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Ricorso proposto l’11 ottobre 2023 – AC/Commissione

(Causa T-1025/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AC (rappresentanti: D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di respingere il reclamo proposto dal ricorrente, in data 1° marzo 2023, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea;

annullare la decisione dell’EPSO/della commissione giudicatrice del 2 dicembre 2022, recante rigetto della domanda del ricorrente di riesame della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterlo nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/394/21 AD7-2 - Investigatori antifrode (AD 7);

annullare la decisione dell’EPSO/della commissione giudicatrice del 18 ottobre 2022, pubblicata sull’account EPSO del ricorrente, di non inserirlo nell’«elenco di riserva» dei candidati vincitori del concorso EPSO/AD/394/21 AD7-2 - Investigatori antifrode (AD 7) - Amministratori, indagini e operazioni antifrode nel settore delle dogane e degli scambi, del tabacco e delle merci contraffatte;

se necessario, in primo luogo dichiarando illegittimo e non applicabile al ricorrente e al caso di specie, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, il bando di concorso generale EPSO/AD/394/21 – Investigatori antifrode (AD 7) ed Esperti antifrode (AD 9) nei seguenti settori: Settore 1: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell'UE e della lotta alla corruzione; Settore 2: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle dogane e degli scambi, del tabacco e delle merci contraffatte.

riconoscere al ricorrente il diritto al risarcimento dell’importo di EUR 5 000 per i danni subiti a causa delle decisioni illegittime impugnate sopra menzionate;

condannare la Commissione europea a farsi carico delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione delle competenze del ricorrente e su una violazione dell’obbligo di motivazione quale previsto all’articolo 296 TFUE e all’articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione delle competenze del ricorrente, sulla violazione del principio di buona amministrazione e sull’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, del punto 3, riguardante l’«Assessment center», della sezione «Modalità di selezione» del bando di concorso generale EPSO/AD/394/21, nella parte in cui è indicato che i test previsti possono essere sostenuti anche on line.

Terzo motivo, vertente su una mancanza di stabilità nella composizione della commissione giudicatrice durante la fase orale del concorso e sulla mancata adozione di sufficienti misure di coordinamento atte ad assicurare la coerente e obiettiva valutazione, le pari opportunità e la parità di trattamento dei candidati.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 1 [, del 15 aprile 1958,] 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea , sulla violazione degli articoli 1d e 28 dello Statuto e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e sull’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, del bando di concorso generale EPSO/AD/394/21.

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1 GU 1958, P 17, pag. 385.