Language of document : ECLI:EU:T:2016:13

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

11 gennaio 2016 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑238/11 P-DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale dell’8 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (T‑238/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:359),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, H. Kanninen (relatore) e M. Van der Woude, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2011, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione intesa all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F‑81/09, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto il ricorso da lui proposto inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee recante rigetto parziale della sua richiesta di pagamento di interessi di mora sugli arretrati della sua indennità di invalidità corrispostigli da detta istituzione e, dall’altro, la condanna della Commissione al pagamento di una somma corrispondente alla differenza tra l’importo degli interessi di mora calcolato secondo i criteri che a suo avviso dovevano essere applicati e quello effettivamente versato, somma a sua volta maggiorata degli interessi di mora.

2        Con ordinanza dell’8 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (T‑238/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:359), il Tribunale ha respinto l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Inoltre, esso ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di quel grado di giudizio.

3        Il 28 marzo 2014 la Commissione ha informato il sig. Marcuccio, nonché il suo avvocato, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento, in merito agli importi dovuti dal sig. Marcuccio a titolo di spese in una serie di 26 cause conclusesi con decisioni recanti la sua condanna alle spese, pronunciate tra il 23 novembre 2010 e il 19 dicembre 2013. L’importo richiesto per la causa T‑238/11 P, Marcuccio/Commissione, ammontava a EUR 6 500, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro e versati, con ordine di pagamento del 22 ottobre 2013, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 14 settembre 2011 e dietro presentazione della relativa fattura datata 7 ottobre 2013.

4        Sebbene il sig. Marcuccio e il suo avvocato abbiano firmato, rispettivamente in data 5 maggio e 7 aprile 2014, gli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate del 28 marzo 2014, nessuno di essi ha reagito a tali lettere, pur essendo stati invitati a farlo entro un termine di 90 giorni a partire dal ricevimento di queste ultime.

5        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2015, la Commissione ha presentato, a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’odierna domanda di liquidazione delle spese, mediante la quale essa conclude che il Tribunale voglia:

–        fissare a EUR 6 500 l’importo delle spese da essa ripetibili nella causa decisa dall’ordinanza dell’8 luglio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese della data di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione.

6        Con telefax del 17 settembre 2015, la cancelleria del Tribunale ha informato il sig. Marcuccio che il termine per il deposito delle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese era stato fissato al 28 ottobre 2015. Tuttavia, il sig. Marcuccio non ha depositato osservazioni.

 In diritto

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sul carattere ripetibile delle spese sostenute dalla Commissione

7        Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed i compensi corrisposti ad un agente, consulente o avvocato.

8        Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (v., per analogia, ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, Racc., EU:T:2013:269, punto 11, e del 23 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑286/11 P‑DEP, EU:T:2014:312, punto 7).

9        Inoltre, in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 12, e del 23 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 8).

10      Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della sottoscrizione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 13, e del 23 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 9).

11      A questo proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che un’assistenza siffatta era oggettivamente giustificata (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 14, e del 23 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 10).

12      Nel caso di specie, la Commissione reclama un importo di EUR 6 500 corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno per coprire l’insieme degli onorari, delle spese e dei costi di quest’ultimo.

13      Di conseguenza, dalla natura delle spese richieste risulta che queste hanno carattere ripetibile.

 Sull’importo delle spese ripetibili

14      Al fine di valutare, sulla base dei criteri enumerati al punto 9 supra, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è necessario che il soggetto che presenta la domanda fornisca indicazioni precise. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo conduce però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata).

15      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

16      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia e le difficoltà della causa, occorre rilevare che la causa in questione verteva su una domanda di annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica mediante la quale tale giudice aveva respinto il ricorso del sig. Marcuccio inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto parziale della sua richiesta di pagamento di interessi di mora sugli arretrati della sua indennità di invalidità corrispostigli da detta istituzione e, dall’altro, la condanna della Commissione al pagamento di una somma corrispondente alla differenza tra l’importo degli interessi di mora calcolato secondo i criteri che a suo avviso dovevano essere applicati e quello effettivamente versato, somma a sua volta maggiorata degli interessi di mora.

17      A sostegno della sua impugnazione, il sig. Marcuccio faceva valere sette motivi, aventi ad oggetto: il primo, un difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata e della sentenza impugnata; il secondo, l’erronea interpretazione e applicazione del contenuto della comunicazione del 2003; il terzo, l’erronea interpretazione e applicazione delle norme relative all’applicazione analogica di una norma; il quarto, la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti e il difetto assoluto di motivazione; il quinto, l’illegittimità del rigetto della domanda di condanna pecuniaria; il sesto, l’illegittimità del rigetto della domanda di risarcimento del danno; e infine, il settimo, l’illegittimità della condanna del ricorrente ai tre quarti delle spese.

18      Occorre constatare che, nell’ambito di tale impugnazione, non si presentava alcun problema giuridico complesso né alcuna questione di diritto avente carattere di novità. Pertanto, occorre considerare che la causa non presentava un grado di difficoltà particolarmente elevato, il che risulta anche dal fatto che il Tribunale ha risolto tale controversia mediante ordinanza motivata sulla base dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, rigettando l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

19      In terzo luogo, per quanto concerne l’interesse economico della controversia e la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, da un’analisi dei motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione del sig. Marcuccio, menzionati al punto 17 supra, risulta che essi riguardavano essenzialmente questioni circoscritte al caso di specie e che le loro ripercussioni sul diritto dell’Unione nel suo complesso erano minime. Pertanto, si deve concludere che la controversia presentava un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione e non rivestiva per la Commissione un’importanza economica particolare.

20      In ultimo luogo, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato alla Commissione, occorre rilevare che quest’ultima reclama, nella fattispecie, un importo di EUR 6 500, corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno.

21      In limine, occorre ricordare che il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda, come si è indicato al punto 14 supra (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).

22      A questo proposito, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 25,45 il numero complessivo di ore di lavoro da lui prestate, fatturate a EUR 250 l’una, consacrate, in particolare, all’analisi della sentenza impugnata e dell’impugnazione – quest’ultima articolata in sette motivi di doglianza –, alla redazione del controricorso, all’esame della replica del sig. Marcuccio, alla redazione della controreplica, alla negoziazione del contratto di assistenza con il servizio giuridico e al controllo di tale contratto. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 65 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

23      È certo esatto che l’impugnazione proposta dal sig. Marcuccio era articolata in sette motivi di doglianza e che essa ha dato luogo ad un duplice scambio di memorie. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che, da un lato, l’avvocato esterno nel primo grado di giudizio – i cui costi ed onorari costituiscono, in via esclusiva, le spese reclamate nell’ambito del presente procedimento di liquidazione – era lo stesso che ha rappresentato la Commissione dinanzi al Tribunale, e che, dall’altro lato, in considerazione della natura della controversia, del suo oggetto, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà della causa e dell’interesse economico che essa presenta (v. punti da 15 a 20 supra), la causa T‑238/11 P non imponeva un carico di lavoro rilevante per la Commissione.

24      Inoltre, tenuto conto del fatto che la Commissione si è avvalsa del medesimo avvocato esterno tanto in primo grado quanto dinanzi al Tribunale, il lavoro di disamina della sentenza impugnata deve essere ridimensionato nella sua portata. Allo stesso modo, il controricorso e la controreplica della Commissione forniscono una risposta assai concisa ai vari motivi di impugnazione dedotti.

25      Certo, come osservato dalla Commissione, occorre prendere atto del numero particolarmente elevato di ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi giudici dell’Unione, che hanno portato alla decisione della Commissione di farsi assistere, nella causa sfociata nell’ordinanza dell’8 luglio 2013, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra, da un avvocato esterno. Il ricorso a un avvocato siffatto ha necessariamente aumentato le spese indispensabili sostenute dalla Commissione ai fini del procedimento afferente la causa suddetta (v., in tal senso, ordinanze del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P‑DEP, EU:T:2013:513, punto 42; del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, punto 42, e del 16 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑491/11 P‑DEP, EU:T:2014:513, punto 22).

26      Alla luce di quanto sopra esposto, e vista l’analisi dei criteri pertinenti ai fini della determinazione dell’importo delle spese ripetibili, se la tariffa oraria dell’avvocato esterno della Commissione appare congrua nel caso di specie, risulta nondimeno necessario ridurre il numero di ore dedicate tanto alla disamina dell’impugnazione quanto alla redazione del controricorso e della controreplica.

27      Per quanto concerne le spese dell’avvocato, benché non sia stata fornita alcuna prova documentale relativa alle spese amministrative da esso sostenute, si deve constatare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell’importo richiesto, tali spese risultano adeguate.

28      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 21 supra, appare equo fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili a EUR 5 065.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

29      La Commissione chiede che il Tribunale pronunci la condanna del sig. Marcuccio al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo delle spese nella causa T‑238/11 P, Marcuccio/Commissione.

30      A questo proposito, occorre rilevare che la constatazione di un eventuale obbligo di pagare gli interessi di mora, nonché la fissazione del tasso applicabile, rientrano nella competenza del Tribunale a norma dell’articolo 170, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura (v., per analogia, ordinanze del 29 settembre 1995, ENU/Commissione, C‑2/94 SA, Racc., EU:C:1995:301, punto 10, e del 23 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 25).

31      Secondo una costante giurisprudenza, una domanda intesa ad ottenere che l’importo dovuto nell’ambito di una procedura di liquidazione delle spese venga aumentato degli interessi di mora deve essere accolta per il periodo intercorrente tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data del rimborso effettivo di queste ultime (v. ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

32      Quanto al tasso di interesse applicabile, il Tribunale giudica appropriato tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Di conseguenza, il tasso applicabile viene calcolato sulla base del tasso applicato dalla BCE alle proprie principali operazioni di rifinanziamento ed in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (v., in tal senso, ordinanza del 23 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, punto 8 supra, punto 27).

 Sulla domanda della Commissione di condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

33      Secondo la Commissione, il sig. Marcuccio deve essere condannato alle spese del procedimento di liquidazione in quanto il suo rifiuto di reagire alla lettera del 28 marzo 2014, menzionata al punto 3 supra, è all’origine di tale procedimento.

34      A questo proposito, è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento per la liquidazione delle spese si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna del sig. Marcuccio alle spese sostenute nel presente procedimento, occorre rilevare che, anzitutto, la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da tre agenti dei suoi servizi. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P‑DEP, EU:T:2013:507, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

36      Di conseguenza, il Tribunale constata di non essere stato messo in condizione di statuire sulla domanda della Commissione e che tale domanda deve dunque essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio è tenuto a rimborsare alla Commissione europea è fissato a EUR 5 065.

2)      Su tale somma sono dovuti interessi di mora a partire dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento.


3)      La domanda della Commissione intesa ad ottenere la condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento è respinta.

Lussemburgo, 11 gennaio 2016

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.