta soppressione e le misure che la attuano integrano una violazione manifesta e grave sia della libertà fondamentale prevista dall’articolo 63 TFUE sia del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, a danno dei titolari dei diritti di usufrutto (21).

57.      È vero che dette constatazioni vincolanti sulla tutela dei titolari non residenti di diritti di usufrutto comprendono, in linea di principio, il conflitto con i proprietari degli immobili gravati da tali diritti, come quello che si presenta anche nel procedimento principale. Tuttavia, esse non tengono conto di una situazione in cui, come avviene nella presente causa, non solo il titolare del diritto di usufrutto, ma anche il proprietario dell’immobile sono investitori stranieri. Infatti, quest’ultimo può, in linea di principio, invocare parimenti l’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della Carta per godere integralmente dei suoi investimenti e della tutela della sua proprietà (paragrafi da 42 a 44 delle presenti conclusioni).

58.      Un approccio del genere da parte del proprietario di un immobile non può neppure essere considerato abusivo. I presupposti del principio generale del diritto dell’Unione o del divieto di comportamenti abusivi, che la giurisprudenza spesso equipara ai comportamenti fraudolenti, non sono manifestamente soddisfatti nel caso di specie (22). Infatti, non si tratta del godimento di un vantaggio previsto dal diritto dell’Unione, sebbene le condizioni oggettive richieste dallo stesso per poterne godere siano rispettate solo formalmente (23). Al contrario, in un caso come quello di specie, al di là delle constatazioni vincolanti contenute nella sentenza per inadempimento, occorre esaminare attentamente se anche la restrizione alle libertà e ai diritti corrispondenti del proprietario dell’immobile sulla base dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta, risultante dalla tutela delle libertà e dei diritti del titolare dei diritti di usufrutto, sia giustificata e proporzionata.

4.      Giustificazione e proporzionalità della restrizione alle libertà e ai diritti del proprietario di un immobile sulla base dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta

a)      Ragioni imperative di interesse generale, libertà e diritti fondamentali dei terzi

59.      Una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE può essere ammessa solo a condizione di essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale e di rispettare il principio di proporzionalità. Pertanto, essa deve essere idonea a garantire la realizzazione di un obiettivo legittimamente perseguito e non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento. Inoltre, una siffatta restrizione potrebbe essere giustificata dai motivi menzionati all’articolo 65 TFUE purché rispetti detto principio di proporzionalità (24).

60.      Allo stesso modo, un’ingerenza nel diritto fondamentale di proprietà di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta può essere giustificata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta alla luce di una causa di pubblico interesse e nel rispetto del principio di proporzionalità (25). Benché ciò riguardi solo una privazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, lo stesso vale nel caso di una semplice restrizione alla proprietà, come risulta anche dalla norma generale in materia di limitazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Inoltre, nella misura in cui una siffatta restrizione costituisce, come nel caso di specie (paragrafi 52 e 53 delle presenti conclusioni), una disciplina relativa all’uso dei beni ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta, è sufficiente che tale disciplina si attenga ai limiti imposti dall’interesse generale e sia proporzionata (26).

61.      In caso di conflitto tra libertà e diritti fondamentali, come avviene nella presente causa, una siffatta giustificazione può fondarsi anche sulla libertà fondamentale o sul diritto fondamentale di un’altra persona. Si deve quindi raggiungere un giusto equilibrio tra le libertà e i diritti contrapposti nell’ambito di una valutazione della proporzionalità, nel senso di una «concordanza pratica» (27). Ciò emerge altresì dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui la legittimità delle restrizioni alle libertà fondamentali sulla base di un interesse generale imperativo e della proporzionalità delle stesse devono a loro volta essere esaminate alla luce dei diritti fondamentali dell’Unione (28). Tra questi ultimi figura, ancora una volta, la tutela conferita dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta a un altro titolare di diritti fondamentali (29).

62.      Esaminerò nel prosieguo quali ragioni imperative di interesse generale possano giustificare una restrizione alle libertà e ai diritti dei proprietari di immobili non residenti, come la ricorrente, derivanti dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Tali ragioni possono risultare non solo dalle constatazioni definitive e vincolanti contenute nella sentenza per inadempimento, ma anche dalle libertà e dai diritti fondamentali di terzi, come l’interveniente nella fattispecie. Tali libertà e diritti contrapposti devono essere oggetto di bilanciamento sotto il profilo della proporzionalità.

b)      Bilanciamento delle libertà e dei diritti fondamentali del proprietario di un immobile e del titolare del diritto di usufrutto

1)      Distinzione tra il conflitto di diritti di cui trattasi nella presente causa e la situazione nella giurisprudenza precedente

63.      La sentenza per inadempimento si basa essenzialmente sulla constatazione che la soppressione ex lege dei diritti di usufrutto di titolari non residenti – rettificata nel caso di specie dall’autorità resistente – non solo violava, a danno di questi ultimi, la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE, ma costituiva altresì, nei loro confronti, una privazione illegittima di proprietà ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta (v. paragrafi da 52 a 56 delle presenti conclusioni) (30). Ne consegue, simmetricamente, che i proprietari di immobili residenti devono, in linea di principio, quantomeno tollerare il ripristino della situazione di diritto iniziale a favore dei titolari dei diritti di usufrutto non residenti (31).

64.      Tuttavia, a differenza delle situazioni che erano all’origine della giurisprudenza precedente, la presente causa ha ad oggetto un conflitto tra, da un lato, le libertà e i diritti fondamentali di un proprietario non residente dell’immobile gravato dal diritto di usufrutto e, dall’altro, quelli di un titolare non residente di quest’ultimo diritto.

65.      Ciononostante, a mio avviso, in una situazione come quella di cui al caso di specie, soprattutto in relazione al proprietario di un immobile non residente, non sussistono circostanze particolari che richiederebbero una valutazione diversa rispetto a quella su cui si fonda la sentenza per inadempimento.

2)      Restrizione legittima al diritto alla libera circolazione dei capitali del proprietario non residente di un immobile

66.      Ciò riguarda anzitutto la giustificazione di un’eventuale restrizione al diritto dei proprietari non residenti di un immobile alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE. Infatti, poiché essi, come la ricorrente nel caso di specie, hanno acquistato il bene immobile in questione essendo a conoscenza del fatto che un diritto di usufrutto era già stato registrato, l’esercizio, da parte degli stessi, della libertà di circolazione dei capitali non è stato affatto ostacolato. Ciò vale a fortiori qualora al momento dell’acquisto dell’immobile il diritto di usufrutto, come nel caso di specie, fosse già stato registrato con carattere definitivo. In un’ipotesi del genere, il gravame che tale diritto comporta sull’immobile non può, in linea di principio, incidere negativamente sulla decisione di acquisto dello stesso. Al contrario, come sostiene anche la Commissione, un siffatto gravame consente di acquistare un immobile a condizioni migliori, in particolare a un prezzo più vantaggioso, rispetto all’ipotesi in cui detto vincolo non esistesse.

67.      Non si può valutare diversamente la restrizione, affermata dal giudice del rinvio, al potere del proprietario non residente di disporre liberamente del suo immobile a causa della successiva reiscrizione di un diritto di usufrutto soppresso ex lege, ma precedentemente registrato con carattere definitivo, senza verificare la legittimità dell’iscrizione iniziale dello stesso. Ammesso che vi si possa ravvisare una restrizione alla libera circolazione dei capitali, essa è legittima e giustificata alla luce della registrazione con carattere definitivo del diritto di usufrutto al momento dell’acquisto dell’immobile.

68.      Infatti, secondo il giudice del rinvio (paragrafo 31 delle presenti conclusioni), detto carattere definitivo ha come conseguenza che, nonostante l’illegittimità della sua iscrizione, il diritto di usufrutto non poteva più, in linea di principio, essere messo in discussione in base alla normativa nazionale allora applicabile. Alla luce di tali elementi, un proprietario di un immobile non residente, come la ricorrente, non poteva confidare nel fatto che una soppressione ex lege del diritto di usufrutto avente carattere definitivo, effettuata dopo l’acquisto dell’immobile da parte sua – in seguito giudicata contraria al diritto dell’Unione nella sentenza per inadempimento – avrebbe comportato la liberazione permanente dell’immobile da vincoli. Ciò vale a maggior ragione in quanto l’ostacolo alla sua reiscrizione invocato nel caso di specie si basa su disposizioni nazionali il cui esito è stato censurato dalla Corte in quanto incompatibile con l’articolo 63 TFUE e con l’articolo 17 della Carta, cosicché esse non possono più essere applicate (paragrafo 36 delle presenti conclusioni). Per detti motivi, in sostanza, l’autorità resistente non ha neppure riconosciuto alla ricorrente la buona fede ai sensi dell’articolo 108/F, paragrafo 7, della legge del 2013 sulle misure transitorie.

69.      Per contro, la soppressione ex lege di un diritto di usufrutto – annullata con la reiscrizione controversa nella presente causa – costituisce una grave restrizione alla libera circolazione dei capitali del titolare non residente di tale diritto (v. paragrafi 52 e 55 delle presenti conclusioni). Non occorre stabilire, nella fattispecie, se la situazione debba essere valutata diversamente qualora il proprietario dell’immobile non abbia esso stesso concesso il diritto di usufrutto o abbia originariamente acquistato la proprietà di un immobile libero da gravami. In ogni caso, anche alla luce dell’applicabilità diretta dell’articolo 63 TFUE, ritengo ragionevole, in generale, che gli acquirenti non residenti di un immobile si informino previamente, sulla base del registro fondiario, riguardo alla questione se l’immobile sia o sia stato gravato da un diritto di usufrutto – eventualmente cancellato ex lege e non (ancora) reiscritto – di un investitore non residente.

70.      Ne consegue che il diritto di cui godono i proprietari di beni immobili non residenti ai sensi dell’articolo 63 TFUE è legittimamente limitato dal corrispondente diritto del titolare non residente del diritto di usufrutto. Come si vedrà in prosieguo, tale restrizione è legittima anche in ragione della necessaria tutela del diritto di proprietà del titolare del diritto in questione in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

3)      Restrizione legittima al diritto di proprietà del proprietario non residente di un immobile

71.      Inoltre, conformemente a quanto constatato nella sentenza per inadempimento, ritengo che l’ingerenza nell’«Eigentum» (diritto reale sul bene) del titolare del diritto di usufrutto, tutelata dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, a causa della sua soppressione ex lege, sia più grave rispetto all’ingerenza nel diritto di proprietà del proprietario di un immobile non residente, causata dalla controversa reiscrizione del diritto di usufrutto soppresso ex lege.

72.      Infatti, come rileva correttamente la Corte, un diritto di usufrutto in origine validamente costituito e registrato con il consenso del proprietario dell’immobile limita il diritto di proprietà sul bene immobile assoggettandolo solamente ad altre norme relative al suo utilizzo. A differenza dell’estinzione ex lege del diritto di usufrutto contestata nella sentenza per inadempimento, ciò non comporta una integrale privazione di proprietà (32). Analogamente, la rinnovata restrizione al diritto di proprietà del proprietario di un immobile a causa della reiscrizione controversa del diritto di usufrutto estinto, anche contro la volontà dello stesso, è molto meno grave della privazione coatta, integrale e definitiva del diritto reale sul bene del titolare del diritto di usufrutto (in quanto smembramento della proprietà di un immobile, v. paragrafo 53 delle presenti conclusioni).

73.      In un’ipotesi del genere, il proprietario non residente di un immobile non può quindi avvalersi della tutela del suo diritto di proprietà per ripristinare a suo favore la soppressione (effettuata in violazione del diritto dell’Unione) del diritto di usufrutto in parola e annullare il vincolo che ne deriva per il suo bene. Ciò vale a maggior ragione in un caso in cui, come avviene nella presente causa, l’acquisto del bene immobile abbia avuto luogo in un momento in cui quest’ultimo era già gravato da un diritto di usufrutto registrato con carattere definitivo (paragrafo 67 delle presenti conclusioni).

74.      Di conseguenza, il fatto che il proprietario non residente del bene immobile invochi l’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della Carta non può condurre a una nuova soppressione del diritto di usufrutto reiscritto. Il governo ungherese asserisce giustamente al riguardo che la normativa nazionale modificata a seguito della sentenza per inadempimento e la sua attuazione sono necessarie proprio al fine di eseguire tale sentenza in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE e creare una situazione conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione.

75.      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il giudice del rinvio, non si può neppure prendere in considerazione una violazione del carattere definitivo dell’iscrizione iniziale del diritto di usufrutto in base ai principi di equivalenza e di effettività. Detta questione si porrebbe solo nell’ipotesi di un’insufficiente esecuzione della sentenza per inadempimento, il che non si verifica nella presente causa. Al contrario, dal principio della certezza del diritto discende che gli atti amministrativi definitivi produttivi di effetti giuridici non possono più, in linea di principio, essere rimessi in discussione (33). Inoltre, una siffatta violazione del carattere definitivo andrebbe a scapito della tutela dei diritti del titolare del diritto di usufrutto, garantiti dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 17 della Carta, e si fonderebbe sulle stesse norme nazionali che la Corte ha dichiarato contrarie al diritto dell’Unione ai fini della tutela di cui trattasi.

76.      Infine, non si ravvisano altre circostanze che consentano di mettere in discussione l’idoneità e la proporzionalità della reiscrizione controversa del diritto di usufrutto di cui trattasi per limitare legittimamente i diritti che al proprietario dell’immobile derivano dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 17 della Carta. In ogni caso, la reiscrizione in parola non eccede quanto necessario per conseguire gli obiettivi citati, ivi compresa la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali del titolare del diritto di usufrutto.

5.      Conclusione intermedia

77.      Di conseguenza, il proprietario di un immobile la cui proprietà è gravata da un diritto di usufrutto, inizialmente registrato con carattere definitivo, poi cancellato in violazione del diritto dell’Unione, ma successivamente reiscritto, non può invocare con esito positivo i diritti che gli derivano dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 17 della Carta per imporre alle autorità competenti di sopprimere nuovamente detto diritto di usufrutto per il motivo che l’iniziale iscrizione di quest’ultimo era contraria alle – allora vigenti – norme ungheresi.

V.      Conclusione

78.      Alla luce delle suesposte considerazioni propongo alla Corte di rispondere alla questione sollevata dal Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria) come segue:

L’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della Carta non ostano a una normativa di uno Stato membro che impone la reiscrizione di un diritto di usufrutto inizialmente registrato con carattere definitivo e cancellato in violazione del diritto dell’Unione, qualora essa non imponga alle autorità competenti di verificare, prima della reiscrizione di detto diritto, se la registrazione iniziale di quest’ultimo, in rapporto alle disposizioni nazionali allora vigenti, sia stata effettuata legittimamente.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      Sentenze del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157); del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432), e del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175).


3      Sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 131 e n. 1 del dispositivo).


4      Sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175).


5      Secondo il giudice del rinvio, tale data si riferisce alla pronuncia della sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157).


6      Sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432).


7      Decisioni giudiziarie di principio EBH 2004. 1173 e EBH 2005. 1277.


8      V. sentenze del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 56 e giurisprudenza ivi citata), e del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 54).


9      V. sentenze del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 65 e segg.), e del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 33 e segg.).


10      Sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punti da 43 a 46 e 64). È fatto salvo il principio di autonomia processuale, secondo cui spetta agli Stati membri – nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell’ordinamento (v. punti 49 e segg.).


11      V. sentenze del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 56 e giurisprudenza ivi citata), e del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 54).


12      V., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 58 fino alla fine e giurisprudenza ivi citata).


13      V., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).


14      In tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 65).


15      In tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).


16      V. sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata).


17      V. sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 54 e segg., in particolare punto 58 e giurisprudenza ivi citata).


18      Sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 67 e segg., in particolare punto 82).


19      In tal senso, sentenze del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 81), e del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 56).


20      Sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti da 73 a 75).


21      Sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 57).


22      V. sentenze del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punti 70 e segg.), e del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punti 281 e segg.).


23      V. sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/ 21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 283 e giurisprudenza ivi citata).


24      In tal senso, sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 59 e 60 nonché giurisprudenza ivi citata).


25      In tal senso, sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 88 e 89).


26      V., a tal riguardo, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a. (C‑83/20, EU:C:2022:346, punti 36 e segg.).


27      V., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 60 e giurisprudenza ivi citata); del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 50), e del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio (C‑401/19, EU:C:2022:297, punto 75). Sulla questione dell’equivalenza gerarchica tra diritti fondamentali e libertà fondamentali e della composizione dei conflitti tra questi ultimi in base al principio di proporzionalità, v. conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Commissione/Germania (C‑271/08, EU:C:2010:183, paragrafi 183 e segg.); sulla figura giuridica della «praktische Konkordanz» (concordanza pratica), v. già le mie conclusioni nella causa Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2005:517, paragrafo 39).


28      V. sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti da 64 a 66 e giurisprudenza ivi citata).


29      V. sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 66 e segg.).


30      Sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 54 e segg. e 67 e segg, in particolare punto 82).


31      In tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 57 e segg.).


32      V. sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 82 e segg.).


33      V., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 49 e segg., in particolare punto 52).